Art. 28 
 
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non
                    abitativo e affitto d'azienda 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  arte  o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro
nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'  industriale,
commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o
all'esercizio  abituale  e  professionale  dell'attivita'  di  lavoro
autonomo. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di
servizi a prestazioni complesse o di affitto  d'azienda,  comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di
interesse  turistico  o  all'esercizio   abituale   e   professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per
cento dei relativi canoni. 
  3. Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle
strutture alberghiere e agrituristiche, alle  agenzie  di  viaggio  e
turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di  ricavi  e
compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. 
  3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al  dettaglio,
con ricavi o compensi superiori a  5  milioni  di  euro  nel  periodo
d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il credito d'imposta di cui  ai  commi  1  e  2
spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del  10  per
cento. 
  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche  agli  enti
non commerciali, compresi gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti
religiosi  civilmente  riconosciuti,  in  relazione  al   canone   di
locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
  5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1,  2,  3,  3-bis  e  4  e'
commisurato  all'importo  versato  nel  periodo  d'imposta  2020  con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio  e  per  le
strutture turistico  ricettive  con  attivita'  solo  stagionale  con
riferimento a ciascuno dei  mesi  di  aprile,  maggio  e  giugno.  Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta
spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del  fatturato
o dei corrispettivi nel mese di riferimento di  almeno  il  cinquanta
per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui  al
periodo precedente ai  soggetti  che  hanno  iniziato  l'attivita'  a
partire dal 1° gennaio 2019 nonche'  ai  soggetti  che,  a  far  data
dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale  o
la sede operativa nel  territorio  di  comuni  colpiti  dai  predetti
eventi i cui stati di emergenza erano ancora in  atto  alla  data  di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. 
  5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere  il  credito
d'imposta  al  locatore,  previa  sua  accettazione,  in  luogo   del
pagamento della corrispondente parte del canone. 
  6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'  utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di
sostenimento  della  spesa  ovvero   in   compensazione,   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
successivamente  all'avvenuto  pagamento  dei  canoni.   Il   credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al
comma 5-bis del presente articolo. 
  7. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  8. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  e'
cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle  medesime  spese
sostenute. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  1.499
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  17  del   citato   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  e'  riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 26. 
                
              - Il testo degli articoli 61 e 109, comma 5, del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Il testo del comma 53 dell'articolo  1  della  citata
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Il testo  dell'articolo  34  della  citata  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 26. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 65 Credito d'imposta per botteghe e negozi 
              1. Al fine di contenere gli effetti negativi  derivanti
          dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento   connesse
          all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ai   soggetti
          esercenti attivita' d'impresa e' riconosciuto,  per  l'anno
          2020, un credito d'imposta nella misura del  60  per  cento
          dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di
          marzo  2020,  di  immobili   rientranti   nella   categoria
          catastale C/1. 
              2. Il credito d'imposta non si applica  alle  attivita'
          di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 11 marzo 2020  ed  e'  utilizzabile,
          esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              2-bis. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              2-ter. Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse
          attribuite dalla legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  per  la
          riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le  regioni
          della disponibilita' complessiva assegnata per l'anno  2020
          al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso   alle
          abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge
          9 dicembre 1998, n. 431, pari a complessivi 60  milioni  di
          euro, e il riparto dell'annualita' 2020 del Fondo destinato
          agli inquilini morosi incolpevoli  istituito  dall'articolo
          6, comma 5, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,
          n.  124,  attribuita  dall'articolo   1,   comma   2,   del
          decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e pari  a
          9,5 milioni di euro, sono  effettuati  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, in deroga alle procedure ordinarie di
          determinazione dei coefficienti regionali e  adottando  gli
          stessi coefficienti gia' utilizzati per i riparti  relativi
          all'annualita' 2019. 
              2-quater. Nel termine di trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, le regioni  attribuiscono  ai  comuni  le  risorse
          assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21,
          della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  con  procedura  di
          urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o  programmate
          nelle  annualita'  pregresse,   nonche'   per   l'eventuale
          scorrimento delle graduatorie vigenti del  Fondo  nazionale
          di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
          I   comuni   utilizzano   i    fondi    anche    ricorrendo
          all'unificazione dei  titoli,  capitoli  e  articoli  delle
          rispettive voci di  bilancio  ai  fini  dell'ordinazione  e
          pagamento della spesa. 
              3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo 126.»