Art. 28 bis 
 
Disposizioni in materia di concessioni per  il  servizio  di  ristoro
                   tramite distributori automatici 
 
  1. In caso di contratti di appalto e di concessione  che  prevedono
la corresponsione  di  un  canone  a  favore  dell'appaltante  o  del
concedente e che hanno come oggetto il servizio  di  somministrazione
di alimenti e bevande mediante  distributori  automatici  presso  gli
istituti scolastici di ogni ordine e  grado,  le  universita'  e  gli
uffici  e  le  amministrazioni  pubblici,  qualora  i  relativi  dati
trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  2,  comma
2, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  e  dei  relativi
decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del
fatturato  conseguito  dal  concessionario   per   i   singoli   mesi
interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33
per cento, le amministrazioni concedenti  attivano  la  procedura  di
revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165,
comma 6, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine  di  rideterminare,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo  periodo
interessato dalla  citata  emergenza,  le  condizioni  di  equilibrio
economico delle singole concessioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato  dall'articolo
          140 della presente legge: 
              «Art.  2   Trasmissione   telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2020  i  soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          memorizzano elettronicamente e trasmettono  telematicamente
          all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai  corrispettivi
          giornalieri. La memorizzazione elettronica  e  la  connessa
          trasmissione dei dati dei corrispettivi  sostituiscono  gli
          obblighi di registrazione di  cui  all'articolo  24,  primo
          comma,  del  suddetto  decreto  n.   633   del   1972.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti  si  applicano  a
          decorrere dal 1° luglio 2019  ai  soggetti  con  un  volume
          d'affari  superiore  ad  euro  400.000.  Per   il   periodo
          d'imposta  2019  restano   valide   le   opzioni   per   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi  esercitate  entro  il  31  dicembre
          2018.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, possono essere previsti  specifici  esoneri  dagli
          adempimenti di cui  al  presente  comma  in  ragione  della
          tipologia di attivita' esercitata. 
              1-bis.   A   decorrere   dal   1º   luglio   2018,   la
          memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
          dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono  obbligatorie
          con riferimento alle  cessioni  di  benzina  o  di  gasolio
          destinati ad essere utilizzati come carburanti per  motori.
          Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
          monopoli, sentito il Ministero  dello  sviluppo  economico,
          sono  definiti,  anche  al   fine   di   semplificare   gli
          adempimenti    amministrativi    dei    contribuenti,    le
          informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i  termini
          per la trasmissione  telematica  e  le  modalita'  con  cui
          garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
          medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'  e
          termini  graduali   per   l'adempimento   dell'obbligo   di
          memorizzazione elettronica e  trasmissione  telematica  dei
          dati dei corrispettivi, anche in considerazione  del  grado
          di  automazione  degli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. 
              5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti  che
          effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          che adottano sistemi evoluti di incasso,  attraverso  carte
          di  debito  e  di  credito  e  altre  forme  di   pagamento
          elettronico, dei corrispettivi delle  cessioni  di  beni  e
          delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilita' e
          la sicurezza dei  dati,  possono  assolvere  mediante  tali
          sistemi all'obbligo  di  memorizzazione  elettronica  e  di
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1  e
          2 del presente articolo. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da
          trasmettere,  le  regole  tecniche,  i   termini   per   la
          trasmissione telematica e le caratteristiche  tecniche  dei
          sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei
          per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati. 
              6.  Ai  soggetti  che  effettuano   la   memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
          1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso  di
          mancata memorizzazione o di omissione  della  trasmissione,
          ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione  con  dati
          incompleti o non  veritieri,  le  sanzioni  previste  dagli
          articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          "nell'anno" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  riscossi,
          dal 1º gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri  di
          cui al comma 1 sono trasmessi  telematicamente  all'Agenzia
          delle  entrate  entro  dodici   giorni   dall'effettuazione
          dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo  6  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  Restano  fermi   gli   obblighi   di   memorizzazione
          giornaliera dei dati relativi ai  corrispettivi  nonche'  i
          termini  di  effettuazione  delle  liquidazioni  periodiche
          dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1,
          comma 1, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo  semestre
          di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1,  decorrente  dal
          1°  luglio  2019  per  i  soggetti  con  volume  di  affari
          superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per  gli
          altri soggetti, le sanzioni previste dal  comma  6  non  si
          applicano in  caso  di  trasmissione  telematica  dei  dati
          relativi  ai  corrispettivi  giornalieri  entro   il   mese
          successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi
          restando i termini di liquidazione dell'imposta sul  valore
          aggiunto. 
