Art. 37 
 
Partecipazione dell'Italia  all'International  Finance  Facility  for
                            Immunization 
 
  1. E' autorizzata  l'estensione  della  partecipazione  dell'Italia
all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista
dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  con
un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con  versamenti
annuali fino al  2030,  valutati  in  euro  30  milioni  a  decorrere
dall'anno 2026. E', inoltre,  autorizzato  il  versamento  aggiuntivo
all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5  milioni,  per  il  finanziamento
della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). 
  2. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede,  quanto  a  30
milioni di euro annui  dal  2026  al  2030,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  99  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «99.  E'  autorizzata  la  partecipazione   dell'Italia
          all'International Finance Facility for Immunization(IFFIm),
          con un contributo globale di euro 504 milioni,  da  erogare
          con versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari  ad
          euro 3 milioni per l'anno  2006,  ad  euro  6  milioni  per
          l'anno 2007 e valutato in euro  27,5  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2008.» 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. Omissis 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»