Art. 25 
 
                     Contributo a fondo perduto 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  i  soggetti   colpiti   dall'emergenza
epidemiologica «Covid-19», e'  riconosciuto  un  contributo  a  fondo
perduto a favore dei soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  e  di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui
al testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  di  seguito
testo unico delle imposte sui redditi. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti  pubblici  di
cui all'articolo 74, ai soggetti  di  cui  all'articolo  162-bis  del
testo unico delle imposte sui redditi e  ai  contribuenti  che  hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli  27,
e 38 del decreto-  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  nonche'  ai
lavoratori dipendenti e  ai  professionisti  iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
  3. Il contributo  spetta  esclusivamente  ai  titolari  di  reddito
agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico  delle  imposte
sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere a) e b),del medesimo testo unico delle  imposte  sui
redditi, o compensi di cui all'articolo 54,  comma  1,  del  medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a  5  milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare
correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di
effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione
dei servizi. Il predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che,  a
far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno  il  domicilio
fiscale o la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai
predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora  in  atto  alla
data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19. 
  5. L'ammontare  del  contributo  a  fondo  perduto  e'  determinato
applicando  una  percentuale  alla  differenza  tra  l'ammontare  del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020  e  l'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: 
    a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al  comma  3  non  superiori  a  quattrocentomila  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto; 
    b) quindici per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro  e  fino  a  un
milione di euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni  di
euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. L'ammontare del contributo  a  fondo  perduto  e'  riconosciuto,
comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari  del  contributo
ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a  mille  euro
per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi  dalle
persone fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  e  non  concorre
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi
per la fatturazione elettronica.  L'istanza  deve  essere  presentata
entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura  telematica
per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
  9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche  l'autocertificazione
che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti  di  cui  all'articolo
85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67  del
medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione  dei
tentativi  di  infiltrazioni  criminali,  con   protocollo   d'intesa
sottoscritto   tra   il   Ministero   dell'interno,   il    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Agenzia  delle  entrate   sono
disciplinati i controlli di cui al libro II del  decreto  legislativo
n.  159  del  2011  anche  attraverso  procedure  semplificate  ferma
restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui  al  presente
articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in  considerazione  dell'urgenza
connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri  di  cui
al periodo  precedente  emerga  la  sussistenza  di  cause  ostative,
l'Agenzia delle  entrate  procede  alle  attivita'  di  recupero  del
contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha  rilasciato
l'autocertificazione  di  regolarita'  antimafia  e'  punito  con  la
reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del
contributo,  si  applica  l'articolo  322-ter  del   codice   penale.
L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano
apposito protocollo volto a regolare la trasmissione,  con  procedure
informatizzate, dei dati e delle informazioni  di  cui  al  comma  8,
nonche' di quelli relativi ai contributi  erogati,  per  le  autonome
attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al   decreto
legislativo n. 68 del 2001. 
  10. Le modalita' di presentazione dell'istanza,  il  suo  contenuto
informativo, i termini di presentazione della  stessa  e  ogni  altro
elemento necessario all'attuazione delle  disposizioni  del  presente
articolo sono definiti con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
  11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui  al
comma 8, il contributo a fondo perduto  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate  mediante  accreditamento  diretto  in  conto  corrente
bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.  I  fondi  con
cui  elargire  i  contributi  sono  accreditati  sulla   contabilita'
speciale intestata  all'Agenzia  delle  entrate  n.  1778  «Fondi  di
Bilancio». L'Agenzia delle entrate  provvede  al  monitoraggio  delle
domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare  complessivo
dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da'  comunicazione  con
cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si
applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il  contributo  sia  in
tutto  o  in  parte  non  spettante,  anche  a  seguito  del  mancato
superamento  della  verifica  antimafia,  l'Agenzia   delle   entrate
recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle  previste  dall'articolo  13,  comma  5,  del
decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471,  e  applicando  gli
interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della  legge  30  dicembre
2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto
compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010,  n.  122.  Per  le  controversie  relative  all'atto  di
recupero  si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del   contributo,
l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e  gli
altri enti percettori cessino  l'attivita',  il  soggetto  firmatario
dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle  entrate  ai
sensi  del  comma  8  e'  tenuto  a  conservare  tutti  gli  elementi
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In  questi  casi,
l'eventuale atto di recupero di  cui  al  comma  12  e'  emanato  nei
confronti del soggetto firmatario dell'istanza. 
