Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali 1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita' della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. 2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza. 3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta): «Art. 2. Attivita' di bancoposta. 1. - 2-bis. Omissis 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario. Omissis.» - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazz. Uff 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 67-quaterdecies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 67-quaterdecies. Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza 1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare che la transazione di pagamento e' stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato. 4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e di tracciabilita' delle operazioni medesime.»