Art. 35
Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali
1. Al fine di preservare la continuita' degli scambi commerciali
tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito
commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite
dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede
in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a
breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano
aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui
al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi
generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la
garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea in tema di
aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste
dai commi seguenti.
2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie
disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge
anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del
ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione
dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti
indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle
operazioni di cui al presente articolo.
4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della
Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituita
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma
evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese
di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse
finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di
remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti
da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo
e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio
all'esito dell'approvazione del bilancio.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 14 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 31.