Art. 26
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in
conformita' a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli
aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche
semplificata, societa' cooperative, - societa' europee di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui
al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,
escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'
assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta
nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:
a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque
milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura
prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in
cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore
dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di
consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno
del gruppo;
b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva
dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al
33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'
elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi
conseguiti all'interno del gruppo;
c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del
presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di
capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla
misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a
250.000 euro.
2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la societa'
soddisfa altresi' le seguenti condizioni:
a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria
delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare
effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque
anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74;
g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il
numero di occupati e' inferiore a 250 persone.
2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende
in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa che
si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale
all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'
societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al
comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per
cento.
5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale
calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La
partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino
al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo,
prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento
in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del
contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli
interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una
certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver
superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al
comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il
credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le
societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa'
conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con
la stessa ovvero sono da questa controllate.
6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in
stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri
dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico
europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si
applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o in Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50%
nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e' utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando
non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di
cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del
bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle
perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo
delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque
nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo
di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire
l'importo, unitamente agli interessi legali.
9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2
miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,
per il medesimo anno, un apposito Fondo.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma
10.
12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato
«Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a
sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della
dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di
seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle societa' di cui al
comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un
ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare
dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per
cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).
Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da
garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del
paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante
un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti
sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime
di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la
somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e
dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non puo'
superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi del
personale della societa' relativi al 2019, come risultanti dal
bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il
bilancio; il fabbisogno di liquidita' della societa' per i diciotto
mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come
risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli
strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.
13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
Spa-Invitalia, o a societa' da questa interamente controllata (di
seguito anche «il Gestore»)
14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla
sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via
anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti
Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione
antimafia interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia
assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti
del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli
previsti dall'articolo 2467 del codice civile.
15. La societa' emittente assume l'impegno di:
a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino
all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di
riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al
rimborso di finanziamenti dei soci;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale,
investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti
produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in
Italia;
c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,
la cadenza e le modalita' da quest'ultimo indicati, al fine di
consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente
comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite
caratteristiche, condizioni e modalita' del finanziamento e degli
Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale
e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel
decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui conseguimento
puo' essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli
strumenti finanziari.
17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme
da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della
documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia
non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa
antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi
del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non
trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello
stato di emergenza sanitaria, puo' procedere alla attuazione di
quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore
procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,
lettera c), la conformita' della deliberazione di emissione degli
Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al
decreto di cui al comma 16,e l'assunzione degli impegni di cui al
comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla
sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto
nell'anno 2020.
19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro
per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura
di apposita contabilita' speciale. Il Gestore e' autorizzato a
trattenere dalle disponibilita' del Fondo un importo massimo per
operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore
nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni
successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei
crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per cento del
valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri
valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle
imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata
e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante
utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle
societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello
sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica
missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e
4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono,
limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al
soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le
condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico.
20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e
con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate,
di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette
misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui al comma 1
l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese
operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro
per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la
societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione
n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e
del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi
del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014
del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti
limiti la societa' ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6
secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si
e' usufruito. La societa' presenta una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', che
le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da
qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato, ai
sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea
recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», non
superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale
rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto
eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e
oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.
21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (CE) n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001
relativo allo statuto della Societa' europea (SE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 10 novembre 2001, n. L 294.
- Il Regolamento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003
del Consiglio relativo allo statuto della Societa'
cooperativa europea (SCE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18
agosto 2003, n. L 207.
- Il testo dell'articolo 162-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativiall'art. 24.
- Il testo del primo comma dell'articolo 85 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimento normativi all'art. 24.
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014
della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014
della Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio
2014, n. L 193.
- Il Regolamento 1388/2014 del 16 dicembre 2014 della
Commissione che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2014, n. L 369.
- Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimeti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina
dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno
1999, n. 205):
«Art. 12. Pene accessorie
1. Omissis
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai
pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e
non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le
circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma
3.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917:
«Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori
a 5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".
- Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo degli articoli 2412 e 2467 del
codice civile:
«Art. 2412. Limiti all'emissione
La societa' puo' emettere obbligazioni al portatore o
nominative per somma complessivamente non eccedente il
doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere.
I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni
di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire
ovvero di sottoscrivere azioni.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
[Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa'
italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se
negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in
questo caso la negoziazione ad opera di investitori
professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a
pena di nullita', avvenire mediante consegna di un
prospetto informativo contenente le informazioni stabilite
dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
anche quando la vendita avvenga su richiesta
dell'acquirente].»
«Art. 2467. Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la
dichiarazione di fallimento della societa', deve essere
restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.»
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia
1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per
le politiche del personale dell'amministrazione civile e
per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la
banca dati nazionale unica della documentazione antimafia,
di seguito denominata «banca dati nazionale unica».
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale
unica e' collegata telematicamente con il Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.»
- Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n.
226, S.O.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il
credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia
dei livelli di occupazione):
«Art. 17
1. Omissis
2. Al fine di salvaguardare e incrementare
l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie
imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale
di societa' finanziarie appositamente costituite,
utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui
al comma 1.
3. Omissis
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che
assumono la natura di investitori istituzionali, devono
essere ispirate ai principi di mutualita' di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma
cooperativa, [essere iscritte nell'elenco previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385,] essere in possesso dei requisiti,
individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti
che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di
controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e
comunque in non meno di dieci regioni.
Omissis.»
- Il Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella G.U.U.E. 24
dicembre 2013, n. L 352.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 24 dicembre 2013, n. 352.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 giugno 2014,
n. 190.