Art. 32 
 
Disposizioni in materia di Garanzia  cartolarizzazione  sofferenze  -
                                GACS 
 
  1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per  le  quali
sia stata concessa o sara' richiesta la  concessione  della  garanzia
dello Stato ai sensi del  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.  49,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della
societa'  cessionaria,  previa  istruttoria  della  societa'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'
autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli
o  dei   contratti   dell'operazione,   concordate   tra   le   parti
dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date  di
pagamento dei meccanismi di  subordinazione  e  di  differimento  dei
pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti
ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche'  tali  date
di pagamento cadano tra la data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed  il  31  luglio  2021,  le  modifiche  non  comportino  un
peggioramento  del  rating  dei  Titoli  senior   e   la   temporanea
sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle
misure   normative   introdotte    per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica COVID-19. 
  2. La  societa'  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 18 del 2016,  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente articolo a valere sulle risorse disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del decreto-legge 14 febbraio 2016,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  aprile  2016,
          n. 49 recante «Misure urgenti concernenti la riforma  delle
          banche  di   credito   cooperativo,   la   garanzia   sulla
          cartolarizzazione  delle  sofferenze,  il  regime   fiscale
          relativo alle procedure di crisi e la  gestione  collettiva
          del risparmio» e' pubblicato nella Gazz. Uff.  15  febbraio
          2016, n. 37. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto-legge   n.   18   del   2016,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49: 
              «Art. 13. Norme di attuazione 
              1. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          avvalersi,  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   5,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  di  una
          societa' a capitale interamente pubblico  per  la  gestione
          dell'intervento. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di natura non regolamentare,  da  adottarsi  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto, possono essere dettate
          le disposizioni di attuazione del presente Capo.»