Art. 27 
 
                        Patrimonio destinato 
 
  1. Al fine  di  attuare  interventi  e  operazioni  di  sostegno  e
rilancio del sistema  economico-produttivo  italiano  in  conseguenza
dell'emergenza  epidemiologica   da   «Covid-19»,   CDP   S.p.A.   e'
autorizzata  a  costituire   un   patrimonio   destinato   denominato
«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato»)  a  cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero  dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo'  essere  articolato  in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi  comparti  sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici  attivi  e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti  giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro  rispettive  risorse,  ivi  inclusi  i  mezzi  finanziari  e  le
passivita'  rivenienti  dalle   operazioni   di   finanziamento.   Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi  comparti,  e'  autonomo  e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.A. e  dagli
altri patrimoni  separati  costituiti  dalla  stessa.  Il  Patrimonio
Destinato e ciascuno  dei  suoi  comparti  rispondono  esclusivamente
delle obbligazioni dai  medesimi  assunte,  nei  limiti  dei  beni  e
rapporti  giuridici  agli  stessi  apportati,   ovvero   generati   o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono  ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli  stessi  e,
allo stesso modo, sul patrimonio  di  CDP  S.p.A.  non  sono  ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse  degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono  alle
imprese diritti o interessi  legittimi  rispetto  all'intervento  del
Patrimonio Destinato in loro favore. 
  2. Gli apporti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori  di
apporto e di iscrizione nella contabilita' del  Patrimonio  Destinato
sono determinati  sulla  scorta  della  relazione  giurata  di  stima
prodotta  da  uno  o  piu'  soggetti   di   adeguata   esperienza   e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti,  sono  emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia  condizionata  all'andamento
economico  del  Patrimonio  Destinato.  Puo'  essere  restituita   al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su  richiesta  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota  degli  apporti  che  risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione  della
congruita' del patrimonio previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,
rispetto alle finalita'  di  realizzazione  dell'affare  per  cui  e'
costituito  il  Patrimonio  Destinato  come  risultante   dal   piano
economico-finanziario  del  Patrimonio  Destinato,  tempo  per  tempo
aggiornato.  Le  modalita'  della  restituzione  sono  stabilite  nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i  rapporti  giuridici  apportati
sono intestati a CDP  per  conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP a  valere  su  di  esso  in  conformita'  al  presente
articolo, al  decreto  di  cui  al  comma  5  e  al  Regolamento  del
Patrimonio Destinato. 
  3.  Il  Patrimonio  Destinato  e'  costituito   con   deliberazione
dell'assemblea di CDP  S.p.A.  che,  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i  beni  e  i  rapporti
giuridici  compresi  nel  Patrimonio  Destinato.  Con   la   medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A.  e'  incaricato  della
revisione dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice  civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2,  del  codice  civile.
Per ogni successiva  determinazione,  ivi  incluse  la  modifica  del
Patrimonio Destinato, la  costituzione  di  comparti  e  la  relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle  concernenti
l'apporto di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti  pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di  CDP
S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e  i  rapporti
giuridici  relativi  agli  interventi   a   favore   delle   societa'
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita'  coerenti  con  la  funzione
sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e  senza
fine di speculazione privata. Ai fini della gestione  del  Patrimonio
Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato
dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d)  ed  f),
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio  di  amministrazione
di  CDP  S.p.A.  definisce  un  sistema  organizzativo  e  gestionale
improntato alla massima efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
Patrimonio Destinato, anche  in  relazione  all'assetto  operativo  e
gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio
Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci
per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di  esso  non  si  tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati  da  parte
di CDP S.p.A. 
  4. Le risorse  del  Patrimonio  Destinato  sono  impiegate  per  il
sostegno e il rilancio del  sistema  economico  produttivo  italiano,
secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle  filiere
e agli obiettivi di politica  industriale,  nel  Piano  nazionale  di
riforma di cui all'articolo 10, comma  5,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  in  apposito  capitolo  dedicato  alla  programmazione
economica.  Il  Patrimonio  Destinato  opera  nelle  forme   e   alle
condizioni previste dal quadro normativo  dell'Unione  Europea  sugli
aiuti di Stato adottato per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da «Covid-19» ovvero a condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del
Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche  con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese  quelle  costituite
in forma cooperativa, che: 
    a) hanno sede legale in Italia; 
    b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 
    c) presentano un  fatturato  annuo  superiore  a  euro  cinquanta
milioni. 
