Art. 32 Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS 1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e' autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19. 2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Il testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2016, n. 37. - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 18 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49: «Art. 13. Norme di attuazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di una societa' a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere dettate le disposizioni di attuazione del presente Capo.»