Art. 30
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto
e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di
spesa.
2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1,
le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel
primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e'
autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta
per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con
propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione
della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai
commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.