Art. 36 
 
Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo  della  Banca  Europea
per gli Investimenti e allo  strumento  di  sostegno  temporaneo  per
attenuare il rischio  di  disoccupazione  nello  stato  di  emergenza
                               (SURE) 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
stipulare con la Banca  europea  per  gli  Investimenti  gli  accordi
necessari  a  consentire  la  partecipazione  italiana  al  Fondo  di
Garanzia paneuropeo, costituito dal  Gruppo  Banca  Europea  per  gli
Investimenti per il sostegno agli Stati membri  nel  fronteggiare  la
crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione  dei  predetti
accordi il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
concedere  la  garanzia  dello  Stato,  incondizionata  e   a   prima
richiesta, a favore della Banca  Europea  per  gli  investimenti.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze  e'  altresi'  autorizzato  a
stipulare  l'accordo  con  la  Commissione  europea  concernente   le
modalita' di pagamento della  controgaranzia  che  gli  Stati  membri
possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione  nello  stato  di
emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e  a  rilasciare
la relativa garanzia dello Stato. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  con
una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020.  Annualmente,
con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure  di
cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio
delle  garanzie  dello  Stato  o  per  il  rimborso  delle  linee  di
liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di
escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo  di
garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del  fondo  di
cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito  conto
corrente di tesoreria centrale. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000  milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.