Art. 52 
 
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
                           dell'aerospazio 
 
  1. I versamenti di quote di restituzione e  di  diritti  di  regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge  24  dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi  e  sono  effettuati,
senza applicazione di interessi e di  sanzioni,  in  unica  soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a  decorrere  dal  31  dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a  15  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai  sensi  della  legge  24
dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o  in  esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per  le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di  quote  di
restituzione e di diritti di regia  dovuti  fino  alla  data  del  31
dicembre 2019; alle  imprese  che  diano  corso  a  tali  adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
e comunque entro il 30 settembre  2020,  nei  limiti  delle  relative
disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate  entro  tre  mesi
dal completamento degli adempimenti.