Art. 33 
 
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione
                      di prodotti assicurativi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini  dell'articolo
23  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le  previsioni  sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti  informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine  dello  stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui  all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il  cliente  esprime  il  proprio  consenso  mediante
comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica  non
certificata  o  con  altro  strumento  idoneo,   a   condizione   che
l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un  documento
di riconoscimento  in  corso  di  validita'  del  contraente,  faccia
riferimento ad un  contratto  identificabile  in  modo  certo  e  sia
conservata insieme  al  contratto  medesimo  con  modalita'  tali  da
garantirne  la  sicurezza,  l'integrita'  e  l'immodificabilita'.  Il
requisito  della  consegna   di   copia   del   contratto   e   della
documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante
la messa a disposizione del cliente di copia del testo del  contratto
e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;
l'intermediario consegna al  cliente  copia  del  contratto  e  della
documentazione informativa obbligatoria alla  prima  occasione  utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31
gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo  strumento  impiegato
per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti
previsti dalla legge o dal contratto stesso. 
  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica,  altresi',  ai  fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile. 
  2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a
semplificare gli adempimenti concernenti  i  contratti  finanziari  e
assicurativi  e  in  considerazione  dello  stato  di  emergenza  nel
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli  articoli  4-sexies,   4-septies,   4-decies,   193-quinquies   e
194-septies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  25  novembre
2019,  n.  165,  e  le  disposizioni  regolamentari   emanate   dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi  fino
alla data del 31 dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art. 4 Sottoscrizione  contratti  e  comunicazioni  in
          modo semplificato 
              1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
          126-quinquiesdecies del decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, ferme restando le previsioni  sulle  tecniche
          di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
          o telematici, i contratti, conclusi  con  la  clientela  al
          dettaglio come  definita  dalle  disposizioni  della  Banca
          d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni  e  dei
          servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso  tra  la
          data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ed  il
          termine dello stato di emergenza deliberato  dal  Consiglio
          dei  ministri  in  data  31  gennaio  2020  soddisfano   il
          requisito ed hanno  l'efficacia  di  cui  all'articolo  20,
          comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
          2005, n.  82,  anche  se  il  cliente  esprime  il  proprio
          consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica
          non certificata o con altro strumento idoneo, a  condizione
          che questi siano accompagnati da copia di un  documento  di
          riconoscimento  in  corso  di  validita'  del   contraente,
          facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo
          certo e siano conservati insieme al contratto medesimo  con
          modalita' tali da garantirne la sicurezza,  l'integrita'  e
          l'immodificabilita'. Il requisito della consegna  di  copia
          del  contratto  e'  soddisfatto   mediante   la   messa   a
          disposizione del cliente di copia del testo  del  contratto
          su  supporto  durevole;  l'intermediario   consegna   copia
          cartacea del contratto  al  cliente  alla  prima  occasione
          utile successiva al termine dello stato  di  emergenza.  Il
          cliente puo' usare  il  medesimo  strumento  impiegato  per
          esprimere il consenso al contratto anche per esercitare  il
          diritto di recesso previsto dalla legge.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
              «Art. 23 Contratti 
              1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
          investimento, e, se previsto,  i  contratti  relativi  alla
          prestazione  dei  servizi  accessori,  sono   redatti   per
          iscritto, in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli  atti
          delegati della direttiva  2014/65/UE,  e  un  esemplare  e'
          consegnato  ai  clienti.  La  Consob,  sentita   la   Banca
          d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per  motivate
          ragioni  o  in  relazione  alla  natura  professionale  dei
          contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
          essere stipulati in altra forma, assicurando nei  confronti
          dei clienti al dettaglio appropriato livello  di  garanzia.
          Nei  casi  di  inosservanza  della  forma  prescritta,   il
          contratto e' nullo. 
              2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per  la
          determinazione del corrispettivo dovuto dal  cliente  e  di
          ogni altro onere a  suo  carico.  In  tali  casi  nulla  e'
          dovuto. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la  nullita'  puo'
          essere fatta valere solo dal cliente. 
              4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non
          si applicano: 
              a) ai servizi e attivita' di investimento; 
              b) al collocamento di prodotti finanziari; 
              c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di
          prodotti  finanziari  assoggettati  alla  disciplina  degli
          articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo  II,
          capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai
          servizi e conti di pagamento disciplinati dai  capi  I-bis,
          II, II-bis e II-ter  del  T.U.  bancario  si  applicano  le
          pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. 
