Art. 24 
 
           Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP 
 
  1. Non e' dovuto il versamento  del  saldo  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il  versamento  dell'acconto  dovuto
per il medesimo  periodo  di  imposta.  Non  e'  altresi'  dovuto  il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2019,  nella   misura   prevista
dall'articolo  17,  comma  3,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 7 dicembre 2001,  n.  435,  ovvero  dall'articolo  58  del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo  per  lo
stesso periodo d'imposta. 
  2. Il comma 1 si applica esclusivamente  ai  soggetti,  diversi  da
quelli che determinano il valore della produzione netta  secondo  gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui  all'articolo  162-bis  del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di  cui  all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle  imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto-legge. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  4. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione  di  448  milioni  di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo   non   destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di  cui  al  periodo  precedente  tra  Regioni  e  Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento e Bolzano. 
  5. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435 (Regolamento recante  modifiche  al  D.P.R.  22  luglio
          1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
          razionalizzazione di adempimenti tributari): 
              «Art. 17. Razionalizzazione dei termini di versamento. 
              1. - 2. Omissis 
              3. I versamenti di  acconto  dell'imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone giuridiche dovuti ai sensi  della  legge  23  marzo
          1977, n. 97, e  successive  modificazioni,  nonche'  quelli
          relativi all'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
          sono effettuati in due rate  salvo  che  il  versamento  da
          effettuare alla scadenza della prima rata non  superi  euro
          103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto  e'  versato
          alla scadenza della prima rata e il  residuo  importo  alla
          scadenza  della  seconda.  Il  versamento  dell'acconto  e'
          effettuato, rispettivamente: 
              a) per la prima  rata,  nel  termine  previsto  per  il
          versamento del saldo  dovuto  in  base  alla  dichiarazione
          relativa all'anno d'imposta precedente; 
              b) per la  seconda  rata,  nel  mese  di  novembre,  ad
          eccezione di quella dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche  e  all'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive il  cui  periodo  d'imposta  non
          coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
          tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese  dello
          stesso periodo d'imposta.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   58   del
          decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.   157
          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  per  esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 58. Quota versamenti in acconto 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  per  i  soggetti  di  cui   all'articolo
          12-quinquies, commi 3 e  4,  del  decreto-legge  30  aprile
          2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          giugno 2019, n. 58, i versamenti  di  acconto  dell'imposta
          sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
          reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive  sono  effettuati,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in  due  rate  ciascuna
          nella  misura  del  50  per  cento,  fatto   salvo   quanto
          eventualmente gia' versato per l'esercizio in corso con  la
          prima rata di acconto con  corrispondente  rideterminazione
          della misura dell'acconto  dovuto  in  caso  di  versamento
          unico.» 
              - Si riporta il testo degli articoli  7  e  10-bis  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              «Art. 7. Determinazione  del  valore  della  produzione
          netta delle imprese di assicurazione 
              1. Per le imprese di assicurazione, la base  imponibile
          e' determinata apportando  alla  somma  dei  risultati  del
          conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto  tecnico
          dei rami vita (voce 80) del  conto  economico  le  seguenti
          variazioni: 
              a)  gli  ammortamenti  dei  beni  strumentali,  ovunque
          classificati, e le altre spese di amministrazione (voci  24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; 
              b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura  del
          50 per cento; 
              b-bis) le perdite, le  svalutazioni  e  le  riprese  di
          valore nette per deterioramento dei crediti,  limitatamente
          a  quelle  riconducibili  a  crediti   nei   confronti   di
          assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. 
              2. Dalla base imponibile non sono comunque  ammessi  in
          deduzione:  le  spese  per  il   personale   dipendente   e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da  2)
          a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite  e  le
          riprese di valore  dei  crediti;  la  quota  interessi  dei
          canoni di locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;
          l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
          concorrono alla  formazione  del  valore  della  produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati  a  costi   indeducibili,
          nonche' le plusvalenze e le  minusvalenze  derivanti  dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui  produzione
          o al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  dell'impresa,
          concorrono in ogni caso alla formazione  del  valore  della
          produzione. Sono comunque ammesse  in  deduzione  quote  di
          ammortamento del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di
          marchi d'impresa e a titolo di  avviamento  in  misura  non
          superiore a un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico. 
              4. I componenti positivi e negativi si  assumono  cosi'
          come risultanti dal conto economico dell'esercizio  redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP con il provvedimento  n.  735  del  1º  dicembre
          1997, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.» 
