Art. 33
Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi
in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione
di prodotti assicurativi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo
23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle
disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle
tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante
comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non
certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che
l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento
di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia
riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia
conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da
garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il
requisito della consegna di copia del contratto e della
documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante
la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto
e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;
l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della
documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato
per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti
previsti dalla legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini
dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
dell'articolo 1888 del codice civile.
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a
semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e
assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e
194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre
2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino
alla data del 31 dicembre 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in
modo semplificato
1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis, 126-quinquies e
126-quinquiesdecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche
di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi
o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al
dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca
d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto ed il
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il
requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20,
comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio
consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica
non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione
che questi siano accompagnati da copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita' del contraente,
facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo
certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con
modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e
l'immodificabilita'. Il requisito della consegna di copia
del contratto e' soddisfatto mediante la messa a
disposizione del cliente di copia del testo del contratto
su supporto durevole; l'intermediario consegna copia
cartacea del contratto al cliente alla prima occasione
utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il
cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per
esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il
diritto di recesso previsto dalla legge.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 23 Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla
prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti
delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e'
consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni o in relazione alla natura professionale dei
contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti
dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il
contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e'
dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo'
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non
si applicano:
a) ai servizi e attivita' di investimento;
b) al collocamento di prodotti finanziari;
c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di
prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli
articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II,
capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai
servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis,
II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le
pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita'
di investimento e dei servizi accessori non vengono
conclusi contratti di garanzia finanziaria con
trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al
dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali
dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione
della presente disposizione. La Consob disciplina le
modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente
comma in caso di clienti professionali e di controparti
qualificate.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e
attivita' di investimento, agli strumenti finanziari
derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta.»
- Si riporta il testo degli articoli 95 e 98-quater del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 95 Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente Sezione anche differenziate in
relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari,
degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in
particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob, le
modalita' e i termini per la pubblicazione del prospetto e
dell'avviso nonche' per l'aggiornamento del prospetto,
conformemente alle disposizioni comunitarie;
b) il contenuto del prospetto nei casi consentiti dalla
normativa comunitaria;
c) le modalita' da osservare per diffondere notizie,
per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere
intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al
fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari;
e) la lingua da utilizzare nel prospetto;
f) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione
di un prospetto all'autorita' competente di un altro Stato
membro;
f-bis) le procedure organizzative e decisionali interne
per l'adozione dell'atto finale di approvazione del
prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a
personale con qualifica dirigenziale.
2. La Consob individua con regolamento le norme di
correttezza che sono tenuti a osservare l'emittente,
l'offerente e chi colloca i prodotti finanziari nonche'
coloro che si trovano in rapporto di controllo o di
collegamento con tali soggetti.
3. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno
un elenco dei prospetti approvati ai sensi dell'articolo
94-bis.
4. La Consob determina quali strumenti o prodotti
finanziari, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi
dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare
denominazione o sulla base di specifici criteri
qualificativi, devono avere un contenuto tipico
determinato.»
«Art. 98-quater Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente sezione anche differenziate in
relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli
emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni
dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in
particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del
prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM
italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione
del documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna
ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di
quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il
relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del documento contenente
le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
b) le modalita' da osservare per diffondere notizie,
svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni
di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al
fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti,
l'inserimento nella documentazione d'offerta di
informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal
regolamento di cui al comma 1.»
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 20
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
1. Omissis
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 165 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private):
«Art. 165. Raccordo con le disposizioni del codice
civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal
presente codice, i contratti di assicurazione,
coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati
dalle norme del codice civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1888 del codice
civile:
«Art. 1888. Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per
iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente
la polizza di assicurazione o altro documento da lui
sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a
richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della
polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la
restituzione dell'originale.»
- Si riporta il testo degli articoli 4-sexies,
4-septies, 193-quinquies e 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
«Art. 4 sexies Individuazione delle autorita' nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014,
relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per
i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi
preassemblati (PRIIPs)
1. La Consob e l'IVASS sono le autorita' nazionali
competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8),
del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza
sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento
(UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle
persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i
PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza,
d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive
attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente
articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP
e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o
vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3,
lettera a);
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato funzionamento dei
mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera
b), per i soggetti ivi indicati;
[c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona
che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento
contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti
stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima
che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonche' la
notifica delle versioni riviste del documento stesso ai
sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.]
2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al
comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e
d'indagine di cui alla Parte II.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita'
competente:
a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti
dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che
forniscono consulenza sui prodotti d'investimento
assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle
imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi
di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri
soggetti di cui questi intermediari assicurativi
eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del
registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209
del 2005;
b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti
di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si
avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla
lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
c) a esercitare con riferimento ai prodotti di
investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o
venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia,
l'attivita' di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli
15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una
sua parte.
4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca
indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo,
anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri
loro attribuiti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli
d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob
e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi
dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per
agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno
reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi
degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 1286/2014.
5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 2,
individuando altresi', a fini di vigilanza, modalita' di
accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave
prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo
conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i
soggetti vigilati, in conformita' agli atti delegati e alle
norme tecniche di regolamentazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n.
1286/2014.
6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio
regolamento le disposizioni attuative del comma 3.
7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare,
ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla
ripartizione delle competenze secondo i principi indicati
ai commi 2 e 3.»
«Art. 4 septies Poteri d'intervento relativi alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 1286/2014
1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui
agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle
disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli
articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob puo', tenuto
conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis:
a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni
per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
b) vietare l'offerta;
c) vietare la fornitura di un documento contenente le
informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui
agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n.
1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione
di un documento contenente le informazioni chiave.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in
caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4,
14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o
l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto
compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
esercitare i poteri di cui al comma 1.
2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di eventuali reclami o
domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai
meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.
3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del
presente articolo sono pubblicati in conformita' alle
disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.
4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del
presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
[5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive
competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies e
sentita l'altra autorita', le disposizioni attuative del
presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari
delle disposizioni stesse.]»
«Art. 193 quinquies Sanzioni amministrative pecuniarie
relative alle violazioni delle disposizioni previste dal
regolamento (UE) n. 1286/2014
1. La violazione delle disposizioni richiamate
dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure
adottate ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 5, nonche'
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies,
comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila
con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS
secondo le rispettive competenze definite ai sensi
dell'articolo 4-sexies. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni,
ovvero fino al tre per cento del relativo fatturato quando
tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il
fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 1-bis.
2.
3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone
fisiche si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente nei
casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione
come conseguenza della violazione stessa o la perdita
evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti
massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare dei
profitti ottenuti o delle perdite evitate, purche' tale
ammontare sia determinabile.
5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le
rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo
4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che
forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al
dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni
circa le sanzioni adottate e comunicando le modalita' per
la presentazione di eventuali reclami o domande di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal
decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.»
«Art. 194 septies Dichiarazione pubblica
1. Quando le violazioni sono connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita' e l'infrazione contestata sia
cessata, puo' essere applicata, in alternativa alle
sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione
consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto
la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso
di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nonche' per la
mancata osservanza delle misure adottate ai sensi
dell'articolo 4-sexies, comma 5, e dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento.
e-bis) dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del
regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni
di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma
2-quater.
e-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.
e-quinquies) delle norme previste dagli articoli
124-quinquies, 124-sexies, 124-septies, 124-octies e delle
relative disposizioni attuative.»
- Il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 165
recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della
direttiva 2014/65/ UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014
sui mercati degli strumenti finanziari» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6.