Art. 26 ter 
 
     Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese 
 
  1. Le misure di sostegno finanziario di  cui  all'articolo  56  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si   applicano   anche   ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7  e  7-bis,
del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo  1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dell'articolo  6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.  Gli  oneri  per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione  del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  56  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 56 Misure di  sostegno  finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 
              1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
          e' formalmente riconosciuta come evento  eccezionale  e  di
          grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo  107
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
              2. Al fine di sostenere  le  attivita'  imprenditoriali
          danneggiate dall'epidemia  di  COVID-19  le  Imprese,  come
          definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
          - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti  di
          banche, di intermediari finanziari  previsti  dall'articolo
          106 del testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e degli  altri  soggetti  abilitati
          alla concessione di credito  in  Italia  -  delle  seguenti
          misure di sostegno finanziario: 
              a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
          accordati a fronte di anticipi su  crediti  esistenti  alla
          data del 29 febbraio 2020 o, se  successivi,  a  quella  di
          pubblicazione del presente decreto, gli importi  accordati,
          sia per la parte  utilizzata  sia  per  quella  non  ancora
          utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
          fino al 30 settembre 2020; 
              b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
          prima del 30 settembre 2020  i  contratti  sono  prorogati,
          unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza  alcuna
          formalita',  fino  al  30  settembre  2020  alle   medesime
          condizioni; 
              c) per i mutui e gli  altri  finanziamenti  a  rimborso
          rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
          agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
          scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al  30
          settembre 2020 e il piano di  rimborso  delle  rate  o  dei
          canoni oggetto di sospensione  e'  dilazionato,  unitamente
          agli elementi accessori e senza alcuna formalita',  secondo
          modalita' che assicurino  l'assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri per entrambe le  parti;  e'  facolta'  delle  Imprese
          richiedere di  sospendere  soltanto  i  rimborsi  in  conto
          capitale. 
              3. La comunicazione prevista al comma  2  e'  corredata
          della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          di aver subito in  via  temporanea  carenze  di  liquidita'
          quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
          COVID-19. 
              4. Possono beneficiare delle misure di cui al  comma  2
          le Imprese le cui esposizioni  debitorie  non  siano,  alla
          data di pubblicazione del  presente  decreto,  classificate
          come esposizioni  creditizie  deteriorate  ai  sensi  della
          disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
              5. Ai fini del  presente  articolo,  si  intendono  per
          Imprese le microimprese e le piccole e medie  imprese  come
          definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
          2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 
              6. Su richiesta telematica  del  soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
              a) per un importo pari  al  33  per  cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del  30  settembre  2020,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
              b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
          altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi
          del comma 2, lettera b); 
              c) per un importo pari al 33 per cento le singole  rate
          dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale  o
          dei canoni di leasing che siano in  scadenza  entro  il  30
          settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
          2, lettera c). 
              Con riferimento a finanziamenti erogati con  fondi,  in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
              7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di  cui
          al comma 6 ha natura sussidiaria ed e'  concessa  a  titolo
          gratuito. La garanzia copre  i  pagamenti  contrattualmente
          previsti per interessi e  capitale  dei  maggiori  utilizzi
          delle linee di credito e dei prestiti,  delle  rate  o  dei
          canoni di  leasing  sospesi  e  degli  altri  finanziamenti
          prorogati di  cui  al  comma  6.  Per  ciascuna  operazione
          ammessa alla garanzia viene accantonato,  a  copertura  del
          rischio, un importo  non  inferiore  al  6  %  dell'importo
          garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. 
              8. L'escussione della garanzia  puo'  essere  richiesta
          dai soggetti  finanziatori  se  siano  state  avviate,  nei
          diciotto  mesi  successivi  al  termine  delle  misure   di
          sostegno di cui al  comma  2,  le  procedure  esecutive  in
          relazione: 1) all'inadempimento  totale  o  parziale  delle
          esposizioni di cui al comma 2, lettera a);  2)  al  mancato
          pagamento, anche parziale, delle somme dovute per  capitale
          e interessi relative ai prestiti  prorogati  ai  sensi  del
          comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento  di  una  o  piu'
          rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai  sensi  del
          comma 2, lettera c). In tal caso, i  soggetti  finanziatori
          possono  inviare  al  Fondo  di  garanzia  per  le  PMI  la
          richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
          e agli altri finanziamenti di cui al comma 2,  lettere  a),
          b) e c) corredata da  una  stima  della  perdita  finale  a
          carico del Fondo. Per la fattispecie di  cui  al  comma  2,
          lettera c), la  garanzia  e'  attivabile,  con  i  medesimi
          presupposti di cui sopra,  nei  limiti  dell'importo  delle
          rate o dei canoni di leasing sospesi sino al  30  settembre
          2020. Il Fondo  di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  ad   aggiornare   i   relativi
          accantonamenti. 