              «Art.   10-bis.   Determinazione   del   valore   della
          produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3,  comma
          1, lettera e-bis) 
              1. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettera e-bis), la base imponibile  e'  determinata  in  un
          importo pari all'ammontare delle  retribuzioni  erogate  al
          personale dipendente, dei redditi assimilati  a  quelli  di
          lavoro dipendente di cui all'articolo 47  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
          compensi   erogati   per   collaborazione   coordinata    e
          continuativa di cui all'articolo 49, comma 2,  lettera  a),
          nonche' per attivita' di  lavoro  autonomo  non  esercitate
          abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1,  lettera  l),
          del citato testo unico. Sono escluse dalla base  imponibile
          le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera  c),  del
          medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Sono  in  ogni  caso  escluse  dalla  base
          imponibile le borse di studio e  gli  altri  interventi  di
          sostegno erogati dalle regioni, dalle province  autonome  e
          dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
          universitario, nonche' dalle universita',  ai  sensi  della
          legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
          articolo non si applicano ai soggetti  indicati  nel  primo
          periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
          enti commerciali in quanto aventi per oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
          la base imponibile e' determinata secondo  le  disposizioni
          contenute negli articoli precedenti. 
              2. Se i soggetti di cui al  comma  1  esercitano  anche
          attivita' commerciali, gli stessi  possono  optare  per  la
          determinazione  della  base  imponibile  relativa  a   tali
          attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo
          5,  computando  i  costi  deducibili   ivi   indicati   non
          specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un
          importo corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e degli altri proventi  considerati  dalla  predetta
          disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le  entrate
          correnti. La base imponibile relativa alle altre  attivita'
          e'  determinata  a  norma  del  precedente  comma   1,   ma
          l'ammontare  degli  emolumenti  ivi  indicati  e'   ridotto
          dell'importo  di  essi   specificamente   riferibile   alle
          attivita' commerciali. Qualora  gli  emolumenti  non  siano
          specificamente  riferibili  alle   attivita'   commerciali,
          l'ammontare  degli  stessi  e'  ridotto   di   un   importo
          imputabile alle attivita' commerciali in base  al  rapporto
          indicato  nel  primo  periodo  del   presente   comma.   Si
          considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai  fini
          delle imposte sui redditi, ovvero, per i  soggetti  di  cui
          all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  esclusi  dall'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche, quelle  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917
          (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): 
              «Art. 162-bis. Intermediari finanziari  e  societa'  di
          partecipazione 
              1. Ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: 
              a) intermediari finanziari: 
              1)  i  soggetti  indicati  nell'articolo  2,  comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38, e i soggetti con stabile organizzazione nel  territorio
          dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 
              2) i confidi iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo
          112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              3) gli operatori del microcredito iscritti  nell'elenco
          di  cui  all'articolo  111  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; 
              4)  i  soggetti  che  esercitano  in  via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
          1); 
              b) societa' di partecipazione finanziaria:  i  soggetti
          che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
          assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; 
              c)  societa'  di  partecipazione  non   finanziaria   e
          assimilati: 
              1)  i  soggetti  che  esercitano  in  via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 
              2) i soggetti che svolgono attivita' non nei  confronti
          del  pubblico  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  3  del
          regolamento emanato in materia di  intermediari  finanziari
          in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma  3  e
          114 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,
          nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis,  della  legge  30
          aprile 1999, n. 130. 
              2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in  via  prevalente
          di   attivita'   di   assunzione   di   partecipazioni   in
          intermediari finanziari sussiste, quando, in base  ai  dati
          del  bilancio  approvato  relativo   all'ultimo   esercizio
          chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
          detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
          intercorrenti con gli  stessi,  unitariamente  considerati,
          inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi  e  le   garanzie
          rilasciate, sia  superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale, inclusi gli  impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate. 
              3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in  via  prevalente
          di attivita' di assunzione di  partecipazioni  in  soggetti
          diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando,  in
          base ai dati del  bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
          esercizio    chiuso,    l'ammontare    complessivo    delle
          partecipazioni  in  detti   soggetti   e   altri   elementi
          patrimoniali intercorrenti con  i  medesimi,  unitariamente
          considerati, sia superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 54, comma 1, e 85,
          comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
              1.  Il  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni e' costituito dalla differenza tra  l'ammontare
          dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
          imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,  e
          quello   delle   spese   sostenute   nel   periodo   stesso
          nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo  quanto
          stabilito nei successivi commi. I compensi  sono  computati
          al  netto  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
          stabiliti  dalla  legge  a  carico  del  soggetto  che   li
          corrisponde. 
              1-bis. Concorrono a formare il reddito  le  plusvalenze
          dei  beni  strumentali,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di
          antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se: 
              a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
              b) sono realizzate mediante il risarcimento,  anche  in
          forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento  dei
          beni; 
              c) i beni vengono  destinati  al  consumo  personale  o
          familiare  dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a
          finalita' estranee all'arte o professione. 
              Omissis.» 
              «Art. 85. Ricavi 
              1. Sono considerati ricavi: 
              a) i corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              b) i corrispettivi delle cessioni di  materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
              c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote  di
          partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
              d)  i  corrispettivi  delle   cessioni   di   strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
              e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e  di
          altri titoli in serie o di massa diversi da quelli  di  cui
          alle lettere c)  e  d)  precedenti  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              f) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
              g) i contributi in  denaro,  o  il  valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
              h)  i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
              Omissis.»