Art. 49 
 
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area  di  crisi
                   industriale complessa di Torino 
 
  1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione
4.0, al fine di favorire i  processi  di  transizione  ecologica  nei
settori  della  mobilita'  sostenibile  pubblica  e  privata   e   la
competitivita'  dell'industria  dell'automotive,  e'  autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la  realizzazione  di
un'infrastruttura  di  ricerca  di  interesse  nazionale   denominata
«Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione  e  il  trasferimento
tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive» con  sede  a
Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni  di
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014. 
  2. Il Centro favorisce la collaborazione con  istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e il trasferimento delle  conoscenze,  anche  mediante
attivita'  d'insegnamento  e  formazione.  Il  Centro   favorisce   e
organizza attivita' di ricerca  collaborativa  tra  imprese  e  altri
centri di  ricerca,  dimostratori  tecnologici  anche  attraverso  la
realizzazione di linee pilota sperimentali per  la  dimostrazione  di
tecniche di produzione e per la sperimentazione  di  nuove  forme  di
mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida  autonoma  e
ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della
mobilita' in genere. 
  3. Con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentito il Ministro dell'universita'  e  della  ricerca,  da
pubblicare entro 120 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  individuati  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione della proposta progettuale, le modalita' di  attuazione
dell'intervento e di realizzazione  dell'infrastruttura  logistica  e
per  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  e   il   monitoraggio
sull'esecuzione del progetto. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.