              9. Il Fondo di  garanzia,  verificata  la  legittimita'
          della  richiesta,  provvede  a  liquidare  in  favore   del
          soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
          50% del minor importo tra la quota massima garantita  dalla
          Sezione speciale prevista dal comma 6 e  il  33  per  cento
          della perdita finale stimata a carico del Fondo di  cui  al
          comma 8. 
              10. Il soggetto creditore beneficiario  della  garanzia
          puo' richiedere, entro 180  giorni  dall'esaurimento  delle
          procedure esecutive, la liquidazione  del  residuo  importo
          dovuto a titolo di escussione  della  garanzia  del  Fondo.
          Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          documentata richiesta di escussione il  Fondo  di  garanzia
          provvede  alla  corresponsione  dell'importo  spettante  ai
          soggetti beneficiari della garanzia. 
              11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
          conformita' all'autorizzazione  della  Commissione  europea
          prevista  ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
          Funzionamento  dell'Unione  Europea.  Entro  trenta  giorni
          dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
          essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
          all'art. 2, comma 100, lett. a), della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
              12. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Si riporta il testo dei commi 7 e 7-bis dell'articolo
          11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  7  dicembre  2012,  n.  213
          (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
          degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in
          favore delle zone terremotate nel maggio 2012): 
              «Art. 11 Ulteriori  disposizioni  per  il  favorire  il
          superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012 
              01. - 6-bis. Omissis 
              7. Fermo restando l'obbligo di versamento  nei  termini
          previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e  premi
          di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
          1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari  di  reddito
          di impresa che, limitatamente ai danni subiti in  relazione
          alla attivita' di impresa, hanno i requisiti  per  accedere
          ai contributi di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  6
          giugno 2012, n. 74, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero  all'articolo  3  -bis
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  in
          aggiunta  ai  predetti  contributi,  possono  chiedere   ai
          soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
          territori di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  citato
          decreto-legge n. 74 del 2012,  un  finanziamento  assistito
          dalla garanzia dello Stato, della  durata  massima  di  due
          anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con apposita convenzione tra la societa' Cassa  depositi  e
          prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana,  assistiti
          dalla garanzia dello Stato, fino ad  un  massimo  di  6.000
          milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
          a), secondo periodo, del decreto-legge 30  settembre  2003,
          n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          novembre 2003, n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare  entro  il  18  ottobre  2012,  sono  concesse  le
          garanzie dello Stato  di  cui  al  presente  comma  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  delle
          stesse. Le garanzie dello Stato di cui  al  presente  comma
          sono elencate nell'allegato allo stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
          31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito  di
          impresa di cui al comma 7  gia'  rientrano  i  titolari  di
          reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui  al
          predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto  ai  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti,  previa
          integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7: 
              a) se dotati dei requisiti per accedere,  limitatamente
          ai danni subiti in relazione alle  attivita'  dagli  stessi
          rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
          del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ovvero
          all'articolo 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
          dagli esercenti attivita' agricole di  cui  all'articolo  4
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive modificazioni, per il  pagamento
          dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6,  nonche'
          per gli altri importi dovuti dal 1°  dicembre  2012  al  30
          giugno 2013; 
              b)  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro  dipendente,
          proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
          principale classificata nelle categorie B,  C,  D,  E  e  F
          della classificazione AeDES, per il pagamento  dei  tributi
          dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  367  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              «367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma  366  i
          soggetti di cui al comma 365 possono chiedere  ai  soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
          6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° agosto 2012, n. 122, un  finanziamento,  assistito
          dalla  garanzia  dello   Stato,   nei   termini   stabiliti
          dall'articolo 11, comma 7,  del  decreto-legge  10  ottobre
          2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 2012, n. 213. A tale  fine,  i  predetti  soggetti
          finanziatori  possono  contrarre   finanziamenti,   secondo
          contratti   tipo   definiti   previa   integrazione   della
          convenzione di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  del
          decreto-legge   n.   174   del   2012,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012,  tra  la  Cassa
          depositi e prestiti  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
          assistiti  dalla   garanzia   dello   Stato,   nei   limiti
          dell'importo di cui al predetto articolo 11,  comma  7,  ai
          sensi  dell'articolo  5,  comma  7,  lettera  a),   secondo
          periodo, del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di  cui
          al presente comma e sono definiti i criteri e le  modalita'
          di operativita' delle stesse. Le garanzie  dello  Stato  di
          cui al presente  comma  sono  elencate  nell'allegato  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo  31  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196.» 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'articolo  6
          del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   giugno   2013,   n.   71
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
          di Piombino,  di  contrasto  ad  emergenze  ambientali,  in
          favore  delle  Zone  terremotate  del  maggio  2012  e  per
          accelerare la ricostruzione in Abruzzo e  la  realizzazione
          degli interventi per Expo 2015): 
              «Art. 6 Proroga emergenza sisma maggio 2012 
              1. Omissis 
              2. Il termine del 30 novembre  2012,  stabilito  con  i
          provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate  del
          31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
          presentazione della documentazione di cui all'articolo  11,
          comma  9,  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
          n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso  al
          finanziamento di cui  ai  commi  7  e  7-bis  del  predetto
          articolo 11, e' rideterminato al  31  ottobre  2013.  Entro
          tale  ultimo  termine,  fermi  i  requisiti  soggettivi  ed
          oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7,  7-bis
          e 9 dell'articolo 11 del  citato  decreto-legge  n.  174del
          2012,  possono  presentare  la  documentazione  utile   per
          accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
          sono riusciti  a  provvedervi  entro  l'originario  termine
          finale del 30 novembre 2012. 
