Art. 31 bis Confidi 1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: «6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge: «Art. 112 Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di finanziamenti 1. - 5. Omissis 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1. 7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, e possono continuare a svolgere la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR. Omissis.»