  14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in  parte  non
spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale. 
  15. Agli oneri di cui  al  presente  articolo,  valutati  in  6.192
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il citato decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31
          dicembre 1986, n. 302, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art. 74. Stato ed enti pubblici 
              1.  Gli  organi  e  le  amministrazioni  dello   Stato,
          compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di
          personalita' giuridica, i comuni, le unioni  di  comuni,  i
          consorzi tra  enti  locali,  le  associazioni  e  gli  enti
          gestori di demanio collettivo,  le  comunita'  montane,  le
          province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 
              2.   Non   costituiscono    esercizio    dell'attivita'
          commerciale: 
              a) l'esercizio di funzioni statali  da  parte  di  enti
          pubblici; 
              b)    l'esercizio    di    attivita'     previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie   locali   nonche'   l'esercizio   di   attivita'
          previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
          previdenza obbligatoria.» 
              - Il testo dell'articolo 162-bis del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 24. 
              - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 15. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 38 Indennita' lavoratori dello spettacolo 
              1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni  Lavoratori
          dello spettacolo,  con  almeno  30  contributi  giornalieri
          versati nell'anno 2019 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
          reddito non superiore a 50.000  euro,  e  non  titolari  di
          pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
              2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
          lavoratori titolari di rapporto di lavoro  dipendente  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              3. L'indennita' di cui al presente articolo e'  erogata
          dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa  complessivo
          di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
          monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica  i
          risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite di spesa,  non  possono  essere
          adottati altri provvedimenti concessori. 
              4 Alla copertura  degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza»
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103
          recante «Attuazione della  delega  conferita  dall'art.  2,
          comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia  di
          tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione»  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 2 marzo 1996, n. 52, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
              «Art. 32. Reddito agrario 
              1. Il reddito agrario e'  costituito  dalla  parte  del
          reddito medio ordinario dei terreni imputabile al  capitale
          d'esercizio e al lavoro di  organizzazione  impiegati,  nei
          limiti della potenzialita' del terreno,  nell'esercizio  di
          attivita' agricole su di esso. 
              2. Sono considerate attivita' agricole: 
              a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e
          alla silvicoltura; 
              b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili  per
          almeno un quarto dal terreno e le  attivita'  dirette  alla
          produzione di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di  strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla produzione non eccede il doppio di quella del  terreno
          su cui la produzione stessa insiste; 
              c) le attivita' di cui  al  terzo  comma  dell'articolo
          2135  del  codice  civile,  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,   di
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali,  con
          riferimento ai beni individuati, ogni  due  anni  e  tenuto
          conto dei criteri di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito per ciascuna specie animale il  numero  dei  capi
          che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma  2,
          tenuto conto della potenzialita' produttiva dei  terreni  e
          delle unita' foraggere occorrenti a  seconda  della  specie
          allevata. 
              4. Non si considerano produttivi di reddito  agrario  i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.» 
              - Il testo degli articoli 54, comma 1, e 85,  comma  1,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 24. 
              - Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917: 
              «Art. 61. Interessi passivi 
              1.  Gli  interessi   passivi   inerenti   all'esercizio
          d'impresa sono deducibili per la  parte  corrispondente  al
          rapporto tra l'ammontare dei ricavi e  altri  proventi  che
          concorrono a formare il reddito  d'impresa  o  che  non  vi
          concorrono in quanto esclusi e l'ammontare  complessivo  di
          tutti i ricavi e proventi. 
              2. La parte di  interessi  passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
              «Art. 109. Norme generali sui  componenti  del  reddito
          d'impresa 
              1. - 4. Omissis 
              5. Le spese e gli  altri  componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
              Omissis.» 
              - Il citato decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
          446 e' pubblicato nella Gazz. Uff.  23  dicembre  1997,  n.