  5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli
interventi del Patrimonio Destinato sono  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentito  il  Ministro  dello
Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati per  l'espressione  del  parere
delle competenti Commissioni parlamentari,  che  si  pronunciano  nel
termine di quattordici giorni,  decorso  il  quale  il  decreto  puo'
essere comunque adottato.  Qualora  necessario,  gli  interventi  del
Patrimonio  Destinato   sono   subordinati   all'approvazione   della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri  interventi  mediante  sottoscrizione  di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi,  il
decreto  tiene  in  considerazione   l'incidenza   dell'impresa   con
riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e
strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita'
ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  alla  rete  logistica  e  dei
rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato  del  lavoro.
Possono  essere  effettuati  interventi  relativi  a  operazioni   di
ristrutturazione di societa'  che,  nonostante  temporanei  squilibri
patrimoniali  o  finanziari,   siano   caratterizzate   da   adeguate
prospettive di redditivita'. 
  6. CDP S.p.A. adotta il regolamento del  Patrimonio  Destinato  nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto
dal decreto di  cui  al  comma  5.  L'efficacia  del  Regolamento  e'
sospensivamente   condizionata    all'approvazione    del    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Regolamento  disciplina,   tra
l'altro,  le  procedure  e  attivita'  istruttorie  e  le  operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La  remunerazione  di  CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai  costi  sostenuti
da CDP S.p.A. per  la  gestione  del  Patrimonio  Destinato.  Per  il
Patrimonio Destinato,  che  non  contribuisce  al  risultato  di  CDP
S.p.A., e' redatto annualmente  un  rendiconto  separato  predisposto
secondo i  principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato  al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni  e  i  rapporti  giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del  Patrimonio  Destinato  sono
intestati a CDP S.p.A. per conto  del  Patrimonio  Destinato  e  sono
gestiti da CDP S.p.A.  in  conformita'  al  presente  articolo  e  al
regolamento del Patrimonio Destinato. 
  7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato  o
di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo  2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio  Destinato  o
su singoli comparti,  di  titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli
da 2415 a 2420 del codice civile  e,  per  ciascuna  emissione,  puo'
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi  e,  in  loro  rappresentanza  esclusiva,
esercita  i  poteri  stabiliti  in  sede  di  nomina  e  approva   le
modificazioni delle condizioni  dell'operazione.  Delle  obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento  risponde  unicamente  il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il  divieto  di  raccolta  del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo  11,  comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e  la  relativa
regolamentazione  di  attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi  alla
raccolta previsti dalla normativa vigente. 
  8.  Sulle  obbligazioni  del  Patrimonio  Destinato,  in  caso   di
incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni  e
modalita' di operativita' della garanzia  dello  Stato.  La  garanzia
dello Stato e'  allegata  allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31
dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  che  ne  determina  criteri,
condizioni  e  modalita',  la  garanzia  dello  Stato  a  favore  dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel  limite  massimo
di euro 20 miliardi. 
  9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da  CDP  a
valere  sul  Patrimonio  Destinato  e  tutti   gli   atti   ad   esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni  equipollenti  che
dovessero altrimenti operare. 
  10. Il decreto di cui al comma  5  puo'  prevedere  ai  fini  della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la  presentazione
di  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorieta'  ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445.  Qualora   il   rilascio   dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non  sia  immediatamente  conseguente  alla
consultazione della banca dati unica prevista  dall'articolo  96  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze  di  accesso
agli  interventi  del  Fondo  sono  integrate  da  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai  sensi  dell'articolo  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la  quale  il  legale  rappresentante  attesta,  sotto   la   propria
responsabilita', di non trovarsi nelle  condizioni  ostative  di  cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo' procedere  alla  attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159.  Il  rilascio  della  informazione  antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto  di  finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437  e  seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5. 
