Art. 52 ter 
 
  Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita' 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del  contagio  da  COVID-19  nei  settori  della  ceramica
artistica e tradizionale e della  ceramica  di  qualita'  nonche'  di
promuovere  la  tutela  e  la  conservazione  delle   caratteristiche
tecniche e produttive  delle  produzioni  ceramiche  e'  disposto  il
rifinanziamento della legge 9 luglio 1990,  n.  188,  nel  limite  di
spesa  di  2  milioni  di  euro  per   l'anno   2021   da   destinare
all'elaborazione e alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  al
sostegno e alla valorizzazione dell'attivita'  ceramica  artistica  e
tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente  comma
provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4  e  5
della citata legge n. 188 del 1990. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e il  Ministro  dell'istruzione,
sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di
monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse  di  cui
al  comma  1,  nonche'  le  modalita'  di  recupero  e  di  eventuale
riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo  comma
1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.