Art. 25 bis
Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori
ricreativo e dell'intrattenimento, nonche' dell'organizzazione di
feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite
di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,
privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio
fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a
quello del 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nelle Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108 (ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri
all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.»