Art. 33 Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. 2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile. 2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: «Art. 4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato 1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia del contratto e' soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.» - Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 23 Contratti 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e' consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto e' nullo. 2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e' dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano: a) ai servizi e attivita' di investimento; b) al collocamento di prodotti finanziari; c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. 4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate. 5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attivita' di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.» - Si riporta il testo degli articoli 95 e 98-quater del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 95 Disposizioni di attuazione 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le modalita' e i termini per la pubblicazione del prospetto e dell'avviso nonche' per l'aggiornamento del prospetto, conformemente alle disposizioni comunitarie; b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla normativa comunitaria; c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione; d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari; e) la lingua da utilizzare nel prospetto; f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato membro; f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale. 2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente, l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti. 3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo 94-bis. 4. La Consob determina quali strumenti o prodotti finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato.» «Art. 98-quater Disposizioni di attuazione 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare: a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento; a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione; a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto; b) le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione; c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. 2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.» - Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici 1. Omissis 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private): «Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice civile 1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.» - Si riporta il testo dell'articolo 1888 del codice civile: «Art. 1888. Prova del contratto Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.» - Si riporta il testo degli articoli 4-sexies, 4-septies, 193-quinquies e 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 4 sexies Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs) 1. La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente: a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a); b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati; [c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonche' la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.] 2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II. 3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente: a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005; b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte. 4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014. 5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. 6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3. 7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.» «Art. 4 septies Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob puo', tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis: a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; b) vietare l'offerta; c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave. 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1. 2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformita' alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-bis. 4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. [5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies e sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse.]» «Art. 193 quinquies Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014 1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, nonche' delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 2. 3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale ammontare sia determinabile. 5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.» «Art. 194 septies Dichiarazione pubblica 1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo' essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza: a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative; b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative; d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies, comma 1; e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento. e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-quater. e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter; e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3. e-quinquies) delle norme previste dagli articoli 124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle relative disposizioni attuative.» - Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165 recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6.