Art. 26 ter
Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai
finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1,
comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6,
commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,
commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per
interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del
presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19
e' formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di
grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo
106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia - delle seguenti
misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla
data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di
pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati,
sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora
utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte
fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale
prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati,
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna
formalita', fino al 30 settembre 2020 alle medesime
condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 30 settembre 2020 e' sospeso sino al 30
settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei
canoni oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente
agli elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di aver subito in via temporanea carenze di liquidita'
quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre
2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente articolo opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
- Si riporta il testo dei commi 7 e 7-bis dell'articolo
11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 11 Ulteriori disposizioni per il favorire il
superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012
01. - 6-bis. Omissis
7. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini
previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi
di cui al comma 6, nonche' per gli altri importi dovuti dal
1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito
di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione
alla attivita' di impresa, hanno i requisiti per accedere
ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3 -bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in
aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito
dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due
anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione tra la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000
milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera
a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le
garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' delle
stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma
sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7-bis. Fermo restando che fra i titolari di reddito di
impresa di cui al comma 7 gia' rientrano i titolari di
reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al
predetto comma 7 puo' essere altresi' chiesto ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa
integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:
a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente
ai danni subiti in relazione alle attivita' dagli stessi
rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
all'articolo 3 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonche'
dagli esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento
dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonche'
per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30
giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente,
proprietari di una unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F
della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi
dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 367 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
«367. Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i
soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito
dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti
dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti
finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti previa integrazione della
convenzione di cui al predetto articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa
depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti
dell'importo di cui al predetto articolo 11, comma 7, ai
sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui
al presente comma e sono definiti i criteri e le modalita'
di operativita' delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 6
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle Zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015):
«Art. 6 Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Omissis
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i
provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del
31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di
presentazione della documentazione di cui all'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto
articolo 11, e' rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro
tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed
oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis
e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174del
2012, possono presentare la documentazione utile per
accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine
finale del 30 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per
l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza
applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi
previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per
l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al
15 novembre 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il
termine ultimo del 30 novembre 2012.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi da 3 a 13 dell'articolo
11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017):
«Art. 11 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
e versamenti tributari e ambientali
01. - 2. Omissis
3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16
dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di
sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189
del 2016, nonche' per i tributi dovuti nel periodo dal 1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di
impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonche' gli
esercenti attivita' agricole di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio
del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello
Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i
predetti soggetti finanziatori possono contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30
novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4
alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo
definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare
massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono concesse le garanzie
dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalita' di operativita' delle stesse. Le
garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di
cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica
soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale
obbligo, i medesimi soggetti possono altresi' richiedere,
fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di
euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione
del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati,
nonche' le spese strettamente necessarie alla loro
gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui
al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il
credito di imposta e' utilizzabile ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero puo' essere ceduto
secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e
successive modificazioni. La quota capitale e' restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a
partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque
anni. Il piano di ammortamento e' definito nel contratto di
finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti
per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con
riferimento al 31 dicembre 2018.
6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei
soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di
ammortamento, nonche' i relativi importi, per la loro
successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo
di riscossione. Il credito iscritto a ruolo e' assistito
dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti
i tempi e le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle
entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati
relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo,
nonche' quelli di attuazione del comma 6.
8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa,
l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia
e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai
soggetti finanziatori per la fruizione del credito
d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
9. L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 e' riconosciuto ai
soggetti esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei
limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis
». Il Commissario straordinario istituisce e cura un
registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3
per la verifica del rispetto della disciplina in materia di
aiuti di Stato.
10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 marzo 2017», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «21 aprile
2017»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «31 maggio 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2017»;
c) dopo il comma 13-bis e' aggiunto il seguente:
«13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo».