Art. 27
Patrimonio destinato
1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e
rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in
comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono
rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e
passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici
di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle
loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le
passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il
Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e
separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli
altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente
delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e
rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o
rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse
azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e,
allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse
azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle
imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del
Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono
effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e
rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di
apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato
sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima
prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi
da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero
dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione
prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento
economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al
Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti
eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della
congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5,
rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano
economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo
aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel
decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati
sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente
articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione
dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di
amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti
giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima
deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della
revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile.
Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del
Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa
allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti
l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici
si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti
giuridici relativi agli interventi a favore delle societa'
cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione
sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza
fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio
Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato
dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f),
della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione
di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale
improntato alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e
gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio
Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci
per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene
conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte
di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il
sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano,
secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere
e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di
riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli
aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del
Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite
in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta
milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli
interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo'
essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del
Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di
capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso
di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con
riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e
strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita'
ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei
rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di
ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri
patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate
prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il regolamento del Patrimonio Destinato nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto
dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e'
sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra
l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP
S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti
da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il
Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP
S.p.A., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto
secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici
acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono
intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono
gestiti da CDP S.p.A. in conformita' al presente articolo e al
regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o
di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412
del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o
su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli
da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo'
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il
quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva,
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa
regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla
raccolta previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di
incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima
istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e
modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia
dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri,
condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei
portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo
di euro 20 miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a
valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse
funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali
e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che
dovessero altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione
di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa
antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso
agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria
responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP
puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente
articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia
interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle
condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e
di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare
protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con
istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di
controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.
e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza
professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le
garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione
di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie
provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato,
purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato
e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e
i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive
delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita'
relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse
dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri
proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi
comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs.
21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla
costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o
anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP
S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a
singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto
approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di
cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di
singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione
del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La
liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il
trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli
eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti
di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel
presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in
materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,
con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza,
valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro
100.000 per l'anno 2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per
l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite
massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli
non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno
2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.
Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo
e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo
dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di
prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265.
18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita'
liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da
allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono
disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31
gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli
effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e
delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche
le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i
loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale,
rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le
disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche
delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni
possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter,
all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 2436 e 2447-quater
del codice civile:
«Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.»
«Art. 2447-quater. Pubblicita' della costituzione del
patrimonio destinato
La deliberazione prevista dal precedente articolo deve
essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese i creditori
sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che
la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte
della societa' di idonea garanzia.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197 (Ristrutturazione della Cassa depositi
e prestiti):
«Art. 7. Consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e' composto:
a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo
presiede;
b) dal direttore generale della Cassa depositi e
prestiti;
c) dal ragioniere dello Stato;
d) dal direttore generale del Tesoro;
e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal
Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da
terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle
giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con
decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza,
rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni.
Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f)
del precedente comma e' di quattro anni ed e' rinnovabile
per non piu' di una volta.
Le nomine dei componenti del consiglio di
amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette
alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
I compensi spettanti ai componenti del consiglio di
amministrazione sono determinati con decreto del Ministro
del tesoro.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 10 Documento di economia e finanza
1. - 4. Omissis
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle
specifiche linee guida per il Programma nazionale di
riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 86 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al
comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura
massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi
specifici di investimento e operazioni, anche in
partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare
progetti economicamente sostenibili e che abbiano come
obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia
circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e
femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la
sostituzione della plastica con materiali alternativi, la
rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento
e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
sociali.»
- Il testo dell'articolo 2412 del codice civile e'
riportato nelle Note all'art. 26.
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 2415 a
2420 del codice civile:
«Art. 2415. Assemblea degli obbligazionisti
L'assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante
comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di
concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul
rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea e' convocata dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di gestione o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e' fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli
emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le
disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci
e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che
ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validita' delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel
primo comma, numero 2, e' necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che
rappresentino la meta' delle obbligazioni emesse e non
estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di
gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al
voto nell'assemblea degli obbligazionisti e' disciplinata
dalle leggi speciali.