              4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di  investimento  e  dei  servizi  accessori  non   vengono
          conclusi   contratti   di    garanzia    finanziaria    con
          trasferimento del  titolo  di  proprieta'  con  clienti  al
          dettaglio al fine  di  assicurare  o  coprire  obbligazioni
          presenti o future, effettive o  condizionate  o  potenziali
          dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in  violazione
          della  presente  disposizione.  La  Consob  disciplina   le
          modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al  presente
          comma in caso di clienti  professionali  e  di  controparti
          qualificate. 
              5.  Nell'ambito  della  prestazione   dei   servizi   e
          attivita'  di  investimento,  agli   strumenti   finanziari
          derivati nonche' a quelli  analoghi  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma  5,  lettera  a),  non  si  applica
          l'articolo 1933 del codice civile. 
              6. Nei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati  al
          cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e  di
          quelli accessori,  spetta  ai  soggetti  abilitati  l'onere
          della prova  di  aver  agito  con  la  specifica  diligenza
          richiesta.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 95 e 98-quater del
          citato decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 95 Disposizioni di attuazione 
              1. La Consob  detta  con  regolamento  disposizioni  di
          attuazione della presente Sezione  anche  differenziate  in
          relazione alle  caratteristiche  dei  prodotti  finanziari,
          degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in
          particolare: 
              a) il contenuto della  comunicazione  alla  Consob,  le
          modalita' e i termini per la pubblicazione del prospetto  e
          dell'avviso  nonche'  per  l'aggiornamento  del  prospetto,
          conformemente alle disposizioni comunitarie; 
              b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla
          normativa comunitaria; 
              c) le modalita' da osservare  per  diffondere  notizie,
          per svolgere indagini di  mercato  ovvero  per  raccogliere
          intenzioni di acquisto o di sottoscrizione; 
              d) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche  al
          fine  di  assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra   i
          destinatari; 
              e) la lingua da utilizzare nel prospetto; 
              f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione
          di un prospetto all'autorita' competente di un altro  Stato
          membro; 
              f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne
          per  l'adozione  dell'atto  finale  di   approvazione   del
          prospetto, anche mediante attribuzione della  competenza  a
          personale con qualifica dirigenziale. 
              2. La Consob individua  con  regolamento  le  norme  di
          correttezza  che  sono  tenuti  a  osservare   l'emittente,
          l'offerente e chi colloca  i  prodotti  finanziari  nonche'
          coloro che  si  trovano  in  rapporto  di  controllo  o  di
          collegamento con tali soggetti. 
              3. La Consob pubblica nel proprio sito internet  almeno
          un elenco dei prospetti approvati  ai  sensi  dell'articolo
          94-bis. 
              4. La  Consob  determina  quali  strumenti  o  prodotti
          finanziari,   ammessi   alle   negoziazioni   in    mercati
          regolamentati ovvero  diffusi  tra  il  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 116 e individuati attraverso una  particolare
          denominazione   o   sulla   base   di   specifici   criteri
          qualificativi,   devono   avere   un    contenuto    tipico
          determinato.» 
              «Art. 98-quater Disposizioni di attuazione 
              1. La Consob  detta  con  regolamento  disposizioni  di
          attuazione della presente sezione  anche  differenziate  in
          relazione alle caratteristiche  degli  OICR  aperti,  degli
          emittenti e dei mercati. In  armonia  con  le  disposizioni
          dell'Unione   europea,   il   regolamento   stabilisce   in
          particolare: 
              a) il contenuto della comunicazione alla Consob  e  del
          prospetto relativo all'offerta di quote o azioni  di  OICVM
          italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione
          del documento contenente le  informazioni  chiave  per  gli
          investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna
          ed il loro eventuale aggiornamento; 
              a-bis) il contenuto della documentazione  d'offerta  di
          quote o azioni di  FIA  italiani,  FIA  UE  e  non  UE,  il
          relativo regime di consegna e di pubblicazione; 
              a-ter) il regime linguistico del  documento  contenente
          le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto; 
              b) le modalita' da osservare  per  diffondere  notizie,
          svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere  intenzioni
          di acquisto o di sottoscrizione; 
              c) le modalita' di svolgimento  dell'offerta  anche  al
          fine  di  assicurare  la  parita'  di  trattamento  tra   i
          destinatari. 