          298, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 3. Modalita'  di  presentazione  ed  obblighi  di
          conservazione delle dichiarazioni 
              1. - 2-ter. Omissis 
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in via telematica mediante il servizio telematico  Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse: 
              a) gli iscritti negli albi dei dottori  commercialisti,
          dei ragionieri e dei periti commerciali  e  dei  consulenti
          del lavoro; 
              b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre  1993
          nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle  camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
              c)  le  associazioni   sindacali   di   categoria   tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
              d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e  per
          i lavoratori dipendenti e pensionati; 
              e) gli altri incaricati  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 67 e 85, commi 1 e
          2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136): 
              «Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione 
              1. Le  persone  alle  quali  sia  stata  applicata  con
          provvedimento definitivo una delle  misure  di  prevenzione
          previste dal  libro  I,  titolo  I,  capo  II  non  possono
          ottenere: 
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
              b) concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali; 
              c) concessioni  di  costruzione  e  gestione  di  opere
          riguardanti la pubblica amministrazione  e  concessioni  di
          servizi pubblici; 
              d)  iscrizioni  negli  elenchi  di  appaltatori  o   di
          fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la  pubblica
          amministrazione, nei registri della camera di commercio per
          l'esercizio del commercio all'ingrosso e  nei  registri  di
          commissionari   astatori   presso   i   mercati    annonari
          all'ingrosso; 
              e) attestazioni di qualificazione per  eseguire  lavori
          pubblici; 
              f)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati; 
              g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati da parte dello Stato, di altri  enti  pubblici  o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali; 
              h)   licenze   per   detenzione   e    porto    d'armi,
          fabbricazione, deposito, vendita  e  trasporto  di  materie
          esplodenti. 
              2. Il provvedimento definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
          nonche' il divieto  di  concludere  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture,  di  cottimo  fiduciario  e
          relativi subappalti e subcontratti, compresi i  cottimi  di
          qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con  posa  in
          opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni  sono
          ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta  la
          decadenza  delle   attestazioni   a   cura   degli   organi
          competenti. 
              3.  Nel  corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai  commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti  di  cui  ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in qualunque momento  revocato  dal  giudice  procedente  e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione. 
              4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
          dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
          2 operino anche nei confronti di chiunque  conviva  con  la
          persona sottoposta alla misura di prevenzione  nonche'  nei
          confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi  di
          cui la persona  sottoposta  a  misura  di  prevenzione  sia
          amministratore o  determini  in  qualsiasi  modo  scelte  e
          indirizzi. In tal caso  i  divieti  sono  efficaci  per  un
          periodo di cinque anni. 
              5. Per le licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma  1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono essere esclusi dal giudice  nel  caso  in  cui  per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia. 
              6. Salvo che si tratti  di  provvedimenti  di  rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti o subcontratti indicati  nel  comma  2  non  puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in corso il procedimento di prevenzione senza che sia  data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti  e  le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando il giudice non provvede e, comunque, per un  periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 
              7. Dal termine stabilito  per  la  presentazione  delle
          liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
          di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
          definitivi, alla  misura  della  sorveglianza  speciale  di
          pubblica  sicurezza  e'  fatto  divieto  di   svolgere   le
          attivita' di propaganda elettorale previste dalla  legge  4
          aprile  1956,  n.  212,  in  favore  o  in  pregiudizio  di
          candidati partecipanti a  qualsiasi  tipo  di  competizione
          elettorale. 
              8. Le disposizioni dei commi 1,  2  e  4  si  applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di appello, per uno dei delitti  di  cui  all'articolo  51,
          comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche'  per  i
          reati di cui all'articolo 640, secondo comma,  n.  1),  del
          codice penale, commesso a danno dello Stato o di  un  altro
          ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.» 
              «Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
              1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese
          individuali, deve riferirsi al  titolare  ed  al  direttore
          tecnico, ove previsto. 
              2.  La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta   di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
              a)  per  le  associazioni,  a  chi  ne  ha  la   legale
          rappresentanza; 
              b) per le societa' di  capitali,  anche  consortili  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per  i
          consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione
          II, del codice civile,  al  legale  rappresentante  e  agli
          eventuali  altri  componenti  l'organo  di  amministrazione
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa'  consortili  detenga,  anche  indirettamente,  una
          partecipazione pari almeno al 5 per cento; 
              c) per le societa'  di  capitali,  anche  al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
              d) per i consorzi di cui all'articolo 2602  del  codice
          civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
          ne ha la rappresentanza  e  agli  imprenditori  o  societa'
          consorziate; 
              e) per le societa' semplice e  in  nome  collettivo,  a
          tutti i soci; 
              f) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato; 
              h) per i raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
              i) per le societa' personali ai  soci  persone  fisiche
          delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
              Omissis.» 
