Art. 31 
 
                        Rifinanziamento fondi 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2020, n. 40, di seguito citato  anche  come  «decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di cui 1.700 milioni  di  euro  destinati  alla  sezione
speciale istituita dall'articolo 35, comma 5. 
  2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'  incrementato  di  3.950
milioni di euro per l'anno 2020. Al fine  di  garantire  una  maggior
efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando  le  sue
disponibilita' al profilo temporale  delle  perdite  attese,  possono
essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte  di
autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base
alla valutazione della probabilita'  di  escussione  delle  garanzie,
articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione  dello
stesso Fondo. 
  3. Sono assegnati all'ISMEA  ulteriori  250  milioni  di  euro  per
l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto  corrente  di
tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  8
aprile 2020, n. 23, per  essere  utilizzate  in  base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo  e  agroalimentare,
anche attraverso l'erogazione di  contributi  a  fondo  perduto  alle
imprese, la dotazione finanziaria del  Fondo  per  la  competitivita'
delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2020. 
  4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020. 
  4-bis. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto  del  Fondo  di
cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e' incrementatodi 30 milioni di euro per  l'anno  2020.  Al  relativo
onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo
56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel  conto
corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare
al pertinente capitolo di spesa. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4  del  presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 1  del
          citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art.  1  Misure  temporanee  per  il   sostegno   alla
          liquidita' delle imprese 
              1. - 13. Omissis 
              14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo   a
          copertura delle garanzie concesse ai sensi dei  commi  5  e
          13, nonche' di quelle concesse ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, con una dotazione iniziale di  1.000  milioni
          di euro per l'anno 2020.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo,  delle  risorse  disponibili
          sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  37,  comma
          6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  Per  la
          gestione del fondo e' autorizzata  l'apertura  di  apposito
          conto corrente di tesoreria centrale.» 
              - Si riporta il testo del  comma  100  dell'articolo  2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI 
              1. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  si
          applicano le seguenti misure: 
              a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito; 
              b) l'importo massimo garantito per singola  impresa  e'
          elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
          a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le  imprese
          con numero di dipendenti non superiore a 499; 
              c) la percentuale di copertura della  garanzia  diretta
          e' incrementata, anche mediante il concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,   al   90   per   cento
          dell'ammontare di ciascuna operazione  finanziaria,  previa
          autorizzazione   della   Commissione   Europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'unione europea (TFUE), per le  operazioni  finanziarie
          con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle  predette
          operazioni finanziarie non puo' superare, alternativamente: 
              1)  il  doppio  della   spesa   salariale   annua   del
          beneficiario (compresi gli oneri sociali  e  il  costo  del
          personale che lavora nel sito dell'impresa  ma  che  figura
          formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
          per  l'ultimo  anno  disponibile.  Nel  caso   di   imprese
          costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
          del prestito non puo'  superare  i  costi  salariali  annui
          previsti per i primi due anni di attivita'; 
              2)  il  25  per  cento   del   fatturato   totale   del
          beneficiario nel 2019; 
              3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio  e
          per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel  caso
          di piccole e medie imprese, e nei successivi 12  mesi,  nel
          caso di imprese con numero di dipendenti  non  superiore  a
          499;  tale  fabbisogno  e'  attestato   mediante   apposita
          autocertificazione  resa  dal  beneficiario  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445; 
              d)   per   le   operazioni   finanziarie   aventi    le
          caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
          la  percentuale  di  copertura  della  riassicurazione   e'
          incrementata, anche  mediante  il  concorso  delle  sezioni
          speciali  del  Fondo  di  garanzia,  al   100   per   cento
          dell'importo garantito dai Confidi  o  da  altro  fondo  di
          garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
          non superino la percentuale massima di copertura del 90 per
