Art. 26 bis 
 
          Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura 
 
  1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo  per  la  prevenzione
del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge  7  marzo
1996, n. 108, sono destinati 10 milioni  di  euro  per  interventi  a
favore di soggetti esposti al rischio di usura. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  7
          marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura): 
              «Art. 15 
              1. E' istituito  presso  il  Ministero  del  tesoro  il
          "Fondo per  la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura"  di
          entita' pari a lire 300 miliardi, da costituire  con  quote
          di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni  finanziari
          1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto
          al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore  di
          appositi fondi speciali  costituiti  dai  confidi,  di  cui
          all'articolo 33 del decreto legge  30  settembre  2003,  n.
          269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni  ed
          associazioni riconosciute per la prevenzione  del  fenomeno
          dell'usura, di cui al comma 4. 
              2. I contributi  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          concessi ai Confidi alle seguenti condizioni: 
              a) che essi  costituiscano  speciali  fondi  antiusura,
          separati dai fondi rischi ordinari, destinati  a  garantire
          fino all'80 per cento le banche e gli istituti  di  credito
          che   concedono   finanziamenti   a   medio    termine    e
          all'incremento di linee di credito a breve termine a favore
          delle  piccole  e   medie   imprese   a   elevato   rischio
          finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
          rifiutata una domanda di  finanziamento  assistita  da  una
          garanzia  pari  ad   almeno   il   50%   dell'importo   del
          finanziamento stesso pur in presenza  della  disponibilita'
          del Confidi al rilascio della garanzia; 
              b) che i contributi di cui al comma 1 siano  cumulabili
          con  eventuali  contributi   concessi   dalle   camere   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentito   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina
          con decreto i requisiti  patrimoniali  dei  fondi  speciali
          antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilita' e
          di professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi. 
              4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per  la
          prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  sono  iscritte   in
          apposito elenco tenuto dal Ministro del  tesoro.  Lo  scopo
          della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
          forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
          dall'atto costitutivo e dallo statuto. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  sentiti   il   Ministro
          dell'interno  ed  il  Ministro  per  gli  affari   sociali,
          determina  con  decreto  i  requisiti  patrimoniali   delle
          fondazioni e delle  associazioni  per  la  prevenzione  del
          fenomeno dell'usura ed i requisiti  di  onorabilita'  e  di
          professionalita' degli esponenti delle medesime  fondazioni
          e associazioni. 
              6. Le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del fenomeno dell'usura prestano garanzie  alle  banche  ed
          agli  intermediari   finanziari   al   fine   di   favorire
          l'erogazione di finanziamenti a soggetti che,  pur  essendo
          meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti,
          incontrano difficolta' di accesso al credito. 
              7. Fatte salve le riserve di attivita'  previste  dalla
          legge, le fondazioni e le associazioni per  la  prevenzione
          del  fenomeno  dell'usura  esercitano  le  altre  attivita'
          previste dallo statuto. 
              8. Per la gestione del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e
          l'assegnazione dei contributi, il Governo  provvede,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  cui  uno   con   funzioni   di   presidente,   da   due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
          persona del Commissario straordinario del  Governo  per  il
          coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
          due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
          da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. E' previsto un  supplente  per  ciascuno
          dei rappresentanti.  I  componenti  effettivi  e  supplenti
          della  commissione  sono  scelti  tra  i   funzionari   con
          qualifica non inferiore a dirigente  di  seconda  fascia  o
          equiparata. La partecipazione alla commissione e' a  titolo
          gratuito. Le riunioni della commissione sono valide  quando
          intervengono  almeno  cinque  componenti,   rappresentanti,
          comunque,  le  quattro  amministrazioni   interessate.   Le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in
          caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 
              9. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini del bilancio triennale  1996-1998,  al  capitolo  6856
          dello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1996,  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.