              2. Ove le caratteristiche degli OICR lo  richiedano  la
          Consob  puo'  consentire,  su  istanza   degli   offerenti,
          l'inserimento    nella    documentazione    d'offerta    di
          informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste  dal
          regolamento di cui al comma 1.» 
              - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo  20
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  20.  Validita'  ed  efficacia   probatoria   dei
          documenti informatici 
              1. Omissis 
              1-bis. Il documento informatico soddisfa  il  requisito
          della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
          2702 del Codice civile  quando  vi  e'  apposta  una  firma
          digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
          firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato,  previa
          identificazione informatica del suo autore,  attraverso  un
          processo avente i  requisiti  fissati  dall'AgID  ai  sensi
          dell'articolo  71  con  modalita'  tali  da  garantire   la
          sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento  e,
          in maniera manifesta e inequivoca, la sua  riconducibilita'
          all'autore.  In  tutti  gli  altri  casi,  l'idoneita'  del
          documento informatico a soddisfare il requisito della forma
          scritta  e  il  suo  valore  probatorio  sono   liberamente
          valutabili in giudizio, in relazione  alle  caratteristiche
          di sicurezza, integrita' e  immodificabilita'.  La  data  e
          l'ora  di  formazione  del   documento   informatico   sono
          opponibili ai terzi se apposte in  conformita'  alle  Linee
          guida. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  165  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private): 
              «Art. 165. Raccordo  con  le  disposizioni  del  codice
          civile 
              1. Fermo  restando  quanto  diversamente  disposto  dal
          presente   codice,   i    contratti    di    assicurazione,
          coassicurazione e  riassicurazione  rimangono  disciplinati
          dalle norme del codice civile.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1888  del  codice
          civile: 
              «Art. 1888. Prova del contratto 
              Il contratto di assicurazione deve essere  provato  per
          iscritto. 
              L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al  contraente
          la polizza  di  assicurazione  o  altro  documento  da  lui
          sottoscritto. 
              L'assicuratore  e'  anche  tenuto   a   rilasciare,   a
          richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della
          polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o  la
          restituzione dell'originale.» 
              -  Si  riporta  il  testo  degli   articoli   4-sexies,
          4-septies,  193-quinquies   e   194-septies   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52): 
              «Art. 4 sexies Individuazione delle autorita' nazionali
          competenti ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,
          relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per
          i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e  assicurativi
          preassemblati (PRIIPs) 
              1. La Consob e  l'IVASS  sono  le  autorita'  nazionali
          competenti designate ai sensi dell'articolo 4,  numero  8),
          del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini  della  vigilanza
          sul rispetto degli obblighi  che  il  medesimo  regolamento
          (UE) n. 1286/2014 impone agli  ideatori  di  PRIIP  e  alle
          persone che forniscono consulenza sui  PRIIP  o  vendono  i
          PRIIP, anche mediante i  rispettivi  poteri  di  vigilanza,
          d'indagine   e   sanzionatori,   secondo   le    rispettive
          attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente
          articolo. 
              2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e'  l'autorita'
          competente: 
              a) ad assicurare l'osservanza  degli  obblighi  imposti
          dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP
          e alle  persone  che  forniscono  consulenza  sui  PRIIP  o
          vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto  al  comma  3,
          lettera a); 
              b)  a  esercitare,  con  riferimento  ai  prodotti   di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014,  per  quanto  riguarda   la   tutela   degli
          investitori o l'integrita' e l'ordinato  funzionamento  dei
          mercati, fatto salvo quanto disposto al  comma  3,  lettera
          b), per i soggetti ivi indicati; 
              [c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla  persona
          che vende un PRIIP, la notifica  preventiva  del  documento
          contenente le informazioni  chiave  conformi  ai  requisiti
          stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
          che i PRIIP siano commercializzati in  Italia,  nonche'  la
          notifica delle versioni riviste  del  documento  stesso  ai
          sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.] 
              2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate  al
          comma 2,  la  Consob  esercita  i  poteri  di  vigilanza  e
          d'indagine di cui alla Parte II. 
