Art. 52 bis 
 
Rinegoziazione dei finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
            ricerca e dei finanziamenti bancari associati 
 
  1.  Al  fine  di  supportare  le  imprese  colpite   dall'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  per   assicurarne   la   continuita'
aziendale,  e'  consentito  alle  predette  imprese   chiedere,   con
comunicazione  scritta,   senza   autorizzazione   da   parte   delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in  relazione  ai
finanziamenti agevolati loro concessi  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e in  relazione  ai  finanziamenti  bancari  associati,
della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del  finanziamento
agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato,  sino
alla   durata   massima   complessiva   di   venticinque    anni.Tale
rinegoziazione rispetta il  principio  dell'equivalenza  finanziaria,
assicurando  l'uguaglianza  tra  il  valore  attuale  dei  flussi  di
rimborso  dei  finanziamenti  originari,  comprensivi  degli  importi
eventualmente  scaduti  e  dei  relativi  oneri   maturati,   e   dei
finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione  e  rivalutazione  ai  fini  della   concessione   ed
erogazione  delle  agevolazioni  in  favore   delle   imprese,   come
determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data
della rinegoziazione. 
  2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso
della banca che svolge le attivita' di  gestione  del  finanziamento,
anche in nome e per conto della societa' Cassa  depositi  e  prestiti
Spa,  e  della  banca  che  ha  concesso  il  finanziamento  bancario
associato a  quello  agevolato,  in  conformita'  con  le  previsioni
contrattuali in essere, senza  alcuna  formalita',  e  comprende  gli
elementi  accessori  ai  finanziamenti  e  le  garanzie,  inclusa  la
garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. La  comunicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo  e'  corredata  della  dichiarazione  di  un  professionista
indipendente,  avvocato,   dottore   commercialista,   ragioniere   o
ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una  societa'
di revisione ovvero di un istituto  di  credito,  attestante  che  la
rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento  agevolato
del Fondo rotativo e di quello bancario associato  e'  funzionale  ad
assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso
di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di  piani
attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e
di  concordati  in  continuita',  nonche'   di   strumenti   similari
disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e  sull'insolvenza
a quella data applicabile, la suddetta  dichiarazione  e'  rilasciata
dal professionista indipendente in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16  marzo
1942, n. 267, incaricato  dal  debitore  nell'ambito  della  relativa
procedura. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.