  11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e
di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP  S.p.A.  puo'  stipulare
protocolli  di  collaborazione  e  di  scambio  di  informazioni  con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita'  di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
  12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e  i  suoi  esponenti  aziendali  operano  con  la  dovuta  diligenza
professionale.  Le  operazioni  di  impiego  effettuate  nonche'   le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati  in  esecuzione
di tali operazioni  o  mediante  impiego  delle  risorse  finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere  sul  Patrimonio  Destinato,
purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento,  non  sono
soggetti all'azione revocatoria di  cui  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
  13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte  sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo  percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,  prestazioni  e  formalita'
relativi alle  operazioni,  sotto  qualsiasi  forma,  effettuate  dal
Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,  alla  loro  esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali  di  qualunque
tipo da chiunque  e  in  qualsiasi  momento  prestate,  sono  escluse
dall'imposta sul  valore  aggiunto,  dall'imposta  sulle  transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di  bollo,  dalle
imposte ipotecaria e catastale e da  ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' ogni altro tributo o  diritto.  Gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei titoli  emessi  dal  Patrimonio  Destinato  e  dai  suoi
comparti sono  soggetti  al  regime  dell'imposta  sostitutiva  delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e  d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli  di  cui
all'articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  14.  Il  Patrimonio  Destinato  cessa  decorsi  dodici  anni  dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o
anticipata con delibera  del  consiglio  di  amministrazione  di  CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia.
L'eventuale cessazione anticipata,  in  tutto  o  con  riferimento  a
singoli  comparti,  ha  luogo  sulla  base   dell'ultimo   rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione.  Alla  cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di
singoli comparti, e' approvato dal Consiglio  di  Amministrazione  di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato  da  una  relazione
del Collegio Sindacale e  del  soggetto  incaricato  della  revisione
legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  degli
eventuali residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al  presente  comma  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere integrati e modificati  termini  e  condizioni  contenuti  nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile. 
  16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al  presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze  puo'  affidare,
con  apposito  disciplinare,  un  incarico  di  studio,   consulenza,
valutazione e assistenza  nel  limite  massimo  complessivo  di  euro
100.000 per l'anno 2020. 
  17. Ai fini degli apporti di cui al comma  2,  e'  autorizzata  per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP  di  titoli  di  Stato,  nel  limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente  emessi.  Detti  titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette  per  l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive  modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a  fronte  del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e' iscritto su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione  dell'entrata  relativo  all'accensione  di
prestiti. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  18.  E'  autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono  le  disponibilita'
liquide del Patrimonio destinato.  La  remunerazione  del  conto,  da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo  di
riferimento,  e  le  caratteristiche  del  suo   funzionamento   sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 
  18-bis. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere  una  relazione  sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti  dall'applicazione  delle
disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e
delle  operazioni   di   sostegno   e   di   rilancio   del   sistema
economico-produttivo che si intende attuare. 
  18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche
le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire  i
loro  risparmi  a  sostegno  della  crescita   dell'economia   reale,
rafforzando  la   capitalizzazione   popolare   delle   imprese.   Le
disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento  anche
delle societa' di gestione del risparmio italiane  per  evitare  ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore  del  private  capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e  modalita'
di attuazione del presente comma. 
  18-quater.  In  ragione  di  quanto  previsto  al   comma   18-ter,
all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n.  43,  le
parole: «diverse dalle banche» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2436 e 2447-quater
          del codice civile: 
              «Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione  delle
          modificazioni 
              Il notaio  che  ha  verbalizzato  la  deliberazione  di
          modifica dello statuto,  entro  trenta  giorni,  verificato
          l'adempimento delle condizioni stabilite  dalla  legge,  ne
          richiede   l'iscrizione   nel   registro   delle    imprese
          contestualmente  al  deposito   e   allega   le   eventuali
          autorizzazioni richieste. 
              L'ufficio del registro  delle  imprese,  verificata  la
          regolarita'  formale  della  documentazione,   iscrive   la
          delibera nel registro. 
              Se  il  notaio  ritiene  non  adempiute  le  condizioni
          stabilite    dalla    legge,    ne    da'     comunicazione
          tempestivamente, e comunque non oltre il  termine  previsto
          dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
          Gli amministratori, nei trenta giorni  successivi,  possono
          convocare  l'assemblea  per  gli  opportuni   provvedimenti
          oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento  di  cui
          ai  successivi  commi;  in  mancanza  la  deliberazione  e'
          definitivamente inefficace. 
              Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
          richieste dalla legge  e  sentito  il  pubblico  ministero,
          ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con  decreto
          soggetto a reclamo. 
              La  deliberazione  non  produce  effetti  se  non  dopo
          l'iscrizione. 
              Dopo  ogni  modifica   dello   statuto   deve   esserne
          depositato nel registro delle imprese  il  testo  integrale
          nella sua redazione aggiornata.» 
              «Art. 2447-quater. Pubblicita' della  costituzione  del
          patrimonio destinato 
              La deliberazione prevista dal precedente articolo  deve
          essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436. 