              6-quater. I  soggetti  tenuti  all'invio  dei  dati  al
          Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione  della
          dichiarazione   dei   redditi   precompilata,   ai    sensi
          dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   possono    adempiere
          all'obbligo di cui al comma 1  mediante  la  memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi
          a tutti i corrispettivi  giornalieri,  al  Sistema  tessera
          sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i  soggetti  di
          cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al  comma
          1 esclusivamente mediante la memorizzazione  elettronica  e
          la trasmissione telematica dei  dati  relativi  a  tutti  i
          corrispettivi giornalieri  al  Sistema  tessera  sanitaria,
          attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati  fiscali
          trasmessi  al  Sistema  tessera  sanitaria  possono  essere
          utilizzati  solo  dalle   pubbliche   amministrazioni   per
          l'applicazione delle disposizioni in materia  tributaria  e
          doganale, ovvero in forma  aggregata  per  il  monitoraggio
          della spesa sanitaria pubblica e privata  complessiva.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri della  salute  e  per  la  pubblica
          amministrazione, sentito il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
          materia  di  protezione  dei  dati  personali,  anche   con
          riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e  32  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti  di
          utilizzo dei predetti  dati  e  i  relativi  limiti,  anche
          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le
          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche
          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 
              6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  o
          l'adattamento degli strumenti mediante i  quali  effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma  1,  al
          soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
          50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di  euro
          250  in  caso  di  acquisto  e  di  euro  50  in  caso   di
          adattamento, per ogni strumento. Al  medesimo  soggetto  il
          contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta  di
          pari importo,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Al credito d'imposta di cui al presente comma  non  si
          applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di  cui  all'articolo  34
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo  e'
          consentito a decorrere dalla prima  liquidazione  periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in  cui
          e' stata registrata  la  fattura  relativa  all'acquisto  o
          all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
          la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
          stato  pagato,  con  modalita'  tracciabile,  il   relativo
          corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni  dal  1°
          gennaio  2019,  sono  definiti  le   modalita'   attuative,
          comprese le modalita' per usufruire del credito  d'imposta,
          il regime dei controlli  nonche'  ogni  altra  disposizione
          necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e  per  il
          rispetto del limite di spesa previsto. Il limite  di  spesa
          previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
          ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.» 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 165 del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              «Art. 165 Rischio ed  equilibrio  economico-finanziario
          nelle concessioni 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Il  verificarsi  di  fatti  non  riconducibili   al
          concessionario  che  incidono  sull'equilibrio  del   piano
          economico finanziario puo' comportare la sua  revisione  da
          attuare mediante la rideterminazione  delle  condizioni  di
          equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza  dei
          rischi trasferiti in capo all'operatore economico  e  delle
          condizioni di equilibrio economico finanziario relative  al
          contratto. Ai fini  della  tutela  della  finanza  pubblica
          strettamente  connessa  al  mantenimento   della   predetta
          allocazione dei rischi, nei  casi  di  opere  di  interesse
          statale ovvero finanziate con  contributo  a  carico  dello
          Stato, la revisione e' subordinata alla previa  valutazione
          da parte del Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle
          linee guida per la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'   (NARS).   Negli   altri   casi,   e'    facolta'
          dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione
          alla previa  valutazione  del  NARS.  In  caso  di  mancato
          accordo sul riequilibrio del piano  economico  finanziario,
          le parti possono recedere dal contratto. Al  concessionario
          sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176,  comma
          4, lettere a) e b), ad  esclusione  degli  oneri  derivanti
          dallo scioglimento anticipato dei  contratti  di  copertura
          del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.»