              -  Il  Libro  II  (Nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia) del citato decreto legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 comprende gli articoli da 82  a  101
          ed e' pubblicato nella Gazz. Uff.  28  settembre  2011,  n.
          226, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  3   e   seguenti
          dell'articolo 92 del citato decreto legislativo 6 settembre
          2011, n. 159: 
              «Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni 
              1. - 2-bis. Omissis 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in
          assenza  dell'informazione  antimafia.  I   contributi,   i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          all'articolo   67   sono   corrisposti   sotto   condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni  caso  sospeso
          fino alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   dell'informazione
          antimafia liberatoria.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 322-ter del  codice
          penale: 
              «Art. 322-ter. Confisca. 
              Nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  su
          richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del  codice
          di procedura penale, per uno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli da 314 a  320,  anche  se  commessi  dai  soggetti
          indicati nell'articolo  322-bis,  primo  comma,  e'  sempre
          ordinata la confisca  dei  beni  che  ne  costituiscono  il
          profitto o il prezzo,  salvo  che  appartengano  a  persona
          estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la
          confisca di beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per
          un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 
              Nel caso di condanna, o di applicazione  della  pena  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
          il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai
          sensi  dell'articolo  322-bis,  secondo  comma,  e'  sempre
          ordinata la confisca  dei  beni  che  ne  costituiscono  il
          profitto salvo  che  appartengano  a  persona  estranea  al
          reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di
          beni, di cui il reo ha la  disponibilita',  per  un  valore
          corrispondente a quello di detto profitto e, comunque,  non
          inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o
          promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico
          servizio  o  agli  altri  soggetti  indicati  nell'articolo
          322-bis, secondo comma. 
              Nei casi di cui ai commi primo e secondo,  il  giudice,
          con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o
          individua  i  beni  assoggettati  a  confisca   in   quanto
          costituenti il profitto o il prezzo  del  reato  ovvero  in
          quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
          reato.» 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  68  recante
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n.
          78» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo  2001,  n.  71,
          S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 31 e seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
              «Art. 31 (Attribuzioni degli uffici delle imposte) 
              Gli uffici delle imposte controllano  le  dichiarazioni
          presentate dai contribuenti e dai sostituti  d'imposta,  ne
          rilevano   l'eventuale   omissione   e   provvedono    alla
          liquidazione  delle  imposte  o  maggiori  imposte  dovute;
          vigilano  sull'osservanza  degli  obblighi  relativi   alla
          tenuta delle scritture contabili  e  degli  altri  obblighi
          stabiliti nel presente decreto e nelle  altre  disposizioni
          relative  alle  imposte  sui   redditi;   provvedono   alla
          irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo  V  e
          alla presentazione del rapporto  all'autorita'  giudiziaria
          per le violazioni sanzionate penalmente. 
              La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cui
          circoscrizione  e'  il  domicilio  fiscale   del   soggetto
          obbligato alla dichiarazione alla data  in  cui  questa  e'
          stata o avrebbe dovuto essere presentata.» 
              «Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di informazioni
          tra le autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione
          europea) 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  allo  scambio,
          con  le  altre  autorita'  competenti  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  delle  informazioni  necessarie  per
          assicurare  il  corretto  accertamento  delle  imposte   di
          qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione
          finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese  le
          autorita' locali. Essa, a tale fine,  puo'  autorizzare  la
          presenza nel territorio dello  Stato  di  funzionari  delle
          amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 
              L'Amministrazione finanziaria  provvede  alla  raccolta
          delle informazioni da trasmettere alle  predette  autorita'
          con  le  modalita'  ed  entro   i   limiti   previsti   per
          l'accertamento delle imposte sul reddito. 
              In sede di assistenza e cooperazione nello  scambio  di
          informazioni  l'amministrazione   finanziaria   opera   nel
          rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8,  8-bis  e
          10 della direttiva 2011/16/UE  del  15  febbraio  2011  del
          Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE  del  19
          dicembre 1977. 