              Nel termine di sessanta  giorni  dall'iscrizione  della
          deliberazione  nel  registro  delle  imprese  i   creditori
          sociali anteriori all'iscrizione possono fare  opposizione.
          Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo'  disporre  che
          la deliberazione sia eseguita previa prestazione  da  parte
          della societa' di idonea garanzia.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  13
          maggio 1983, n. 197 (Ristrutturazione della Cassa  depositi
          e prestiti): 
              «Art. 7. Consiglio di amministrazione. 
              Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi  e
          prestiti e' composto: 
              a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che  lo
          presiede; 
              b)  dal  direttore  generale  della  Cassa  depositi  e
          prestiti; 
              c) dal ragioniere dello Stato; 
              d) dal direttore generale del Tesoro; 
              e) da due esperti in  materie  finanziarie  scelti  dal
          Ministro del tesoro e nominati con suo decreto; 
              f) da tre esperti in  materie  finanziarie,  scelti  da
          terne presentate  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          giunte  regionali,  dall'UPI,  dall'ANCI  e  nominati   con
          decreto  del  Ministro  del   tesoro   in   rappresentanza,
          rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni. 
              Il mandato degli esperti di cui alle lettere e)  ed  f)
          del precedente comma e' di quattro anni ed  e'  rinnovabile
          per non piu' di una volta. 
              Le   nomine   dei   componenti   del    consiglio    di
          amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono  soggette
          alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
              I compensi spettanti ai  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione sono determinati con decreto  del  Ministro
          del tesoro.» 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'articolo  10
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art. 10 Documento di economia e finanza 
              1. - 4. Omissis 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              Omissis.» 
                
              - Si riporta il testo  del  comma  86  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui  al
          comma 85, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
          o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
          un portafoglio collettivo  di  operazioni  e  nella  misura
          massima dell'80 per cento, al fine di  sostenere  programmi
          specifici  di   investimento   e   operazioni,   anche   in
          partenariato  pubblico-privato,  finalizzati  a  realizzare
          progetti economicamente  sostenibili  e  che  abbiano  come
          obiettivo la  decarbonizzazione  dell'economia,  l'economia
          circolare,  il  supporto  all'imprenditoria   giovanile   e
          femminile,  la  riduzione  dell'uso  della  plastica  e  la
          sostituzione della plastica con materiali  alternativi,  la
          rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento
          e la mitigazione dei rischi sul  territorio  derivanti  dal
          cambiamento  climatico  e,  in   generale,   programmi   di
          investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
          sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
          sociali.» 
              - Il testo dell'articolo  2412  del  codice  civile  e'
          riportato nelle Note all'art. 26. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da 2415  a
          2420 del codice civile: 
              «Art. 2415. Assemblea degli obbligazionisti 
              L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 
              1) sulla  nomina  e  sulla  revoca  del  rappresentante
          comune; 
              2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 
              3) sulla proposta di amministrazione controllata  e  di
          concordato; 
              4)  sulla  costituzione  di  un  fondo  per  le   spese
          necessarie  alla  tutela  dei  comuni   interessi   e   sul
          rendiconto relativo; 
              5)  sugli  altri  oggetti  d'interesse   comune   degli
          obbligazionisti. 
              L'assemblea   e'    convocata    dal    consiglio    di
          amministrazione,  dal   consiglio   di   gestione   o   dal
          rappresentante degli obbligazionisti, quando  lo  ritengono
          necessario,  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta  da  tanti
          obbligazionisti che rappresentino il ventesimo  dei  titoli
          emessi e non estinti. 
              Si applicano  all'assemblea  degli  obbligazionisti  le
          disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei  soci
          e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
          ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.  Per  la
          validita' delle  deliberazioni  sull'oggetto  indicato  nel
          primo comma, numero  2,  e'  necessario  anche  in  seconda
          convocazione il voto favorevole degli  obbligazionisti  che
          rappresentino la meta'  delle  obbligazioni  emesse  e  non
          estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema  di
          gestione accentrata la legittimazione all'intervento  e  al
          voto nell'assemblea degli obbligazionisti  e'  disciplinata
          dalle leggi speciali. 
              La societa', per le obbligazioni da essa  eventualmente
          possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni. 
              All'assemblea degli obbligazionisti  possono  assistere
          gli amministratori, i sindaci e i componenti del  consiglio
          di gestione o di sorveglianza.» 