          cento, previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell' articolo 108 del TFUE, e che non  prevedano  il
          pagamento di un premio che tiene conto della  remunerazione
          per il rischio di credito.  Fino  all'autorizzazione  della
          Commissione  Europea  e,  successivamente   alla   predetta
          autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi  le
          predette caratteristiche di durata e importo  di  cui  alla
          lettera c) e alla presente lettera d),  le  percentuali  di
          copertura sono incrementate,  rispettivamente,  all'80  per
          cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c)  e  al
          90 per cento per la riassicurazione di  cui  alla  presente
          lettera d); 
              e) sono ammissibili alla garanzia  del  Fondo,  per  la
          garanzia diretta nella misura dell'80 per cento  e  per  la
          riassicurazione nella misura del 90 per cento  dell'importo
          garantito dal Confidi o  da  altro  fondo  di  garanzia,  a
          condizione  che  le  garanzie  da  questi  rilasciate   non
          superino la percentuale massima di  copertura  dell'80  per
          cento,  i  finanziamenti  a   fronte   di   operazioni   di
          rinegoziazione  del  debito  del   soggetto   beneficiario,
          purche' il nuovo:  finanziamento  preveda  l'erogazione  al
          medesimo soggetto beneficiario  di  credito  aggiuntivo  in
          misura pari ad almeno il  10  per  cento  dell'importo  del
          debito accordato in essere  del  finanziamento  oggetto  di
          rinegoziazione; 
              f)  per  le  operazioni  per  le  quali  banche  o  gli
          intermediari finanziari hanno accordato, anche  di  propria
          iniziativa, la sospensione  del  pagamento  delle  rate  di
          ammortamento,  o  della   sola   quota   capitale,   ovvero
          l'allungamento  della  scadenza   dei   finanziamenti,   in
          connessione degli  effetti  indotti  dalla  diffusione  del
          COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
          durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza; 
              g) fermo restando quanto gia' previsto all'articolo  6,
          comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7  luglio
          2017,  n.  157,  e  fatto  salvo  quanto  previsto  per  le
          operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la  garanzia
          e' concessa senza applicazione del modello  di  valutazione
          di cui alla  parte  IX,  lettera  A,  delle  condizioni  di
          ammissibilita' e disposizioni  di  carattere  generale  per
          l'amministrazione   del   Fondo   di   garanzia   riportate
          nell'allegato  al  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
          economico  12  febbraio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale  27  febbraio  2019,  n.  49.   Ai   fini   della
          definizione delle misure  di  accantonamento  a  titolo  di
          coefficiente  di  rischio,  in  sede  di  ammissione  della
          singola  operazione   finanziaria,   la   probabilita'   di
          inadempimento delle  imprese  e'  calcolata  esclusivamente
          sulla    base    dei    dati    contenuti    nel     modulo
          economico-finanziario del suddetto modello di  valutazione.
          Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme  delle
          operazioni   finanziarie   ammesse   alla   garanzia,    la
          consistenza  degli  accantonamenti  prudenziali  operati  a
          valere sul Fondo  e'  corretta  in  funzione  dei  dati  di
          Centrale  dei  Rischi  di  Banca  d'Italia,  acquisiti  dal
          Gestore del Fondo  al  momento  della  presentazione  delle
          richieste di  ammissione  alla  garanzia.  La  garanzia  e'
          concessa  anche  in  favore  di  beneficiari   finali   che
          presentano,  alla  data  della   richiesta   di   garanzia,
          esposizioni  nei  confronti   del   soggetto   finanziatore
          classificate come «inadempienze  probabili»  o  «scadute  o
          sconfinanti deteriorate» ai sensi del paragrafo 2, parte  B
          della circolare n. 272  del  30  luglio  2008  della  Banca
          d'Italia e successive modificazioni,  purche'  la  predetta
          classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio
          2020. La garanzia e' concessa anche alle  imprese  che,  in
          data successiva al 31 dicembre  2019,  sono  state  ammesse
          alla procedura del concordato con continuita' aziendale  di
          cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,
          n. 267, hanno  stipulato  accordi  di  ristrutturazione  ai
          sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 267 del  1942
          o hanno presentato un piano attestato di  cui  all'articolo
          67 del  predetto  regio  decreto,  purche',  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni
          non siano piu' in una situazione che ne  determinerebbe  la
          classificazione   come   esposizioni    deteriorate,    non
          presentino importi in arretrato successivi all'applicazione
          delle  misure  di  concessione  e  la  banca,  sulla   base
          dell'analisi della  situazione  finanziaria  del  debitore,
          possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso   integrale
          dell'esposizione  alla  scadenza,  ai  sensi  dell'articolo
          47-bis, comma 6, lettere a) e c) del  regolamento  (UE)  n.
          575/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno 2013. Ai fini dell'ammissione alla garanzia  non  e'
          necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono
          state accordate le misure di concessione o, se  posteriore,
          dalla data in cui le esposizioni  sono  state  classificate
          come esposizioni deteriorate, ai  sensi  dell'art.  47-bis,
          comma 6, lettera b) del Regolamento 575/2013. Sono, in ogni
          caso,  escluse  le  imprese  che   presentano   esposizioni
          classificate come «sofferenze» ai  sensi  della  disciplina
          bancaria; 
              h)  non  e'  dovuta  la  commissione  per  il   mancato
          perfezionamento  delle  operazioni   finanziarie   di   cui
          all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6  marzo
          2017; 
              i)  per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei
          settori  turistico  -   alberghiero   e   delle   attivita'
          immobiliari, con durata minima di 10  anni  e  di'  importo
          superiore a euro 500.000,00, la  garanzia  del  Fondo  puo'
          essere cumulata con altre forme di garanzia  acquisite  sui
          finanziamenti; 
              l)  per  le  garanzie  su   specifici   portafogli   di
          finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
          imprese    danneggiate    dall'emergenza    COVID-19,     o
          appartenenti, per almeno  il  60  per  cento,  a  specifici
          settori e filiere colpiti  dall'epidemia,  la  quota  della
          tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
          per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
          caso di intervento di ulteriori garanti; 
              m) previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del  TFUE,  sono  ammissibili  alla
          garanzia del fondo, con copertura al 100  percento  sia  in
          garanzia  diretta   che   in   riassicurazione,   i   nuovi
          finanziamenti concessi da banche,  intermediari  finanziari
          di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli  altri
          soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
          piccole e medie imprese  e  di  persone  fisiche  esercenti
          attivita' di impresa, arti o professioni la  cui  attivita'
          d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
          da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445, purche' tali finanziamenti prevedano  l'inizio
          del  rimborso  del  capitale   non   prima   di   24   mesi
          dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72  mesi  e  un
          importo non superiore al 25 per  cento  dell'ammontare  dei
          ricavi   del   soggetto   beneficiario,   come   risultante
          dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione
          fiscale presentata alla  data  della  domanda  di  garanzia
          ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti  dopo  il  1°
          gennaio  2019,  da  altra  idonea   documentazione,   anche
          mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
          445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha  un
          nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione  del
          finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare  complessivo
          delle  esposizioni  del  finanziatore  nei  confronti   del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto  finanziato.  Nei  casi  di
          cessione  o  affitto  di  azienda  con  prosecuzione  della
          medesima attivita' si considera  altresi'  l'ammontare  dei
          ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei  redditi  o
          dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
          In  relazione  alle  predette   operazioni,   il   soggetto
          richiedente applica all' operazione finanziaria un tasso di
          interesse,  nel  caso  di  garanzia  diretta  o  un  premio
          complessivo di garanzia, nel caso di  riassicurazione,  che
          tiene  conto  della  sola  copertura  dei  soli  costi   di
          istruttoria e di gestione  dell'operazione  finanziaria  e,
          comunque, non superiore al tasso di Rendistato  con  durata
          residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e  6  mesi,  maggiorato
          della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA  a
          5 anni, come definiti dall'accordo  quadro  per  l'anticipo
          finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1,
          commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
          maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti
          beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per
          le piccole e medie  imprese  e'  concesso  automaticamente,
          gratuitamente   e   senza   valutazione   e   il   soggetto
          finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla  garanzia
          del  Fondo,  subordinatamente  alla  verifica  formale  del
          possesso dei requisiti, senza attendere l'esito  definitivo
          dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. 
              n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare  di
          ricavi non superiore a 3.200.000  euro,  la  cui  attivita'
          d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come
          da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
          cumulata con un'ulteriore garanzia concessa  da  confidi  o
          altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a  valere
          su risorse proprie, sino alla copertura del 100  per  cento
          del  finanziamento  concesso.  La  predetta  garanzia  puo'
          essere rilasciata per prestiti di importo non superiore  al
          25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un
          nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione  del
          finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare  complessivo
          delle  esposizioni  del  finanziatore  nei  confronti   del
          soggetto  finanziato  risulta  superiore  all'ammontare  di
          esposizioni detenute alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  corretto   per   le   riduzioni   delle
          esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza  del
          regolamento  contrattuale  stabilito  tra  le  parti  prima
          dell'entrata in vigore  del  presente  decreto  ovvero  per
          decisione autonoma del soggetto finanziato) le  Regioni,  i
          Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche  per
          il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni  di  settore,
          anche  unitamente  alle  associazioni   e   gli   enti   di
          riferimento, possono conferire risorse  al  Fondo  ai  fini
          della  costituzione  di  sezioni  speciali  finalizzate   a
          sostenere  l'  accesso  al  credito,  anche  a  favore   di
          determinati settori economici o filiere d'impresa; 
              o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti
          agli adempimenti amministrativi  relativi  alle  operazioni
          assistite dalla garanzia del Fondo; 
              p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche su
          operazioni finanziarie gia'  perfezionate  ed  erogate  dal
          soggetto finanziatore da non oltre 3  mesi  dalla  data  di
          presentazione  della  richiesta  e,   comunque,   in   data
          successiva al 31 gennaio 2020. In tali  casi,  il  soggetto
          finanziatore deve trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una
          dichiarazione  attestante  la  riduzione   del   tasso   di
          interesse  applicata,  sul  finanziamento   garantito,   al
          soggetto  beneficiario  per  effetto   della   sopravvenuta
          concessione della garanzia. 
              2. Fino al 31 dicembre 2020,  in  deroga  alla  vigente
          disciplina del Fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
          lett. a) della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  le
          garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza  piano
          d'ammortamento,    dedicati    a    imprese     danneggiate
          dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno  il  20  per
          cento  da  imprese  aventi,   alla   data   di   inclusione
          dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
          non superiore alla classe «BB» della scala  di  valutazione
          Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure: 
              a) l'ammontare massimo dei portafogli di  finanziamenti
          e' innalzato a euro 500 milioni; 
              b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e
          importo previste dal comma 1, lettera c), e possono  essere
          deliberati,   perfezionati   ed   erogati   dal    soggetto
          finanziatore  prima  della  richiesta   di   garanzia   sul
          portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
          al 31 gennaio 2020; 
              c)  i  soggetti  beneficiari  sono  ammessi  senza   la
          valutazione del merito di credito da parte del Gestore  del
          Fondo; 
              d) il punto di  stacco  e  lo  spessore  della  tranche
          junior del portafoglio di  finanziamenti  sono  determinati
          utilizzando  la  probabilita'  di  default  calcolata   dal
          soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni; 
              e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota non
          superiore  al  90  per  cento  della  tranche  junior   del
          portafoglio di finanziamenti; 
              f) la quota della tranche  junior  coperta  dal  Fondo,
          fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma  2,  del
          decreto interministeriale del 14 novembre  2017,  non  puo'
          superare il 15 percento dell'ammontare del  portafoglio  di
          finanziamenti, ovvero il 18 percento, nel caso  in  cui  il
          portafoglio  abbia  ad  oggetto  finanziamenti  concessi  a
          fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo
          e innovazione e/o di programmi di investimenti; 
              g) in relazione ai singoli  finanziamenti  inclusi  nel
          portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 percento  della
          perdita registrata sul singolo finanziamento; 
              h) i finanziamenti possono  essere  concessi  anche  in
          favore  delle  imprese  ubicate  nelle  regioni   sul   cui
          territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
          del predetto Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662,  alla  sola  controgaranzia
          dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di  garanzia
          collettiva. 
              3. All' articolo  18,  comma  2  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre
          2020» sono sostituite dalle seguenti  «fino  al  10  aprile
          2020». 
              4. Previa autorizzazione della Commissione  Europea  ai
          sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia  dei  confidi
          di cui all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  a  valere  sulle
          risorse dei fondi rischi di natura comunitaria,  nazionale,
          regionale   e   camerale,   puo'   essere   concessa    sui
          finanziamenti  erogati  alle  piccole  e  medie  imprese  a
          copertura della quota dei finanziamenti stessi non  coperta
          dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di
          altri fondi di garanzia di natura pubblica. 
              5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
          le piccole e medie imprese di  cui  all'articolo  2,  comma
          100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996  n.  662,
          qualora il rilascio della documentazione antimafia non  sia
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto  e'  concesso
          all'impresa sotto condizione risolutiva  anche  in  assenza
          della  documentazione  medesima.  Nel  caso   in   cui   la
          documentazione   successivamente   pervenuta   accerti   la
          sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi  della
          medesima  disciplina  antimafia,  e'  disposta  la   revoca
          dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3  e  4,
          del  predetto  decreto  legislativo  n.  159  del  2011   e
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          123, mantenendo l'efficacia della garanzia. 
              6. All'articolo 11, comma  5,  del  decreto-  legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n.  2,  dopo  le  parole  «organismi
          pubblici'' sono inserite le parole «e privati». 
              7. Le garanzie di cui all'articolo  39,  comma  4,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche'  le  garanzie  su  portafogli  di  minibond,   sono
          concesse a valere sulla dotazione  disponibile  del  Fondo,
          assicurando  la  sussistenza,  tempo  per  tempo,   di   un
          ammontare  di  risorse  libere  del  Fondo,  destinate   al
          rilascio di garanzie  su  singole  operazioni  finanziarie,
          pari ad almeno l'85 percento  della  dotazione  disponibile
          del Fondo. 
              8. Gli operatori di microcredito  iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 111 del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  possesso  del
          requisito di micro piccola media  impresa,  beneficiano,  a
          titolo gratuito e nella misura massima  dell'80  per  cento
          dell'ammontare  del  finanziamento  e,  relativamente  alle
          nuove imprese costituite o che hanno  iniziato  la  propria
          attivita' non oltre tre anni prima  della  richiesta  della
          garanzia del Fondo e non utilmente  valutabili  sulla  base
          degli ultimi due bilanci approvati, senza  valutazione  del
          merito  di  credito,  della  garanzia  del  Fondo  di   cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche
          e intermediari finanziari finalizzati alla concessione,  da
          parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito
          in  favore  di  beneficiari  come  definiti  dal   medesimo
          articolo 111 e dal decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176. 
              9. All'articolo 111, comma 1, lettera a),  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  le  parole  «euro
          25.000,00»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «euro
          40.000,00». Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          adegua il decreto ministeriale. 17  ottobre  2014,  n.  176
          alle nuove disposizioni. 
              10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  al
          Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  sono  assegnati
          1.729 milioni di euro per l'anno 2020. 
              11. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  in
          quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
          all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
          2004, n. 102, in favore  delle  imprese  agricole  e  della
          pesca. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma  sono
          assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le
          predette risorse sono  versate  su  un  conto  corrente  di
          tesoreria centrale  appositamente  istituito,  intestato  a
          ISMEA,  per  essere  utilizzate  in  base   al   fabbisogno
          finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
              12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
          18, e' abrogato. 
              13. Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse
          rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12  e  per  249
          milioni di euro per l'anno  2020,  mediante  corrispondente
          riduzione delle somme di  cui  all'articolo  56,  comma  6,
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.» 
              - Si riporta il testo del  comma  507  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «507. Al fine di favorire la competitivita' del settore
          agricolo e  agroalimentare  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali il Fondo per la competitivita' delle
          filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di
          15 milioni di euro per l'anno 2020 e  di  14,5  milioni  di
          euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e
          gli investimenti delle filiere. Con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, di  natura
          non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  sono  definiti  i  criteri  e   le   modalita'   di
          ripartizione del Fondo.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  48  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «48. Ai fini del riordino del  sistema  delle  garanzie
          per l'accesso al credito delle famiglie  e  delle  imprese,
          del piu' efficiente  utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
          della garanzia dello Stato anche in sinergia con i  sistemi
          locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
          sulla finanza pubblica, e' istituito il  Sistema  nazionale
          di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
          di garanzia: 
              a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del  Fondo,  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni, e' affidata  a  un  consiglio  di  gestione,
          composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
          economico di cui uno con  funzione  di  presidente,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          con funzione di vice presidente, da un  rappresentante  del
          Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
          rappresentante indicato dalla Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, nonche'  da  due  esperti  in  materia
          creditizia   e    di    finanza    d'impresa,    designati,
          rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo  economico  e
          dal Ministero dell'economia e delle finanze su  indicazione
          delle  associazioni  delle  piccole  e  medie  imprese.  Ai
          componenti del consiglio di  gestione  e'  riconosciuto  un
          compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
          comitato   di   amministrazione    istituito    ai    sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge 7  agosto  1997,  n.
          266,  e  successive  modificazioni.  Il   Ministero   dello
          sviluppo  economico  comunica  al  gestore  del   Fondo   i
          nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e'
          istituito ai sensi  del  citato  articolo  47  del  decreto
          legislativo n. 385 del 1993, affinche'  provveda  alla  sua
          formale costituzione. Con l'adozione del  provvedimento  di
          costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore
          decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo; 
              b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
          e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
          di cui alla lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di
          euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
          Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione,  a  titolo
          oneroso, di garanzie a copertura  delle  prime  perdite  su
          portafogli di un insieme di progetti, di  ammontare  minimo
          pari  a  euro  500.000.000,  costituiti  da   finanziamenti
          concessi dalla Banca europea per  gli  investimenti  (BEI),
          direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
          per la realizzazione di grandi progetti per  la  ricerca  e
          l'innovazione industriale posti in  essere  da  imprese  di
          qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
          e medie imprese, alle reti di imprese e  ai  raggruppamenti
          di  imprese  individuati  sulla  base  di   uno   specifico
          accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e la BEI. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono definiti i  criteri,  le  modalita'  di
          selezione e le caratteristiche dei  progetti  da  includere
          nel portafoglio, le tipologie di operazioni  ammissibili  e
          la  misura  massima  della   garanzia   in   relazione   al
          portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
          di gestione e di escussione  della  medesima  garanzia.  Le
          risorse della Sezione speciale possono essere  incrementate
          anche da quota parte  delle  risorse  della  programmazione
          2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
              c) il Fondo di garanzia  per  la  prima  casa,  per  la
          concessione  di  garanzie,  a  prima  richiesta,  su  mutui
          ipotecari o su portafogli  di  mutui  ipotecari,  istituito
          presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
          attribuite risorse pari a euro  200  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche'  le  attivita'  e  le
          passivita' del Fondo di cui all'articolo 13,  comma  3-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  fermo
          restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
          lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa  opera  con
          il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
          predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112
          del 2008. La garanzia del Fondo e'  concessa  nella  misura
          massima del 50 per cento della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti connessi  all'acquisto  e
          ad   interventi   di   ristrutturazione   e   accrescimento
          dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site  sul
          territorio nazionale, da adibire ad  abitazione  principale
          del mutuatario, con priorita' per l'accesso al  credito  da
          parte  delle  giovani  coppie  o   dei   nuclei   familiari
          monogenitoriali con figli minori, da parte  dei  conduttori
          di alloggi di proprieta' degli  Istituti  autonomi  per  le
          case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani  di
          eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
          di lavoro atipico di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92. Gli interventi del  Fondo  di  garanzia
          per la prima  casa  sono  assistiti  dalla  garanzia  dello
          Stato, quale garanzia di ultima istanza. La  dotazione  del
          Fondo  puo'  essere  incrementata  mediante  versamento  di
          contributi da  parte  delle  regioni  e  di  altri  enti  e
          organismi pubblici  ovvero  con  l'intervento  della  Cassa
          depositi e prestiti Spa,  anche  a  valere  su  risorse  di
          soggetti terzi e anche al fine di  incrementare  la  misura
          massima della garanzia del Fondo. Con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di  concerto  con  il  Ministro  con  delega  alle
          politiche giovanili e con il Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabilite
          le norme di attuazione del Fondo,  comprese  le  condizioni
          alle quali e' subordinato  il  mantenimento  dell'efficacia
          della garanzia del Fondo in caso  di  cessione  del  mutuo,
          nonche'  i  criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'  per
          l'operativita'   della   garanzia   dello   Stato   e   per
          l'incremento  della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo   di
          garanzia  di  cui  all'articolo  13,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  continua
          ad operare fino all'emanazione dei  decreti  attuativi  che
          rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa; 
              c-bis)  la   sezione   speciale,   che   e'   istituita
          nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla  lettera  c),
          per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a  prima
          richiesta, nella misura massima  del  50  per  cento  della
          quota   capitale,   tempo   per   tempo   in   essere   sui
          finanziamenti, anche chirografari, ai  condomini,  connessi
          ad  interventi  di   ristrutturazione   per   accrescimento
          dell'efficienza energetica. Gli  interventi  della  sezione
          speciale sono assistiti dalla garanzia dello  Stato,  quale
          garanzia di ultima  istanza.  Alla  sezione  speciale  sono
          attribuite risorse pari a 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2020 e 20 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2021,
          2022 e 2023.  La  dotazione  della  sezione  speciale  puo'
          essere incrementata mediante versamento  di  contributi  da
          parte delle regioni e di altri enti  e  organismi  pubblici
          ovvero con l'intervento della  Cassa  depositi  e  prestiti
          Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
          fine di incrementare la misura massima della garanzia.  Per
          ogni  finanziamento  ammesso  alla  sezione   speciale   e'
          accantonato  a  copertura  del  rischio  un   importo   non
          inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
          piu' decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, sono stabiliti le norme di  attuazione  della
          sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali  e'
          subordinato il mantenimento dell'efficacia  della  garanzia
          in caso di cessione del finanziamento, nonche'  i  criteri,
          le condizioni  e  le  modalita'  per  l'operativita'  della
          garanzia dello Stato e  per  l'incremento  della  dotazione
          della sezione speciale.» 
              - Si riporta il testo del  comma  12  dell'articolo  90
          della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289: 
              «Art.  90   Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica 
              1. - 11-bis. Omissis 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 56  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 56 Misure di  sostegno  finanziario  alle  micro,
          piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 
              1. - 5. Omissis 
              6. Su richiesta telematica  del  soggetto  finanziatore
          con  indicazione   dell'importo   massimo   garantito,   le
          operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
          2  sono  ammesse,  senza  valutazione,  alla  garanzia   di
          un'apposita sezione speciale del Fondo di cui  all'art.  2,
          comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
          La sezione speciale, con una dotazione di 1730  milioni  di
          euro, garantisce: 
              a) per un importo pari  al  33  per  cento  i  maggiori
          utilizzi,  alla  data  del  30  settembre  2020,   rispetto
          all'importo  utilizzato  alla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto dei prestiti di cui al  comma  2,  lettera
          a); 
              b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli
          altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata  ai  sensi
          del comma 2, lettera b); 
              c) per un importo pari al 33 per cento le singole  rate
          dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale  o
          dei canoni di leasing che siano in  scadenza  entro  il  30
          settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma
          2, lettera c). 
              Con riferimento a finanziamenti erogati con  fondi,  in
          tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni  di  cui
          al comma 2, lettere a), b)  e  c),  sono  realizzate  senza
          preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti  e
          con automatico allungamento del contratto di  provvista  in
          relazione    al    prolungamento     dell'operazione     di
          finanziamento,  alle  stesse   condizioni   del   contratto
          originario  nonche'   con   riferimento   a   finanziamenti
          agevolati previa comunicazione  all'ente  incentivante  che
          entro 15 giorni puo'  provvedere  a  fornire  le  eventuali
          integrazioni alle modalita' operative. 
              Omissis.»