Art. 34
Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali
1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al
finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto
dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure
semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione
del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i
contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi
postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,
possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga
all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'
della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del
sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza,
l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima
che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento
concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni
previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni
relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla
conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene
in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle
condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo
strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per
esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti
dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.
Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della
copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per
l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto
stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato
per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle
previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia
di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei
servizi finanziari offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade
nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi
causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di
emergenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.
144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
«Art. 2. Attivita' di bancoposta.
1. - 2-bis. Omissis
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'
di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5,
16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di
intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente
articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del
testo unico bancario.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazz. Uff
8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 67-quaterdecies del
citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
«Art. 67-quaterdecies. Pagamento dei servizi finanziari
offerti a distanza
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento con
carte di credito, debito o con altri strumenti di
pagamento, ove cio' sia previsto tra le modalita' di
pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo
67-sexies, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente
che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita
al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali
questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della
propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un
terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di
pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed
integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica
e dei documenti elettronici, e' in capo all'ente che emette
o fornisce lo strumento di pagamento, l'onere di provare
che la transazione di pagamento e' stata autorizzata,
accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima
non e' stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza.
L'uso dello strumento di pagamento non comporta
necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da
effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il
fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto
disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in
particolare, alle esigenze di integrita', di autenticita' e
di tracciabilita' delle operazioni medesime.»