              Le  informazioni  non  sono  trasmesse  quando  possono
          rivelare   un   segreto    commerciale,    industriale    o
          professionale, un processo commerciale o un'informazione la
          cui  divulgazione  contrasti  con  l'ordine  pubblico.   La
          trasmissione  delle  informazioni  puo'  essere,   inoltre,
          rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato  membro
          richiedente, per motivi di fatto o di diritto,  non  e'  in
          grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 
              Le informazioni sono trattate e tenute  segrete  con  i
          limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni  che
          disciplinano  la   cooperazione   amministrativa,   e   VI,
          relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE. 
              Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio  la
          comunicazione  da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria
          alle autorita' competenti degli altri  Stati  membri  delle
          informazioni atte a  permettere  il  corretto  accertamento
          delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 
              In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio  di
          informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e  la
          partecipazione alle indagini amministrative  di  funzionari
          delle amministrazioni  fiscali  degli  altri  stati  membri
          dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo 11 della
          direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del  Consiglio.
          Alla   presenza   dei    funzionari    dell'Amministrazione
          finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini
          amministrative, i funzionari esteri possono  interrogare  i
          soggetti sottoposti al controllo ed esaminare  la  relativa
          documentazione,  a  condizione  di  reciprocita'  e  previo
          accordo   tra   l'autorita'   richiedente   e   l'autorita'
          interpellata. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria
          utilizzano direttamente le informazioni  scambiate  durante
          le indagini svolte all'estero. 
              Quando la situazione di uno o piu' soggetti di  imposta
          presenta un interesse  comune  o  complementare  con  altri
          Stati membri, l'Amministrazione finanziaria  puo'  decidere
          di procedere a controlli simultanei con le  Amministrazioni
          finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel  proprio
          territorio, allo scopo di scambiare le  informazioni  cosi'
          ottenute quando tali controlli appaiano piu' efficaci di un
          controllo eseguito da un solo Stato membro. 
              L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente,
          i  soggetti  d'imposta  sui  quali  intende   proporre   un
          controllo simultaneo, informando  le  autorita'  competenti
          degli  altri  Stati  membri  interessati   circa   i   casi
          suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,  essa
          indica, per quanto possibile, i motivi per cui  detti  casi
          sono stati scelti e fornisce le  informazioni  che  l'hanno
          indotta a proporli, indicando il termine entro il  quale  i
          controlli devono essere effettuati. 
              Qualora l'autorita' competente di un altro Stato membro
          proponga  di  partecipare  ad  un   controllo   simultaneo,
          l'Amministrazione  finanziaria   comunica   alla   suddetta
          autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il  controllo
          richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
          si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 
              Nel  caso  di  adesione  alla  proposta  di   controllo
          simultaneo avanzata dall'autorita' competente di  un  altro
          Stato  membro,  l'Amministrazione  finanziaria  designa  un
          rappresentante cui compete la direzione e il  coordinamento
          del controllo. 
              Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          l'Amministrazione  competente   provvede   all'espletamento
          delle  attivita'  ivi  previste  con   le   risorse   umane
          strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.» 
              «Art. 31-ter (Accordi preventivi  per  le  imprese  con
          attivita' internazionale) 
              1.  Le  imprese  con  attivita'  internazionale   hanno
          accesso  ad  una  procedura  finalizzata  alla  stipula  di
          accordi preventivi, con principale riferimento ai  seguenti
          ambiti: 
              a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi
          di calcolo del valore normale delle operazioni  di  cui  al
          comma 7, dell'articolo 110 del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'articolo 110 del citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
              b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di  utili
          e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato  di
          un'impresa  o  un  ente  residente  ovvero   alla   stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
              c) valutazione preventiva della sussistenza o meno  dei
          requisiti  che  configurano  una   stabile   organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri previsti dall'articolo 162 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
              d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche  di
          origine  convenzionale,  concernenti  l'erogazione   o   la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
              2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per
          il periodo d'imposta nel corso del quale sono  stipulati  e
          per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti
          delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti  ai  fini
          degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli  stessi.
          Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi  con
          le autorita' competenti di Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di
          cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto
          con dette autorita', a  decorrere  da  periodi  di  imposta
          precedenti purche' non anteriori al  periodo  d'imposta  in
          corso alla data di presentazione della relativa istanza  da
          parte del contribuente. 
              3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a  base
          dell'accordo di cui al comma 1 ricorrano per uno o piu' dei
          periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori
          a quello in corso alla data di presentazione  dell'istanza,
          relativamente a tali periodi  di  imposta  e'  concessa  la
          facolta' al contribuente  di  far  valere  retroattivamente
          l'accordo stesso, provvedendo, ove  si  renda  a  tal  fine
          necessario   rettificare   il    comportamento    adottato,
          all'effettuazione  del  ravvedimento  operoso  ovvero  alla
          presentazione  della  dichiarazione  integrativa  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
              4. 
              5. Per i periodi d'imposta di  validita'  dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
              6. La richiesta di accordo preventivo e' presentata  al
          competente Ufficio della  Agenzia  delle  entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
              7.   Qualunque   riferimento   all'articolo    8    del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          ovunque presente, deve intendersi  effettuato  al  presente
          articolo.» 
              «Art. 31-quater (Rettifica in diminuzione  del  reddito
          per  operazioni  tra  imprese   associate   con   attivita'
          internazionale) 
              1. La rettifica  in  diminuzione  del  reddito  di  cui
          all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  puo'
          essere riconosciuta: 
              a)  in  esecuzione  degli  accordi  conclusi   con   le
          autorita' competenti degli Stati  esteri  a  seguito  delle
          procedure    amichevoli    previste    dalle    convenzioni
          internazionali contro le doppie imposizioni sui  redditi  o
          dalla Convenzione relativa  all'eliminazione  delle  doppie
          imposizioni in caso di rettifica  degli  utili  di  imprese
          associate,  con  atto  finale  e  dichiarazioni,  fatta   a
          Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva  con  legge  22
          marzo 1993, n. 99; 
              b) a conclusione dei controlli  effettuati  nell'ambito
          di attivita' di cooperazione  internazionale  i  cui  esiti
          siano condivisi dagli Stati partecipanti; 
              c) a seguito di istanza da parte  del  contribuente  da
          presentarsi secondo le modalita' e i termini  previsti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  a
          fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
          principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con
          il quale e' in vigore una convenzione per evitare le doppie
          imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di
          informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il
          contribuente di richiedere  l'attivazione  delle  procedure
          amichevoli di cui alla  lettera  a),  ove  ne  ricorrano  i
          presupposti.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 13 - Ritardati od  omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione 
              1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
          scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti  periodici,
          il  versamento  di  conguaglio  o  a   saldo   dell'imposta
          risultante dalla dichiarazione,  detratto  in  questi  casi
          l'ammontare  dei  versamenti  periodici   e   in   acconto,
          ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
          amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
          versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
          materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo  della
          dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta  o  una
          minore eccedenza detraibile. Per  i  versamenti  effettuati
          con un ritardo non superiore a novanta giorni, la  sanzione
          di cui al  primo  periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Salva
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati  con  un
          ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
          al secondo periodo e' ulteriormente ridotta  a  un  importo
          pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
              2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di
          liquidazione della maggior imposta ai sensi degli  articoli
          36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo  54-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
              4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito
          d'imposta esistenti in misura superiore a quella  spettante
          o in violazione delle modalita' di utilizzo previste  dalle
          leggi  vigenti  si   applica,   salva   l'applicazione   di
          disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento
          del credito utilizzato. 
