Art. 34 
 
         Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali 
 
  1. Al fine di  assicurare  maggiori  risorse  per  il  sostegno  al
finanziamento per la  realizzazione  degli  investimenti  a  supporto
dell'economia del Paese nonche'  prevedere  l'adozione  di  procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione  della  diffusione
del virus Covid-19 di  cui  alla  normativa  vigente  in  materia,  i
contratti relativi al servizio di collocamento dei  buoni  fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino  al  termine  del  periodo  di  emergenza
deliberato dal Consiglio  dei  Ministri  in  data  31  gennaio  2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia  vocale  in  deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime  modalita'
della  identita'  del  sottoscrittore,  purche'   il   consenso   del
sottoscrittore   reso   telefonicamente   sia   attestato    mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la  sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal  proponente.  Prima
che il sottoscrittore sia vincolato  dal  contratto  di  collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le  informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione  a
distanza di servizi finanziari  ai  consumatori  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi  comprese  le  informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso.  Successivamente  alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento  viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare  il  medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche  per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei  termini  previsti
dal   citato   decreto   legislativo   n.   206   del   2005,   sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai  consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre  dalla  ricezione  della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal  contratto
stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento  impiegato
per la conclusione del contratto  fino  al  termine  del  periodo  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in  data  31  gennaio
2020. 
  2.  Resta  salva  l'applicazione,  in  quanto  compatibili,   delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di  commercializzazione  a  distanza   di   servizi   finanziari   ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza. 
  3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di  prescrizione  cade
nel periodo di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al  termine  del  predetto  stato  di
emergenza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2001,  n.
          144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta): 
              «Art. 2. Attivita' di bancoposta. 
              1. - 2-bis. Omissis 
              3. In quanto compatibili, si applicano  alle  attivita'
          di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2  e  5,
          16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
          da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
          comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita'  di
          intermediario di cui al comma 1, lettera e),  del  presente
          articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145  del
          testo unico bancario. 
              Omissis.» 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206
          recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazz. Uff
          8 ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 67-quaterdecies del
          citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: 
              «Art. 67-quaterdecies. Pagamento dei servizi finanziari
          offerti a distanza 
              1. Il consumatore  puo'  effettuare  il  pagamento  con
          carte  di  credito,  debito  o  con  altri   strumenti   di
          pagamento, ove  cio'  sia  previsto  tra  le  modalita'  di
          pagamento, che gli sono comunicate ai  sensi  dell'articolo
          67-sexies, comma 1, lettera f). 
              2. Fatta  salva  l'applicazione  dell'articolo  12  del
          decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,  n.  197,  l'ente
          che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita
          al consumatore i pagamenti  non  autorizzati  o  dei  quali
          questi dimostri l'eccedenza  rispetto  al  prezzo  pattuito
          ovvero l'effettuazione  mediante  l'uso  fraudolento  della
          propria carta di pagamento da parte del fornitore o  di  un
          terzo.  L'ente  che  emette  o  fornisce  lo  strumento  di
          pagamento ha diritto di addebitare al  fornitore  le  somme
          riaccreditate al consumatore. 
              3.  Fermo  restando   quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche  ed
          integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica
          e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette
          o fornisce lo strumento di pagamento,  l'onere  di  provare
          che la  transazione  di  pagamento  e'  stata  autorizzata,
          accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima
          non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
          L'uso   dello   strumento   di   pagamento   non   comporta
          necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato. 
              4.  Relativamente  alle  operazioni  di  pagamento   da
          effettuarsi  nell'ambito  di  contratti  a   distanza,   il
          fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a  quanto
          disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo,  in
          particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e
          di tracciabilita' delle operazioni medesime.»