Art. 29 
 
           Incremento fondo per il sostegno alle locazioni 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla
diffusione del contagio  da  COVID-19,  il  Fondo  nazionale  per  il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di  ulteriori
160 milioni di euro per l'anno 2020. 
  1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di  cui  al
comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata  alle  locazioni  di
immobili abitativi degli studenti fuori  sede  con  un  indice  della
situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite
rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni  di  euro  per  l'anno
2020 che costituisce tetto di spesa,  del  canone  dei  contratti  di
locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a
quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo  dello
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' attuative del presente comma, prevedendo  l'incumulabilita'
con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del
rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. L'erogazione delle risorse di cui al comma  1  viene  effettuata
nei termini, nonche' secondo le modalita' e i  coefficienti  indicati
dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede  ai
sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11  della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431 (Disciplina  delle  locazioni  e  del
          rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo): 
              «Art. 11. (Fondo nazionale). 
              1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito
          il  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso   alle
          abitazioni  in  locazione,  la  cui  dotazione   annua   e'
          determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
          11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          e successive modificazioni. 
              2. Per ottenere i  contributi  di  cui  al  comma  3  i
          conduttori   devono    dichiarare    sotto    la    propria
          responsabilita' che il  contratto  di  locazione  e'  stato
          registrato. 
              3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma  1  sono
          utilizzate per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi  i
          requisiti minimi individuati con le  modalita'  di  cui  al
          comma 4, di contributi integrativi  per  il  pagamento  dei
          canoni di locazione dovuti ai proprietari  degli  immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata,  e,  tenendo  conto
          anche delle disponibilita'  del  Fondo,  per  sostenere  le
          iniziative intraprese dai  Comuni  e  dalle  regioni  anche
          attraverso la costituzione di agenzie  o  istituti  per  la
          locazione o fondi di garanzia  o  attraverso  attivita'  di
          promozione in convenzione con  imprese  di  costruzione  ed
          altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
          locazione, tese a favorire la mobilita' nel  settore  della
          locazione,  attraverso  il  reperimento   di   alloggi   da
          concedere  in  locazione  a   canoni   concordati,   ovvero
          attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti  per
          consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni
          di rappresentanza dei proprietari  e  degli  inquilini,  la
          stipula di  un  nuovo  contratto  a  canone  inferiore.  Le
          procedure  previste  per  gli  sfratti  per  morosita'   si
          applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se
          per finita locazione. I comuni possono, con delibera  della
          propria giunta,  prevedere  che  i  contributi  integrativi
          destinati ai conduttori  vengano,  in  caso  di  morosita',
          erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
          medesima, anche  tramite  l'associazione  della  proprieta'
          edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata,  che
          attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
          anche dal locatore. 
              4. Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano,  definisce,  con  proprio  decreto,  i
          requisiti minimi necessari per beneficiare  dei  contributi
          integrativi  di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per   la
          determinazione  dell'entita'  dei  contributi   stessi   in
          relazione al reddito familiare e all'incidenza sul  reddito
          medesimo del canone di locazione. 
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
          le province autonome di Trento e di  Bolzano.  A  decorrere
          dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sulla base dei criteri fissati  con  apposito  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse  messe
          a disposizione dalle singole regioni e  province  autonome,
          ai sensi del comma 6. 
              6. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi di cui al comma 3 con proprie  risorse  iscritte
          nei rispettivi bilanci e definire,  sentiti  i  comuni,  la
          finalita'   di   utilizzo    del    Fondo    ottimizzandone
          l'efficienza, anche in forma coordinata con  il  Fondo  per
          gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   102,
          convertito con modificazioni dalla legge 28  ottobre  2013,
          n. 124. 
              7. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono alla ripartizione  fra  i  comuni  delle
          risorse di cui al comma 6 nonche' di  quelle  destinate  al
          Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5;  le  risorse
          destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento
          e di Bolzano alla costituzione di agenzie o istituti per la
          locazione  o  fondi  di  garanzia  o  alle   attivita'   di
          promozione in convenzione con  imprese  di  costruzione  ed
          altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
          locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla  base
          di parametri che premino sia il numero di  abbinamenti  tra
          alloggi a canone concordato e nuclei familiari  provenienti
          da alloggi di edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata
          o sottoposti a  procedure  di  sfratto  esecutivo,  sia  il
          numero  di  contratti  di  locazione  a  canone  concordato
          complessivamente intermediati nel biennio precedente. 
              8. I comuni definiscono l'entita'  e  le  modalita'  di
          erogazione dei contributi di cui al comma  3,  individuando
          con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori  che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi  di  cui  al  comma  4.  I  bandi  per  la
          concessione dei contributi integrativi devono essere emessi
          entro il 30 settembre di ogni  anno  con  riferimento  alle
          risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla
          legge finanziaria. 
              9. Per gli anni  1999,  2000  e  2001,  ai  fini  della
          concessione dei contributi integrativi di cui al  comma  3,
          e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire  600  miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui alla legge 14  febbraio  1963,  n.  60,  relative  alle
          annualita' 1996, 1997  e  1998.  Tali  disponibilita'  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate, con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero  dei  lavori  pubblici.  Le   predette   risorse,
          accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,
          non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano   nella
          disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa  depositi
          e prestiti per il predetto versamento. 
              10. Il Ministero dei  lavori  pubblici  provvedera',  a
          valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  al  comma  1,  ad
          effettuare il versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  nell'anno  2003  delle  somme  occorrenti   per   la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1  a
          4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta  per  un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo determinata ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo. 
              11. Le disponibilita' del Fondo sociale,  istituito  ai
          sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n.  392,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica al Fondo  di  cui
          al comma 1.» 
                
              - Il testo dei commi 2-ter e 2-quater dell'articolo  65
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 28.