Art. 32
Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze -
GACS
1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali
sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia
dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di
pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date
di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un
peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica COVID-19.
2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
- Il testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016,
n. 49 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle
banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale
relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva
del risparmio» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio
2016, n. 37.
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49:
«Art. 13. Norme di attuazione
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una
societa' a capitale interamente pubblico per la gestione
dell'intervento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, possono essere dettate
le disposizioni di attuazione del presente Capo.»