              «Art.   2416.    Impugnazione    delle    deliberazioni
          dell'assemblea 
              Le    deliberazioni    prese    dall'assemblea    degli
          obbligazionisti sono impugnabili  a  norma  degli  articoli
          2377 e 2379. Le  percentuali  previste  dall'articolo  2377
          sono calcolate con riferimento all'ammontare  del  prestito
          obbligazionario e  alla  circostanza  che  le  obbligazioni
          siano quotate in mercati regolamentati. 
              L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale,  nella
          cui giurisdizione la societa' ha sede,  in  contraddittorio
          del rappresentante degli obbligazionisti.» 
              «Art.2417. Rappresentante comune 
              Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori
          degli obbligazionisti e possono essere  nominate  anche  le
          persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
          investimento nonche' le societa'  fiduciarie.  Non  possono
          essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
          e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli  amministratori,
          i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice  e  coloro
          che si  trovano  nelle  condizioni  indicate  nell'articolo
          2399. 
              Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo
          2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto  dal
          tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o  degli
          amministratori della societa'. 
              Il rappresentante comune dura in carica per un  periodo
          non  superiore  a  tre  esercizi  sociali  e  puo'   essere
          rieletto. L'assemblea degli  obbligazionisti  ne  fissa  il
          compenso. Entro  trenta  giorni  dalla  notizia  della  sua
          nomina   il   rappresentante   comune   deve    richiederne
          l'iscrizione nel registro delle imprese.» 
              «Art.2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune 
              Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
          delle deliberazioni dell'assemblea  degli  obbligazionisti,
          tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
          societa' e assistere alle  operazioni  di  sorteggio  delle
          obbligazioni. Egli ha diritto  di  assistere  all'assemblea
          dei soci. 
              Per  la   tutela   degli   interessi   comuni   ha   la
          rappresentanza  processuale  degli  obbligazionisti   anche
          nell'amministrazione    controllata,     nel     concordato
          preventivo,  nel  fallimento,  nella  liquidazione   coatta
          amministrativa e nell'amministrazione  straordinaria  della
          societa' debitrice.» 
              «Art. 2419. Azione individuale degli obbligazionisti 
              Le   disposizioni   degli   articoli   precedenti   non
          precludono le  azioni  individuali  degli  obbligazionisti,
          salvo che queste siano incompatibili con  le  deliberazioni
          dell'assemblea previste dall'articolo 2415.» 
              «Art. 2420. Sorteggio delle obbligazioni 
              Le  operazioni   per   l'estrazione   a   sorte   delle
          obbligazioni  devono  farsi,  a  pena  di  nullita',   alla
          presenza del rappresentante comune o, in  mancanza,  di  un
          notaio.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 11 Raccolta del risparmio 
              1. Omissis 
              2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
          ai soggetti diversi dalle banche. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 31 Garanzie statali 
              1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  sono  elencate  le
          garanzie principali e sussidiarie prestate  dallo  Stato  a
          favore di enti o altri soggetti.» 
              - Il testo dell'articolo  47  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
              -  Il  testo  dell'articolo  96  del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
              -  Il  testo  dell'articolo  67  del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 25. 
              -  Il  riferimento  al   testo   del   citato   decreto
          legislativo 6 settembre  2011,  n.  159  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Si riporta il testo degli articoli  2437  e  seguenti
          del codice civile: 
              «Art.2437. Diritto di recesso 
              Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
          azioni, i soci che non hanno  concorso  alle  deliberazioni
          riguardanti: 
              a) la modifica  della  clausola  dell'oggetto  sociale,
          quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
          della societa'; 
              b) la trasformazione della societa'; 
              c) il trasferimento della sede sociale all'estero; 
              d) la revoca dello stato di liquidazione; 
              e) l'eliminazione  di  una  o  piu'  cause  di  recesso
          previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; 
              f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
          dell'azione in caso di recesso; 
              g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
          di voto o di partecipazione. 
              Salvo  che  lo  statuto  disponga  diversamente,  hanno
          diritto  di  recedere  i  soci  che  non   hanno   concorso
          all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: 
              a) la proroga del termine; 
              b)  l'introduzione  o  la  rimozione  di  vincoli  alla
          circolazione dei titoli azionari. 
              Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
          azioni non sono quotate  in  un  mercato  regolamentato  il
          socio puo' recedere con il preavviso di almeno  centottanta
          giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore,  non
          superiore ad un anno. 
              Lo statuto delle societa'  che  non  fanno  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio  puo'  prevedere  ulteriori
          cause di recesso. 
