Art. 33 bis
Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il
deposito e la vendita di fuochi artificiali
1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei
contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per
la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui
agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di
quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della
responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in
scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per
un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del
contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva
di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore
dell'assicurato, che restano esercitabili.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 55 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 47
1.Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o
qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati
nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i
prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla
composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
2. e' vietato altresi', senza licenza del Prefetto,
tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza
fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.»
«Art. 55
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di
esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un
registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno
indicate le generalita' delle persone con le quali le
operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in
formato elettronico, secondo le modalita' definite nel
regolamento. I rivenditori di materie esplodenti devono
altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia
competente per territorio le generalita' delle persone e
delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la
specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e
degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli
abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta
degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve
essere conservato per un periodo di cinquanta anni anche
dopo la cessazione dell'attivita'.
Alla cessazione dell'attivita', i registri delle
operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che
elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di
pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne
curera' la conservazione per il periodo necessario. Le
informazioni registrate nel sistema informatico di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, devono essere conservate per i 10 anni successivi alla
cessazione dell'attivita'.
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere
materie esplodenti di I a , II a , III a , IV a e V a
categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano
muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nullaosta
rilasciato dal Questore, nonche' materie esplodenti di V a
categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e
che non esibiscano un documento di identita' in corso di
validita'. Il nullaosta non puo` essere rilasciato a
minori; ha validita' di un mese ed e' esente da ogni
tributo. La domanda e' redatta in carta libera.
Il questore puo` subordinare il rilascio del nullaosta
di cui al comma precedente alla presentazione di
certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale
sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da
vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la
capacita' di intendere e di volere.
Il contravventore e' punito con l'arresto da 3 mesi ad
un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
Gli obblighi di registrazione delle operazioni
giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di
polizia competente per territorio non si applicano alle
materie esplodenti di V a categoria, gruppo D e gruppo E.
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in
violazione delle norme del presente articolo e' punito con
l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire
50.000.»