Art. 30 bis 
 
Fondo per la compensazione dei  pagamenti  effettuati  con  carte  di
                         credito o di debito 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello
stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo
di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti  attivita'  commerciali
per  le  commissioni  dovute  per  il  pagamento  delle   transazioni
effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
fino al 31 dicembre 2020. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma  1  in  relazione  al
volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di
affari generato dai pagamenti con carte di credito  o  di  debito,  e
tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1. 
  3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di  categoria,
sottoscrivono  protocolli  volontari  per  definire  con  equita'   e
trasparenza il costo massimo delle commissioni. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.