              3. Ai fini di cui al comma 1,  l'IVASS  e'  l'autorita'
          competente: 
              a) ad assicurare l'osservanza  degli  obblighi  imposti
          dal  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  alle   persone   che
          forniscono   consulenza   sui    prodotti    d'investimento
          assicurativo, o vendono tali prodotti,  con  riguardo  alle
          imprese di assicurazione e agli  intermediari  assicurativi
          di cui all'articolo 109, comma  2,  lettere  a)  e  b)  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  agli  altri
          soggetti   di   cui   questi   intermediari    assicurativi
          eventualmente  si  avvalgono  iscritti  nella  sezione  del
          registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2,
          del decreto legislativo n. 209  del  2005,  e  ai  soggetti
          iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera  c)
          dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n.  209
          del 2005; 
              b)  a  esercitare,  con  riferimento  ai  prodotti   di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
          di assicurazione e dagli intermediari assicurativi  di  cui
          all'articolo 109, comma 2, lettere a)  e  b),  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri  soggetti
          di cui questi intermediari  assicurativi  eventualmente  si
          avvalgono iscritti nella sezione del registro di  cui  alla
          lettera  e)  dell'articolo  109,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  e  dai  soggetti
          iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera  c)
          dell'articolo 109,  comma  2,  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209; 
              c)  a  esercitare  con  riferimento  ai   prodotti   di
          investimento assicurativo commercializzati,  distribuiti  o
          venduti  in   Italia,   oppure   a   partire   dall'Italia,
          l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
          15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
          n.  1286/2014  con  riguardo  ai  profili  attinenti   alla
          stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di  una
          sua parte. 
              4. La Consob e l'IVASS, nel  rispetto  della  reciproca
          indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
          anche ai sensi dell'articolo 20  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri
          loro  attribuiti  ai  sensi   del   presente   articolo   e
          dell'articolo  4-septies,   anche   attraverso   protocolli
          d'intesa, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di  semplificare,
          ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob
          e  l'IVASS   collaborano   tra   loro,   anche   ai   sensi
          dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  per
          agevolare l'esercizio delle competenze e  dei  poteri  loro
          attribuiti ai  sensi  del  presente  articolo  e  si  danno
          reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi
          degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)
          n. 1286/2014. 
              5. La  Consob,  sentita  l'IVASS,  adotta  con  proprio
          regolamento  le  disposizioni  attuative   del   comma   2,
          individuando altresi', a fini di  vigilanza,  modalita'  di
          accesso ai  documenti  contenenti  le  informazioni  chiave
          prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
          conto dell'esigenza  di  contenimento  degli  oneri  per  i
          soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle
          norme   tecniche   di   regolamentazione   adottate   dalla
          Commissione  europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014. 
              6. L'IVASS,  sentita  la  Consob,  adotta  con  proprio
          regolamento le disposizioni attuative del comma 3. 
              7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di  cui
          ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
          ove possibile, gli oneri per i  soggetti  vigilati  e  alla
          ripartizione delle competenze secondo i  principi  indicati
          ai commi 2 e 3.» 
              «Art.  4  septies  Poteri  d'intervento  relativi  alla
          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          n. 1286/2014 
              1. Fermi restando le attribuzioni e  i  poteri  di  cui
          agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione  delle
          disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo  1,  dagli
          articoli 6 e 7,  dall'articolo  8,  paragrafi  da  1  a  3,
          dall'articolo  9  e  dall'articolo  10,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE)  n.  1286/2014,  la  Consob  puo',  tenuto
          conto,  in  quanto  compatibili,  dei   criteri   stabiliti
          dall'articolo 194-bis: 
              a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni
          per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; 
              b) vietare l'offerta; 
              c) vietare la fornitura di un documento  contenente  le
          informazioni chiave che non rispetti  i  requisiti  di  cui
          agli articoli  6,  7,  8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova  versione
          di un documento contenente le informazioni chiave. 
              1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  1,  in
          caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3  e  4,
          14 e 19 del regolamento (UE)  n.  1286/2014,  la  Consob  o
          l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
          dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto  conto,  in  quanto
          compatibili, dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          esercitare i poteri di cui al comma 1. 
