Art. 36
Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea
per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per
attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza
(SURE)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi
necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di
Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima
richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il
Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a
stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le
modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare
la relativa garanzia dello Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di
liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di
garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto
corrente di tesoreria centrale.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.