              Restano  salve  le  disposizioni  dettate  in  tema  di
          recesso per le societa' soggette ad attivita' di  direzione
          e coordinamento. 
              E' nullo ogni patto volto ad escludere o  rendere  piu'
          gravoso l'esercizio del diritto di  recesso  nelle  ipotesi
          previste dal primo comma del presente articolo.» 
              «Art. 2437-bis. Termini e modalita' di esercizio 
              Il diritto di recesso e'  esercitato  mediante  lettera
          raccomandata che deve essere spedita entro quindici  giorni
          dall'iscrizione nel registro delle imprese  della  delibera
          che lo legittima, con l'indicazione delle  generalita'  del
          socio  recedente,  del  domicilio  per   le   comunicazioni
          inerenti al procedimento,  del  numero  e  della  categoria
          delle azioni per le  quali  il  diritto  di  recesso  viene
          esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
          da una  deliberazione,  esso  e'  esercitato  entro  trenta
          giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. 
              Le azioni per le quali  e'  esercitato  il  diritto  di
          recesso  non  possono  essere  cedute   e   devono   essere
          depositate presso la sede sociale. 
              Il recesso  non  puo'  essere  esercitato  e,  se  gia'
          esercitato,  e'  privo  di  efficacia,  se,  entro  novanta
          giorni, la societa' revoca la  delibera  che  lo  legittima
          ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.» 
              «Art. 2437-ter. Criteri di  determinazione  del  valore
          delle azioni 
              Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni  per
          le quali esercita il recesso. 
              Il valore di liquidazione delle azioni  e'  determinato
          dagli  amministratori,  sentito  il  parere  del   collegio
          sindacale e del soggetto incaricato della revisione  legale
          dei conti,  tenuto  conto  della  consistenza  patrimoniale
          della societa' e delle sue prospettive reddituali,  nonche'
          dell'eventuale valore di mercato delle azioni. 
              Il valore  di  liquidazione  delle  azioni  quotate  in
          mercati regolamentati e'  determinato  facendo  riferimento
          alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei  sei  mesi
          che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
          di  convocazione  dell'assemblea   le   cui   deliberazioni
          legittimano il  recesso.  Lo  statuto  delle  societa'  con
          azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere  che
          il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
          indicati dai commi 2  e  4  del  presente  articolo,  fermo
          restando che in ogni  caso  tale  valore  non  puo'  essere
          inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del
          criterio indicato dal primo periodo del presente comma. 
              Lo  statuto   puo'   stabilire   criteri   diversi   di
          determinazione del valore di  liquidazione,  indicando  gli
          elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
          essere  rettificati  rispetto  ai  valori  risultanti   dal
          bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
          elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
          in considerazione. 
              I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
          valore di cui al secondo comma del  presente  articolo  nei
          quindici  giorni   precedenti   alla   data   fissata   per
          l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne  visione
          e di ottenerne copia a proprie spese. 
              In caso di contestazione  da  proporre  contestualmente
          alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione  e'
          determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
          di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
          dal tribunale, che provvede anche sulle spese,  su  istanza
          della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
          comma dell'articolo 1349.» 
              «Art. 2437-quater. Procedimento di liquidazione 
              Gli amministratori offrono in  opzione  le  azioni  del
          socio recedente agli altri soci in  proporzione  al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili,  il  diritto  di  opzione  spetta  anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di opzione e' depositata presso  il  registro
          delle imprese entro quindici  giorni  dalla  determinazione
          definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio  del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. 
              Qualora i soci non acquistino in tutto o  in  parte  le
          azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
          presso  terzi;  nel  caso  di  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati,  il  loro  collocamento   avviene   mediante
          offerta nei mercati medesimi. 
              In  caso  di  mancato  collocamento  ai   sensi   delle
          disposizioni dei commi precedenti entro centottanta  giorni
          dalla comunicazione del recesso, le  azioni  del  recedente
          vengono  rimborsate  mediante  acquisto  da   parte   della
          societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga  a
          quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. 
              In assenza di utili e riserve disponibili, deve  essere
          convocata  l'assemblea  straordinaria  per  deliberare   la
          riduzione del  capitale  sociale,  ovvero  lo  scioglimento
          della societa'. 
              Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
          applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
          dell'articolo  2445;  ove  l'opposizione  sia  accolta   la
          societa' si scioglie.» 