              2. La Consob e  l'IVASS  possono  imporre,  secondo  le
          rispettive  competenze  definite  ai  sensi   dell'articolo
          4-sexies,  agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti   che
          forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le misure amministrative adottate  e  comunicando  le
          modalita' per  la  presentazione  di  eventuali  reclami  o
          domande  di  risarcimento  anche  mediante  il  ricorso  ai
          meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 
              3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai  sensi  del
          presente  articolo  sono  pubblicati  in  conformita'  alle
          disposizioni   sulla   pubblicazione   dei    provvedimenti
          sanzionatori di cui all'articolo 195-bis. 
              4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS  ai  sensi  del
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni del Titolo XVIII  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
              [5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive
          competenze  definite  ai  sensi  dell'articolo  4-sexies  e
          sentita l'altra autorita', le  disposizioni  attuative  del
          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di
          semplificare, ove possibile, gli oneri  per  i  destinatari
          delle disposizioni stesse.]» 
              «Art. 193 quinquies Sanzioni amministrative  pecuniarie
          relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 1286/2014 
              1.  La   violazione   delle   disposizioni   richiamate
          dall'articolo 24, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014,  ovvero  la  mancata  osservanza  delle   misure
          adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5,  nonche'
          delle misure adottate  ai  sensi  dell'articolo  4-septies,
          comma  1,  e'  punita  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino  a  euro  settecentomila
          con  provvedimento  adottato  dalla  Consob  o   dall'IVASS
          secondo  le  rispettive  competenze   definite   ai   sensi
          dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una
          societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a euro  cinque  milioni,
          ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato  quando
          tale importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il
          fatturato e'  determinabile  ai  sensi  dell'articolo  195,
          comma 1-bis. 
              2. 
              3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per  le  persone
          fisiche  si  applicano  nei   confronti   degli   esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
              4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione
          come conseguenza  della  violazione  stessa  o  la  perdita
          evitata grazie alla violazione  sono  superiori  ai  limiti
          massimi indicati nel comma 1,  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria e' elevata fino  al  doppio  dell'ammontare  dei
          profitti ottenuti o delle  perdite  evitate,  purche'  tale
          ammontare sia determinabile. 
              5. La Consob e  l'IVASS  possono  imporre,  secondo  le
          rispettive  competenze  definite  ai  sensi   dell'articolo
          4-sexies,  agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti   che
          forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le sanzioni adottate e comunicando le  modalita'  per
          la  presentazione  di  eventuali  reclami  o   domande   di
          risarcimento anche mediante il  ricorso  ai  meccanismi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dal
          decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.» 
              «Art. 194 septies Dichiarazione pubblica 
              1.  Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata  sia
          cessata,  puo'  essere  applicata,  in   alternativa   alle
          sanzioni   amministrative    pecuniarie,    una    sanzione
          consistente nella dichiarazione pubblica avente ad  oggetto
          la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso
          di inosservanza: 
              a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;  6;
          12; 21; 22; 24, comma  1-bis;  24-bis;  29;  33,  comma  4;
          35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
          98-ter, commi 2 e 3;  e  187-quinquiesdecies,  comma  1,  e
          delle relative disposizioni attuative; 
              b) delle disposizioni generali  o  particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
              c) delle norme richiamate dall'articolo  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              d) delle norme richiamate dall'articolo  24,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014,  nonche'  per  la
          mancata  osservanza  delle   misure   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
          comma 1; 
              e)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.   600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative e delle misure adottate  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 42 del medesimo regolamento. 
              e-bis) dell'articolo  59,  paragrafi  2,  3  e  5,  del
          regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
          di  attuazione,   richiamate   dall'articolo   190,   comma
          2-quater. 
              e-ter) delle norme del regolamento (UE) n.  648/2012  e
          del regolamento  (UE)  2015/2365  richiamate  dall'articolo
          193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; 
              e-quater) delle norme del  regolamento  (UE)  2016/1011
          richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. 
              e-quinquies)  delle  norme  previste   dagli   articoli
          124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e  delle
          relative disposizioni attuative.» 
              - Il decreto  legislativo  25  novembre  2019,  n.  165
          recante «Disposizioni integrative e correttive del  decreto
          legislativo 3 agosto 2017,  n.  129,  di  attuazione  della
          direttiva  2014/65/  UE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti  finanziari  e  di  adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento UE n.  600/2014
          sui mercati degli strumenti finanziari» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6.