Art. 30 bis
Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di
credito o di debito
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello
stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo
di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali
per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni
effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al
volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di
affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e
tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.
3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria,
sottoscrivono protocolli volontari per definire con equita' e
trasparenza il costo massimo delle commissioni.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.