Art. 24
Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto
per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il
versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista
dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'
comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da
quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli
articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo
85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte
sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di
euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le
minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto
del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province
autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio
1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
razionalizzazione di adempimenti tributari):
«Art. 17. Razionalizzazione dei termini di versamento.
1. - 2. Omissis
3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche dovuti ai sensi della legge 23 marzo
1977, n. 97, e successive modificazioni, nonche' quelli
relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
sono effettuati in due rate salvo che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro
103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato
alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla
scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto e'
effettuato, rispettivamente:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta precedente;
b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad
eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale
sulle attivita' produttive il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di
tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello
stesso periodo d'imposta.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili):
«Art. 58. Quota versamenti in acconto
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto per i soggetti di cui all'articolo
12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta
regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna
nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto
eventualmente gia' versato per l'esercizio in corso con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione
della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento
unico.»
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 10-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
«Art. 7. Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile
e' determinata apportando alla somma dei risultati del
conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico
dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti
variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»
«Art. 10-bis. Determinazione del valore della
produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera e-bis)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un
importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di
sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo
periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche
attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la
determinazione della base imponibile relativa a tali
attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo
5, computando i costi deducibili ivi indicati non
specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un
importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta
disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate
correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita'
e' determinata a norma del precedente comma 1, ma
l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto
dell'importo di essi specificamente riferibile alle
attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano
specificamente riferibili alle attivita' commerciali,
l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo
imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto
indicato nel primo periodo del presente comma. Si
considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui
all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 162-bis. Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo
112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti
che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti
del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del
regolamento emanato in materia di intermediari finanziari
in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e
114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30
aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.»
- Si riporta il testo degli articoli 54, comma 1, e 85,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare
dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li
corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze
dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione.
Omissis.»
«Art. 85. Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di
altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui
alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
Omissis.»