Art. 46 bis 
 
Credito  d'imposta  per  la  mancata   partecipazione   a   fiere   e
                     manifestazioni commerciali 
 
  1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo  49
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  destinate,  per
l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione  a
fiere  e  manifestazioni  commerciali  all'estero  che  siano   state
disdette   in   ragione   dell'emergenza   legata   alla   situazione
epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020. Le  somme  aggiuntive  di  cui  al  primo  periodo  sono
destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese  e  agli
operatori del settore fieristico,  con  riferimento  al  ristoro  dei
danni prodotti dall'annullamento o  dalla  mancata  partecipazione  a
fiere e  manifestazioni  commerciali  in  Italia,  nei  limiti  delle
medesime risorse. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.