Art. 29
Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla
diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori
160 milioni di euro per l'anno 2020.
1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al
comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di
immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della
situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite
rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno
2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di
locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a
quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilita'
con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata
nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati
dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
«Art. 11. (Fondo nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e'
determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, e, tenendo conto
anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le
iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione a canoni concordati, ovvero
attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la
stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le
procedure previste per gli sfratti per morosita' si
applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
per finita locazione. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la
finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone
l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013,
n. 124.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al
Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse
destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di
promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base
di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra
alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti
da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato
complessivamente intermediati nel biennio precedente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4. I bandi per la
concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
legge finanziaria.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a
4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.»
- Il testo dei commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 65
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 28.