              3. Le disposizioni del comma 2 si applicano  anche  per
          l'accesso  ai  finanziamenti  per   il   pagamento,   senza
          applicazione  delle  sanzioni,  dei   tributi,   contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  dei  premi   per
          l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio  2013  al
          15 novembre 2013 nei confronti: 
              a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
              b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il
          termine ultimo del 30 novembre 2012. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi da 3 a 13 dell'articolo
          11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017): 
              «Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
          e versamenti tributari e ambientali 
              01. - 2. Omissis 
              3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro  il  16
          dicembre 2017, per il  pagamento  dei  tributi  oggetto  di
          sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
          del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo  dal  1°
          dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
          impresa e  di  reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli
          esercenti attivita' agricole  di  cui  all'articolo  4  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 possono chiedere ai soggetti autorizzati  all'esercizio
          del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
          Stato da erogare il  30  novembre  2017.  A  tale  fine,  i
          predetti   soggetti    finanziatori    possono    contrarre
          finanziamenti,  da  erogare  alla  medesima  data  del   30
          novembre 2017, e, per i finanziamenti di  cui  al  comma  4
          alla data del 30  novembre  2018,  secondo  contratti  tipo
          definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa  depositi  e
          prestiti  S.p.A.  e   l'Associazione   bancaria   italiana,
          assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un  ammontare
          massimo di 380 milioni di euro per l'anno  2017,  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto sono concesse le  garanzie
          dello Stato di cui al presente  comma  e  sono  definiti  i
          criteri e le modalita' di  operativita'  delle  stesse.  Le
          garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              4. Per i tributi dovuti per il periodo dal  1°  gennaio
          2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti  di
          cui al comma 3, il relativo versamento avviene in  un'unica
          soluzione entro il 16 dicembre  2018.  Per  assolvere  tale
          obbligo, i medesimi soggetti possono  altresi'  richiedere,
          fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni  di
          euro, il finanziamento di cui al comma 3 o  un'integrazione
          del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018. 
              5. Gli interessi  relativi  ai  finanziamenti  erogati,
          nonche'  le  spese  strettamente   necessarie   alla   loro
          gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di  cui
          al comma 3 mediante un credito di imposta di  importo  pari
          all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il
          credito di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  senza
          applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo'  essere  ceduto
          secondo quanto previsto dall'articolo  43-ter  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
          successive modificazioni. La quota capitale  e'  restituita
          dai soggetti di cui ai  commi  3  e  4,  rispettivamente  a
          partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque
          anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
          finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti
          per  i  relativi  finanziamenti  siano   riconosciuti   con
          riferimento al 31 dicembre 2018. 
              6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano
          all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   identificativi   dei
          soggetti che omettono i pagamenti  previsti  nel  piano  di
          ammortamento, nonche'  i  relativi  importi,  per  la  loro
          successiva iscrizione, con gli interessi di mora,  a  ruolo
          di riscossione. Il credito iscritto a  ruolo  e'  assistito
          dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
          pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento. 
              7. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti
          i tempi e le modalita' di  trasmissione  all'Agenzia  delle
          entrate, da  parte  dei  soggetti  finanziatori,  dei  dati
          relativi ai  finanziamenti  erogati  e  al  loro  utilizzo,
          nonche' quelli di attuazione del comma 6. 
              8. Ai  fini  del  monitoraggio  dei  limiti  di  spesa,
          l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
          e delle finanze i dati delle compensazioni  effettuate  dai
          soggetti  finanziatori  per  la   fruizione   del   credito
          d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori. 
              9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto  ai
          soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto  dei
          limiti di  cui  ai  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.
          1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «  de  minimis
          ».  Il  Commissario  straordinario  istituisce  e  cura  un
          registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3
          per la verifica del rispetto della disciplina in materia di
          aiuti di Stato. 
              10. All'articolo 6 del decreto-legge 22  ottobre  2016,
          n. 193,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1º
          dicembre  2016,  n.  225,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 2, le  parole:  «31  marzo  2017»,  ovunque
          ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «21  aprile
          2017»; 
              b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono
          sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»; 
              c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente: 
              «13-ter. Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previsti
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo».