Art. 31 bis
Confidi
1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106,
comma 1».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 112
del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 112 Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti
1. - 5. Omissis
6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita'
di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere
altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai
sensi dell'articolo 106, comma 1.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco
di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a
svolgere la propria attivita', in considerazione del
carattere marginale della stessa, nel rispetto delle
modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati
dal CICR.
Omissis.»