              «2437-quinquies. Disposizioni speciali per le  societa'
          con azioni quotate in mercati regolamentati 
              Se le azioni  sono  quotate  in  mercati  regolamentati
          hanno diritto di recedere i soci  che  non  hanno  concorso
          alla  deliberazione   che   comporta   l'esclusione   dalla
          quotazione.» 
              «Art. 2437-sexies. Azioni riscattabili 
              Le disposizioni degli articoli 2437-ter  e  2437-quater
          si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alle   azioni   o
          categorie di azioni per le  quali  lo  statuto  prevede  un
          potere di riscatto da parte  della  societa'  o  dei  soci.
          Resta salva in tal  caso  l'applicazione  della  disciplina
          degli articoli 2357 e 2357-bis .» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  67  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa): 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) 
              Sono revocati, salvo che l'altra parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti   nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
              2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
              3) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
              4) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
          purche'  non  abbiano  ridotto  in  maniera  consistente  e
          durevole l'esposizione debitoria del fallito nei  confronti
          della banca; 
              c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
          sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo  ed  aventi
          ad  oggetto  immobili  ad  uso   abitativo,   destinati   a
          costituire l'abitazione  principale  dell'acquirente  o  di
          suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
          ad  uso  non  abitativo  destinati  a  costituire  la  sede
          principale   dell'attivita'   d'impresa    dell'acquirente,
          purche' alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento  tale
          attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati
          compiuti investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
          del debitore purche' posti in essere in  esecuzione  di  un
          piano che appaia idoneo a consentire il  risanamento  della
          esposizione  debitoria  dell'impresa  e  ad  assicurare  il
          riequilibrio   della   sua   situazione   finanziaria;   un
          professionista   indipendente   designato   dal   debitore,
          iscritto nel registro dei revisori legali  ed  in  possesso
          dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere  a)  e  b)
          deve attestare la  veridicita'  dei  dati  aziendali  e  la
          fattibilita' del piano; il professionista  e'  indipendente
          quando non e' legato  all'impresa  e  a  coloro  che  hanno
          interesse all'operazione  di  risanamento  da  rapporti  di
          natura personale o  professionale  tali  da  comprometterne
          l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
          deve   essere   in   possesso   dei   requisiti    previsti
          dall'articolo 2399 del codice civile e  non  deve,  neanche
          per il  tramite  di  soggetti  con  i  quali  e'  unito  in
          associazione professionale,  avere  prestato  negli  ultimi
          cinque anni attivita' di lavoro subordinato o  autonomo  in
          favore del  debitore  ovvero  partecipato  agli  organi  di
          amministrazione  o  di  controllo;  il  piano  puo'  essere
          pubblicato nel registro  delle  imprese  su  richiesta  del
          debitore; 
              e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in  essere
          in     esecuzione      del      concordato      preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
          i pagamenti e le garanzie legalmente posti in  essere  dopo
          il deposito del ricorso di cui all'articolo 161; 
              f) i pagamenti dei  corrispettivi  per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di  servizi
          strumentali  all'accesso  alle  procedure  concorsuali   di
          amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  166  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
          d'impresa e dell'insolvenza in attuazione  della  legge  19
          ottobre 2017, n. 155): 
              «Art. 166. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 
              1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
              a) gli atti a titolo  oneroso  in  cui  le  prestazioni
          eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore  sorpassano
          di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
          se compiuti dopo il deposito della domanda cui  e'  seguita
          l'apertura  della  liquidazione  giudiziale   o   nell'anno
          anteriore; 
              b) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti dopo  il  deposito  della
          domanda  cui  e'  seguita  l'apertura  della   liquidazione
          giudiziale o nell'anno anteriore; 
              c) i pegni,  le  anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti dopo il deposito della domanda  cui  e'  seguita
          l'apertura  della  liquidazione  giudiziale   o   nell'anno
          anteriore per debiti preesistenti non scaduti; 
              d) i pegni, le anticresi e  le  ipoteche  giudiziali  o
          volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
          seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei  sei
          mesi anteriori per debiti scaduti. 
              2. Sono altresi' revocati, se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati, se compiuti dal debitore  dopo  il  deposito  della
          domanda  cui  e'  seguita  l'apertura  della   liquidazione
          giudiziale o nei sei mesi anteriori. 
