Art. 25
Contributo a fondo perduto
1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito
testo unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di
cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del
testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27,
e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai
lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere a) e b),del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei
requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa
sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo
n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui
al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative,
l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8,
nonche' di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto
legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro
elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente
articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al
comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia
delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con
cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di
Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in
tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato
superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli
interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di
recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli
altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi,
l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 74. Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato,
compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
personalita' giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i
consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le
province e le regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.»
- Il testo dell'articolo 162-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 24.
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 15.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 38 Indennita' lavoratori dello spettacolo
1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori
dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri
versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un
reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di
pensione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
presente articolo non concorre alla formazione del reddito
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 32. Reddito agrario
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del
reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale
d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei
limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di
attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.»
- Il testo degli articoli 54, comma 1, e 85, comma 1,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24.
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 61. Interessi passivi
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Art. 109. Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa
1. - 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.»
- Il citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n.
298, S.O.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 3. Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni
1. - 2-ter. Omissis
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti
del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per
i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, commi 1 e
2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136):
«Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione
1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione
previste dal libro I, titolo I, capo II non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.»
«Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore
tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di
associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al
direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale
rappresentanza;
b) per le societa' di capitali, anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i
consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga, anche indirettamente, una
partecipazione pari almeno al 5 per cento;
c) per le societa' di capitali, anche al socio di
maggioranza in caso di societa' con un numero di soci pari
o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di societa'
con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa'
consorziate;
e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a
tutti i soci;
f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle
imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede
all'estero, secondo le modalita' indicate nelle lettere
precedenti;
i) per le societa' personali ai soci persone fisiche
delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.
Omissis.»
- Il Libro II (Nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia) del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 comprende gli articoli da 82 a 101
ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 3 e seguenti
dell'articolo 92 del citato decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159:
«Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni
1. - 2-bis. Omissis
3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i
finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle
opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita'
conseguite.
4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si
applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla
stipula del contratto, alla concessione dei lavori o
all'autorizzazione del subcontratto.
5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo
67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni caso sospeso
fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di
cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dell'informazione
antimafia liberatoria.»
- Si riporta il testo dell'articolo 322-ter del codice
penale:
«Art. 322-ter. Confisca.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli
articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti
indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per
un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai
sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il
profitto salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di
beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non
inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o
promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico
servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo
322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice,
con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o
individua i beni assoggettati a confisca in quanto
costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
reato.»
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n.
78» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2001, n. 71,
S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte)
Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni
presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne
rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi
stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni
relative alle imposte sui redditi; provvedono alla
irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e
alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente.
La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto
obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa e'
stata o avrebbe dovuto essere presentata.»
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione
europea)
L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio,
con le altre autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per
assicurare il corretto accertamento delle imposte di
qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le
autorita' locali. Essa, a tale fine, puo' autorizzare la
presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8-bis e
10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la
comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari
delle amministrazioni fiscali degli altri stati membri
dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio.
Alla presenza dei funzionari dell'Amministrazione
finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
amministrative, i funzionari esteri possono interrogare i
soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa
documentazione, a condizione di reciprocita' e previo
accordo tra l'autorita' richiedente e l'autorita'
interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante
le indagini svolte all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di imposta
presenta un interesse comune o complementare con altri
Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo' decidere
di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni
finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio
territorio, allo scopo di scambiare le informazioni cosi'
ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
controllo eseguito da un solo Stato membro.
L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un
controllo simultaneo, informando le autorita' competenti
degli altri Stati membri interessati circa i casi
suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa
indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi
sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno
indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i
controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»
«Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con
attivita' internazionale)
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno
accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di
accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti
ambiti:
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al
comma 7, dell'articolo 110 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
o di ingresso in caso di trasferimento della residenza,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del
medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del
valore normale delle operazioni di cui al comma 10
dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili
e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di
un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei
requisiti che configurano una stabile organizzazione
situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle
vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate
all'Italia;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di
origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la
percezione di dividendi, interessi e royalties e altri
componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e
per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini
degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con
le autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
con dette autorita', a decorrere da periodi di imposta
precedenti purche' non anteriori al periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della relativa istanza da
parte del contribuente.
3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base
dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza,
relativamente a tali periodi di imposta e' concessa la
facolta' al contribuente di far valere retroattivamente
l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine
necessario rettificare il comportamento adottato,
all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla
presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
entrambi i casi, delle relative sanzioni.
4.
5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti soltanto in relazione a questioni
diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.
6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al
competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo
quanto stabilito con provvedimento del Direttore della
medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono
definite le modalita' con le quali il competente Ufficio
procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
diritto su cui l'accordo si basa.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente
articolo.»
«Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione del reddito
per operazioni tra imprese associate con attivita'
internazionale)
1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui
all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo'
essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le
autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle
procedure amichevoli previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o
dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a
Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22
marzo 1993, n. 99;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito
di attivita' di cooperazione internazionale i cui esiti
siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da
presentarsi secondo le modalita' e i termini previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a
fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con
il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie
imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di
informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il
contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure
amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i
presupposti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli
36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante
o in violazione delle modalita' di utilizzo previste dalle
leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di
disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti
inesistenti per il pagamento delle somme dovute e'
applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel
presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma
7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
dalla dichiarazione annuale dell'ente o societa'
controllante ovvero delle societa' controllate, compensate
in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere
versate dalle altre societa' controllate o dall'ente o
societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1
quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo
decreto e' presentata oltre il termine di novanta giorni
dalla scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale.
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo)
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base
alla liquidazione ed al controllo formale della
dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
partire dal giorno successivo a quello di scadenza del
pagamento e fino alla data di consegna al concessionario
dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli
interessi al tasso del quattro per cento annuo.»
- Si riporta il testo dei commi da 421 a 423
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri
previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, nonche' quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, nonche' per il
recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia
delle entrate puo' emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalita'
previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
periodo non si applica alle attivita' di recupero delle
somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla
riscossione coattiva con le modalita' previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni. Per il pagamento delle somme
dovute, di cui al periodo precedente, non e' possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di
iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo
pagamento non e' ammessa la compensazione prevista
dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al
comma 421, emessi prima del termine per la presentazione
della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta.»
- Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 27 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 27. Accertamenti
1. - 15. Omissis
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in
caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per
il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati nei modelli di pagamento unificato per la
riscossione di crediti inesistenti utilizzati in
compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello del relativo utilizzo.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 28 Incrocio tra le basi dati dell'INPS e
dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione
diffusa
1. Al fine di contrastare l'inadempimento dell'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi l'Agenzia
delle Entrate esegue specifici controlli sulle posizioni
dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato
redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in
base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i
contributi previdenziali e non risultano effettuate le
previste ritenute.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, le attivita' di
controllo e di accertamento realizzabili con modalita'
automatizzate sono incrementate e rese piu' efficaci
attribuendone la effettuazione ad apposite articolazioni
dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte
del territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione dell'Agenzia delle Entrate di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Conseguentemente, all'articolo 4 ed all'articolo 10
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le
parole: «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti: «o
altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuate con il regolamento di amministrazione di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, nell'ambito della dotazione organica prevista a
legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione,
senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
gennaio 1993, n. 9, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del codice
penale:
«Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto
dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua
qualita' o dei suoi poteri.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.»