Art. 48 
 
        Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione 
 
  1.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole «150 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «400 milioni»; 
      2) alla  lettera  d),  le  parole  «di  importanza  minore  (de
minimis)» sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis)  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo'  stipulare  con  enti  pubblici  e   privati   convenzioni   per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in  materia  di
internazionalizzazione del sistema Paese»; 
  b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni». 
  2. Relativamente al fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  disposte  le
seguenti misure: 
    a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di
200 milioni di euro per l'anno 2020; 
    b)  con  propria  delibera,  il  Comitato  agevolazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',
in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti  di  Stato,
elevare, fino al doppio di  quelli  attualmente  previsti,  i  limiti
massimi dei  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394. La presente lettera si applica  alle  domande  di  finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021; 
    c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti  agevolati  a  valere
sul fondo di cui alla lettera b),  nonche'  i  cofinanziamenti  e  le
garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d)  del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere  gli  importi  massimi
previsti dalla normativa europea in  materia  di  aiuti  de  minimis,
fermi restando gli obblighi  di  notifica  alla  Commissione  europea
stabiliti dalla predetta normativa; 
    d)  i  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo   di   cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della
garanzia, in deroga alla vigente disciplina  relativa  al  fondo.  La
presente lettera si applica alle domande di finanziamento  presentate
entro il 31 dicembre 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1,  comma  43,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in  stretto  collegamento
con le comunita' di affari residenti  all'estero,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, servizi di informazione, l'export  management  e
la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese,
anche attraverso piattaforme  digitali,  da  parte  delle  camere  di
commercio italiane all'estero.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
  4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di  cui
all'articolo 1, comma 299, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei  limiti  della
dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di  personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a  tempo  determinato  della
durata  massima  di  12  mesi,  equiparato,  ai  fini  economici,  al
personale  appartenente  alla  terza   area   funzionale,   posizione
economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Conseguentemente
le assunzioni di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non  antecedente  alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo  determinato.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per  l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede  quanto  a  euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  quanto  a  euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  5. Per gli interventi necessari a completare la  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana  a  istituzioni   e   progetti   di   ricerca   europei   ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema  di  alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020,  di  euro  15  milioni  per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di
cui  al  presente  comma,  fino  al  31  dicembre  2022,  la  Regione
Emilia-Romagna, in qualita'  di  stazione  appaltante,  opera  con  i
poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020,  a  15  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6. (soppresso). 
  7. (soppresso).