Art. 33 bis Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 47 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 47 1.Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. 2. e' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.» «Art. 55 Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne curera' la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla cessazione dell'attivita'. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I a , II a , III a , IV a e V a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nullaosta rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di V a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita' in corso di validita'. Il nullaosta non puo` essere rilasciato a minori; ha validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo` subordinare il rilascio del nullaosta di cui al comma precedente alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da 3 mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V a categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 50.000.»