Art. 33 bis 
 
Disposizioni in  materia  di  assicurazione  per  la  produzione,  il
             deposito e la vendita di fuochi artificiali 
 
  1.  Su  richiesta  dell'assicurato  i  termini  di  validita'   dei
contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di  licenza  per
la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali  di  cui
agli articoli 47 e  55  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli   di   assicurazione   obbligatoria    a    copertura    della
responsabilita' civile verso terzi per  l'attivita'  pirotecnica,  in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono  prorogati  per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La  proroga  del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di   analoghe   facolta'   contrattualmente   previste   in    favore
dell'assicurato, che restano esercitabili. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 47 e 55 del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              «Art. 47 
              1.Senza licenza del  Prefetto  e'  vietato  fabbricare,
          tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o
          qualsiasi  altro  esplosivo  diverso  da  quelli   indicati
          nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
          prodotti  affini,  ovvero  materie  e  sostanze  atte  alla
          composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. 
              2. e' vietato altresi',  senza  licenza  del  Prefetto,
          tenere in deposito, vendere  o  trasportare  polveri  senza
          fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.» 
              «Art. 55 
              Gli  esercenti  fabbriche,  depositi  o  rivendite   di
          esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a  tenere  un
          registro  delle  operazioni  giornaliere,  in  cui  saranno
          indicate le generalita'  delle  persone  con  le  quali  le
          operazioni stesse sono compiute. Il registro e'  tenuto  in
          formato elettronico,  secondo  le  modalita'  definite  nel
          regolamento. I rivenditori  di  materie  esplodenti  devono
          altresi'  comunicare  mensilmente  all'ufficio  di  polizia
          competente per territorio le generalita'  delle  persone  e
          delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
          specie, i contrassegni e la  quantita'  delle  munizioni  e
          degli  esplosivi  venduti  e   gli   estremi   dei   titoli
          abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. 
              Tale registro deve  essere  esibito  a  ogni  richiesta
          degli ufficiali od agenti  di  pubblica  sicurezza  e  deve
          essere conservato per un periodo di  cinquanta  anni  anche
          dopo la cessazione dell'attivita'. 
              Alla  cessazione  dell'attivita',  i   registri   delle
          operazioni  giornaliere,  sia  in  formato   cartaceo   che
          elettronico,  devono  essere  consegnati  all'Autorita'  di
          pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che  ne
          curera' la conservazione  per  il  periodo  necessario.  Le
          informazioni registrate  nel  sistema  informatico  di  cui
          all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
          8, devono essere conservate per i 10 anni  successivi  alla
          cessazione dell'attivita'. 
              E' vietato vendere o in  qualsiasi  altro  modo  cedere
          materie esplodenti di I a , II a , III a  ,  IV  a  e  V  a
          categoria, gruppo A e gruppo B, a  privati  che  non  siano
          muniti di permesso di  porto  d'armi  ovvero  di  nullaosta
          rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di V  a
          categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni  e
          che non esibiscano un documento di identita'  in  corso  di
          validita'.  Il  nullaosta  non  puo`  essere  rilasciato  a
          minori; ha validita' di  un  mese  ed  e'  esente  da  ogni
          tributo. La domanda e' redatta in carta libera. 
              Il questore puo` subordinare il rilascio del  nullaosta
          di  cui  al  comma   precedente   alla   presentazione   di
          certificato  del  medico  provinciale,   o   dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente non e' affetto da malattie  mentali  oppure  da
          vizi  che  ne  diminuiscono,  anche   temporaneamente,   la
          capacita' di intendere e di volere. 
              Il contravventore e' punito con l'arresto da 3 mesi  ad
          un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. 
              Gli  obblighi   di   registrazione   delle   operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia competente per territorio  non  si  applicano  alle
          materie esplodenti di V a categoria, gruppo D e gruppo E. 
              L'acquirente o cessionario  di  materie  esplodenti  in
          violazione delle norme del presente articolo e' punito  con
          l'arresto sino a sei mesi  e  con  l'ammenda  sino  a  lire
          50.000.»