La societa', per le obbligazioni da essa eventualmente
possedute, non puo' partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere
gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza.»
«Art. 2416. Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea degli
obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli
2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377
sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito
obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni
siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione e' proposta innanzi al tribunale, nella
cui giurisdizione la societa' ha sede, in contraddittorio
del rappresentante degli obbligazionisti.»
«Art.2417. Rappresentante comune
Il rappresentante comune puo' essere scelto al di fuori
degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le
persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di
investimento nonche' le societa' fiduciarie. Non possono
essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti
e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori,
i sindaci, i dipendenti della societa' debitrice e coloro
che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo
2399.
Se non e' nominato dall'assemblea a norma dell'articolo
2415, il rappresentante comune e' nominato con decreto dal
tribunale su domanda di uno o piu' obbligazionisti o degli
amministratori della societa'.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo
non superiore a tre esercizi sociali e puo' essere
rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua
nomina il rappresentante comune deve richiederne
l'iscrizione nel registro delle imprese.»
«Art.2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti,
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.»
«Art. 2419. Azione individuale degli obbligazionisti
Le disposizioni degli articoli precedenti non
precludono le azioni individuali degli obbligazionisti,
salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni
dell'assemblea previste dall'articolo 2415.»
«Art. 2420. Sorteggio delle obbligazioni
Le operazioni per l'estrazione a sorte delle
obbligazioni devono farsi, a pena di nullita', alla
presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un
notaio.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 11 Raccolta del risparmio
1. Omissis
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata
ai soggetti diversi dalle banche.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 31 Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.»
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 96 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 25.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo degli articoli 2437 e seguenti
del codice civile:
«Art.2437. Diritto di recesso
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro
azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni
riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti
di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le
azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.»
«Art. 2437-bis. Termini e modalita' di esercizio
Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del
socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima
ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.»
«Art. 2437-ter. Criteri di determinazione del valore
delle azioni
Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per
le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma.
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del
valore di cui al secondo comma del presente articolo nei
quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'articolo 1349.»
«Art. 2437-quater. Procedimento di liquidazione
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del
socio recedente agli altri soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si
applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto
dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la
societa' si scioglie.»
«2437-quinquies. Disposizioni speciali per le societa'
con azioni quotate in mercati regolamentati
Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati
hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso
alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla
quotazione.»
«Art. 2437-sexies. Azioni riscattabili
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater
si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o
categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un
potere di riscatto da parte della societa' o dei soci.
Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina
degli articoli 2357 e 2357-bis .»
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 166 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155):
«Art. 166. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario
che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole
l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita'
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui
all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o
colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del
pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del
debitore posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e
in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti e le
garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche
con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di
corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi
dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure di
regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal
presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 recante
«Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 1996, n.
102.
- Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
recante «Riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3,
comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1998, n. 2, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie):
«Art. 31 Interessi delle obbligazioni pubbliche
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e
gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni
postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e
provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle
altre obbligazioni e titoli similari emessi da
amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da
regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l' adempimento di funzioni statali o per
l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di
monopolio.»
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 1
della legge 13 gennaio 1994, n. 43 (Disciplina delle
cambiali finanziarie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1
1.- 2. Omissis
2 -bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse
da societa' di capitali nonche' da societa' cooperative e
mutue assicuratrici e dalle microimprese, come definite
dalla raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione, del 6
maggio 2003. Le societa' e gli enti non aventi titoli
rappresentativi del capitale negoziati in mercati
regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali
finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti
requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di
sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da
una societa' di gestione del risparmio (SGR), da una
societa' di gestione armonizzata, da una societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), purche' con
succursale costituita nel territorio della Repubblica, che
assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli
e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino
alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non
inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli,
per le emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in
aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della
percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli
eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai
numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un
revisore contabile o da una societa' di revisione iscritta
nel registro dei revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e
girate esclusivamente in favore di investitori
professionali che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente; il collocamento presso
investitori professionali in rapporto di controllo con il
soggetto che assume il ruolo di sponsor e' disciplinato
dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse.