Art. 49 bis 
 
Centro per l'innovazione e il  trasferimento  tecnologico  nel  campo
           delle scienze della vita con sede in Lombardia 
 
  1. Al fine di favorire processi innovativi  proposti  dai  soggetti
pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della
regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i
centri  di  ricerca,  le  piccole  e  medie  imprese  e  le  start-up
innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno
2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  quale
concorso dello Stato alle spese  di  promozione  e  finanziamento  di
progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione
con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui  all'articolo
1, commi  da  116  a123,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
attraverso una struttura denominata «Centro per  l'innovazione  e  il
trasferimento tecnologico nel campo delle scienze  della  vita»,  con
sede in Lombardia. 
  2. Il Centro di cui al comma  1  favorisce  la  collaborazione  tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti  di  ricerca
nazionali ed europei, garantendo  l'ampia  diffusione  dei  risultati
delle ricerche e  il  trasferimento  delle  conoscenze  e  sostenendo
l'attivita'  brevettuale  e  la   valorizzazione   della   proprieta'
intellettuale.  Il  Centro  favorisce   le   attivita'   di   ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per  lo  sviluppo  di
biotecnologie, tecnologie di  intelligenza  artificiale  per  analisi
genetiche,   proteomiche   e   metabolomiche,   tecnologie   per   la
diagnostica, la  sorveglianza  attiva,  la  protezione  di  individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita  e  l'invecchiamento
attivo. 
  3.  La  Fondazione  Human  Technopole  adotta   specifiche   misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con  adozione  di  una
contabilita' separata relativa  all'utilizzo  delle  risorse  a  tale
scopo attribuite. 
  4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al  fondo  di
dotazione e al fondo  di  gestione  della  Fondazione  a  carico  del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020  e  a  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto; 
  b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno   2021,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.