Art. 31
Rifinanziamento fondi
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.
2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.950
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior
efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue
disponibilita' al profilo temporale delle perdite attese, possono
essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di
autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base
alla valutazione della probabilita' di escussione delle garanzie,
articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione dello
stesso Fondo.
3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare,
anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle
imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita'
delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per
l'anno 2020.
4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.
4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e' incrementatodi 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese
1. - 13. Omissis
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6,
comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale.»
- Si riporta il testo del comma 100 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI
1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie
con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette
operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e
per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso
di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499; tale fabbisogno e' attestato mediante apposita
autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445;
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura del 90 per
cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell' articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il
pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione
per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della
Commissione Europea e, successivamente alla predetta
autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le
predette caratteristiche di durata e importo di cui alla
lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di
copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per
cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al
90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente
lettera d);
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo: finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione;
f) per le operazioni per le quali banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione degli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto gia' previsto all'articolo 6,
comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio
2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia
e' concessa senza applicazione del modello di valutazione
di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di
ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per
l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate
nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della
definizione delle misure di accantonamento a titolo di
coefficiente di rischio, in sede di ammissione della
singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati di
Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo al momento della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia. La garanzia e'
concessa anche in favore di beneficiari finali che
presentano, alla data della richiesta di garanzia,
esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come «inadempienze probabili» o «scadute o
sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte B
della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca
d'Italia e successive modificazioni, purche' la predetta
classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio
2020. La garanzia e' concessa anche alle imprese che, in
data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse
alla procedura del concordato con continuita' aziendale di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del 1942
o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo
67 del predetto regio decreto, purche', alla data di
entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni
non siano piu' in una situazione che ne determinerebbe la
classificazione come esposizioni deteriorate, non
presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
delle misure di concessione e la banca, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo
47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia non e'
necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono
state accordate le misure di concessione o, se posteriore,
dalla data in cui le esposizioni sono state classificate
come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni
caso, escluse le imprese che presentano esposizioni
classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina
bancaria;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo
2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero e delle attivita'
immobiliari, con durata minima di 10 anni e di' importo
superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo puo'
essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui
finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio
del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un
importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei
ricavi del soggetto beneficiario, come risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione
fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1°
gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche
mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un
nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del
finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo
delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata
residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato
della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a
5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo
finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1,
commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti
beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per
le piccole e medie imprese e' concesso automaticamente,
gratuitamente e senza valutazione e il soggetto
finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia
del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del
possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo
dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di
ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al
25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un
nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del
finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo
delle esposizioni del finanziatore nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i
Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per
il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore,
anche unitamente alle associazioni e gli enti di
riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini
della costituzione di sezioni speciali finalizzate a
sostenere l' accesso al credito, anche a favore di
determinati settori economici o filiere d'impresa;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni
assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
operazioni finanziarie gia' perfezionate ed erogate dal
soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di
presentazione della richiesta e, comunque, in data
successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto
finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
interesse applicata, sul finanziamento garantito, al
soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le
garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti
e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e
importo previste dal comma 1, lettera c), e possono essere
deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del
decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non puo'
superare il 15 percento dell'ammontare del portafoglio di
finanziamenti, ovvero il 18 percento, nel caso in cui il
portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a
fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione e/o di programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 percento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All' articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre
2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile
2020».
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi
di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle
risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale,
regionale e camerale, puo' essere concessa sui
finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a
copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta
dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
altri fondi di garanzia di natura pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4,
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, mantenendo l'efficacia della garanzia.
6. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi
pubblici'' sono inserite le parole «e privati».
7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a
titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento
dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle
nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria
attivita' non oltre tre anni prima della richiesta della
garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base
degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del
merito di credito, della garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche
e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da
parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito
in favore di beneficiari come definiti dal medesimo
articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro
25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro
40.000,00». Il Ministero dell'economia e delle finanze
adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176
alle nuove disposizioni.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati
1.729 milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della
pesca. Per le finalita' di cui al presente comma sono
assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le
predette risorse sono versate su un conto corrente di
tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a
ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e' abrogato.
13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e per 249
milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6,
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»
- Si riporta il testo del comma 507 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«507. Al fine di favorire la competitivita' del settore
agricolo e agroalimentare e' istituito nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per la competitivita' delle
filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di
15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di
euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e
gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura
non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
ripartizione del Fondo.»
- Si riporta il testo del comma 48 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e successive modificazioni. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto
legislativo n. 385 del 1993, affinche' provveda alla sua
formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di
costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28
giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia
per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del
Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle regioni e di altri enti e
organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa
depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di
soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura
massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro con delega alle
politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le norme di attuazione del Fondo, comprese le condizioni
alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia
della garanzia del Fondo in caso di cessione del mutuo,
nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per
l'operativita' della garanzia dello Stato e per
l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa;
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.»
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 90
della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 90 Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica
1. - 11-bis. Omissis
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e'
istituito il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al
miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di
societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche
indirettamente, finalita' sportive.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 56 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
1. - 5. Omissis
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai sensi
del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate
dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o
dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30
settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
Omissis.»