              3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
              a)  i  pagamenti   di   beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
              b) le rimesse effettuate su un conto corrente  bancario
          che non hanno ridotto in  maniera  consistente  e  durevole
          l'esposizione del debitore nei confronti della banca; 
              c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti  ai
          sensi dell'articolo  2645-bis  del  codice  civile,  i  cui
          effetti non siano cessati ai sensi del  comma  terzo  della
          suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
          oggetto immobili ad uso abitativo, destinati  a  costituire
          l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
          affini entro il terzo grado, ovvero  immobili  ad  uso  non
          abitativo  destinati  a  costituire  la   sede   principale
          dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
          dell'apertura della liquidazione giudiziale tale  attivita'
          sia effettivamente esercitata ovvero siano  stati  compiuti
          investimenti per darvi inizio; 
              d) gli atti,  i  pagamenti  effettuati  e  le  garanzie
          concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
          del piano  attestato  di  cui  all'articolo  56  o  di  cui
          all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
          in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo  o
          colpa grave del debitore, quando  il  creditore  ne  era  a
          conoscenza  al  momento  del  compimento   dell'atto,   del
          pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
          opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; 
              e) gli atti, i pagamenti e  le  garanzie  su  beni  del
          debitore posti  in  essere  in  esecuzione  del  concordato
          preventivo e dell'accordo di ristrutturazione  omologato  e
          in essi indicati,  nonche'  gli  atti,  i  pagamenti  e  le
          garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo  il
          deposito della domanda di accesso al concordato  preventivo
          o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche
          con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; 
              f) i  pagamenti  eseguiti  dal  debitore  a  titolo  di
          corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate  da  suoi
          dipendenti  o   altri   suoi   collaboratori,   anche   non
          subordinati; 
              g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili  eseguiti
          dal debitore alla scadenza per ottenere la  prestazione  di
          servizi   strumentali   all'accesso   alle   procedure   di
          regolazione della  crisi  e  dell'insolvenza  previste  dal
          presente codice. 
              4. Le disposizioni di questo articolo non si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.» 
              - Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 recante
          «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi  ed
          altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
          e privati» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n.
          102. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461
          recante «Riordino della disciplina tributaria  dei  redditi
          di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3,
          comma 160,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie): 
              «Art. 31 Interessi delle obbligazioni pubbliche 
              Sono esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone  giuridiche
          e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi  e
          gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei  buoni
          postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale  e
          provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e  delle
          altre   obbligazioni   e   titoli   similari   emessi    da
          amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
          regioni, province e comuni e  da  enti  pubblici  istituiti
          esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
          l' esercizio diretto  di  servizi  pubblici  in  regime  di
          monopolio.» 
              - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  1
          della legge  13  gennaio  1994,  n.  43  (Disciplina  delle
          cambiali  finanziarie),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art. 1 
              1.- 2. Omissis 
              2 -bis. Le cambiali finanziarie possono  essere  emesse
          da societa' di capitali nonche' da societa'  cooperative  e
          mutue assicuratrici e  dalle  microimprese,  come  definite
          dalla raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione, del 6
          maggio 2003. Le societa'  e  gli  enti  non  aventi  titoli
          rappresentativi   del   capitale   negoziati   in   mercati
          regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali
          finanziarie subordinatamente  alla  presenza  dei  seguenti
          requisiti: 
              a) l'emissione deve essere assistita,  in  qualita'  di
          sponsor, da una banca o da un'impresa di  investimento,  da
          una societa'  di  gestione  del  risparmio  (SGR),  da  una
          societa'  di  gestione  armonizzata,  da  una  societa'  di
          investimento a  capitale  variabile  (SICAV),  purche'  con
          succursale costituita nel territorio della Repubblica,  che
          assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
          e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
              b) lo sponsor mantiene nel  proprio  portafoglio,  fino
          alla naturale scadenza, una quota  dei  titoli  emessi  non
          inferiore: 
              1) al 5 per cento del valore di emissione  dei  titoli,
          per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 
              2) al 3 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro,  in
          aggiunta  alla  quota  risultante  dall'applicazione  della
          percentuale di cui al numero 1); 
              3) al 2 per cento del valore di  emissione  dei  titoli
          eccedente 10  milioni  di  euro,  in  aggiunta  alla  quota
          risultante dall'applicazione delle percentuali  di  cui  ai
          numeri 1) e 2); 
              c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un
          revisore contabile o da una societa' di revisione  iscritta
          nel registro dei revisori contabili; 
              d) le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e
          girate   esclusivamente   in    favore    di    investitori
          professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
          soci  della  societa'  emittente;  il  collocamento  presso
          investitori professionali in rapporto di controllo  con  il
          soggetto che assume il ruolo  di  sponsor  e'  disciplinato
          dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.