              5. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
              6. Fuori dall'ipotesi di  cui  all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
              7. Le sanzioni previste nel presente  articolo  non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
              «Art. 20 (Interessi per ritardata iscrizione a ruolo) 
              Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute  in  base
          alla   liquidazione   ed   al   controllo   formale   della
          dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a
          partire dal giorno successivo  a  quello  di  scadenza  del
          pagamento e fino alla data di  consegna  al  concessionario
          dei  ruoli  nei  quali  tali  imposte  sono  iscritte,  gli
          interessi al tasso del quattro per cento annuo.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  421  a   423
          dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): 
              «421.  Ferme  restando  le  attribuzioni  e  i   poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  nonche'  quelli  previsti  dagli
          articoli 51 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
          utilizzati in tutto o in parte, anche in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e successive modificazioni,  nonche'  per  il
          recupero delle  relative  sanzioni  e  interessi  l'Agenzia
          delle  entrate  puo'  emanare  apposito  atto  di  recupero
          motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo
          periodo non si applica alle  attivita'  di  recupero  delle
          somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  20
          marzo 2002, n. 36,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del
          decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
              422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte,
          delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio,
          comunque non inferiore a sessanta giorni, si  procede  alla
          riscossione coattiva con le modalita' previste dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          e successive modificazioni. Per il  pagamento  delle  somme
          dovute, di cui al  periodo  precedente,  non  e'  possibile
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241.  In  caso  di
          iscrizione a ruolo delle  somme  dovute,  per  il  relativo
          pagamento  non  e'  ammessa   la   compensazione   prevista
          dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. 
              423. La competenza all'emanazione degli atti di cui  al
          comma 421, emessi prima del termine  per  la  presentazione
          della   dichiarazione,   spetta   all'ufficio   nella   cui
          circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto per  il
          precedente periodo di imposta.» 
              - Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 27 del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art. 27. Accertamenti 
              1. - 15. Omissis 
              16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla  legge  in
          caso di violazione che comporta l'obbligo  di  denuncia  ai
          sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per
          il reato  previsto  dall'articolo  10-quater,  del  decreto
          legislativo  10  marzo  2000,  n.   74,   l'atto   di   cui
          all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
          indicati  nei  modelli  di  pagamento  unificato   per   la
          riscossione   di   crediti   inesistenti   utilizzati    in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17,  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere  notificato,
          a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo  anno
          successivo a quello del relativo utilizzo. 
              Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              «Art.  28  Incrocio  tra  le  basi  dati  dell'INPS   e
          dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione
          diffusa 
              1. Al fine di contrastare l'inadempimento  dell'obbligo
          di presentazione della dichiarazione dei redditi  l'Agenzia
          delle Entrate esegue specifici  controlli  sulle  posizioni
          dei soggetti che risultano aver percepito e non  dichiarato
          redditi di lavoro dipendente ed assimilati  sui  quali,  in
          base ai flussi informativi dell'INPS, risultano  versati  i
          contributi previdenziali  e  non  risultano  effettuate  le
          previste ritenute. 
              2. Anche ai fini di cui al comma  1,  le  attivita'  di
          controllo e  di  accertamento  realizzabili  con  modalita'
          automatizzate  sono  incrementate  e  rese  piu'   efficaci
          attribuendone la effettuazione  ad  apposite  articolazioni
          dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte
          del territorio nazionale, individuate con il regolamento di
          amministrazione   dell'Agenzia   delle   Entrate   di   cui
          all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300. Conseguentemente, all'articolo 4  ed  all'articolo  10
          del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  dopo  le
          parole: «centro di servizio» sono aggiunte le seguenti:  «o
          altre  articolazioni  dell'Agenzia   delle   Entrate,   con
          competenza su  tutto  o  parte  del  territorio  nazionale,
          individuate con il regolamento di  amministrazione  di  cui
          all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300,  nell'ambito  della  dotazione  organica  prevista   a
          legislazione vigente  e  anche  mediante  riorganizzazione,
          senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia.». 
              - Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione
          della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
          gennaio 1993, n. 9, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del  codice
          penale: 
              «Art. 316-ter.  Indebita  percezione  di  erogazioni  a
          danno dello Stato. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  il  reato  previsto
          dall'articolo 640-bis, chiunque mediante  l'utilizzo  o  la
          presentazione di  dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o
          attestanti cose non vere, ovvero  mediante  l'omissione  di
          informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o  per
          altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati  o  altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o erogati dallo Stato,  da  altri  enti  pubblici  o  dalle
          Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a
          tre anni. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni
          se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale  o  da  un
          incaricato di un pubblico  servizio  con  abuso  della  sua
          qualita' o dei suoi poteri. 
              Quando la  somma  indebitamente  percepita  e'  pari  o
          inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
          5.164 a  euro  25.822.  Tale  sanzione  non  puo'  comunque
          superare il triplo del beneficio conseguito.»