Art. 38
Rafforzamento del sistema delle start-up innovative
1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli
interventi in favore dellestart-up innovative, alla misura di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro
100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.
2. Per sostenere le start up innovative, come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto
finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di
incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri
soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese
innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e,
piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa
innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la
fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per
cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di
iniziative:
a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con
specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare
l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le
risorse di cui al comma 2;
b) di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese
innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al
fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese
tradizionali;
c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo
settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al Fondo di
sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1,
comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate
risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra
le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori
regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti
agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e
piccola e media impresa innovativa puo' ottenere e' pari a quattro
volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con
il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.
4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca e sviluppo per
fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, dopo le parole: «universita' e istituti di ricerca» sono
aggiunte le seguenti: «nonche' con start-up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».
5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro
delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi.
Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della
fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla
legislazione vigente.
6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in favore delle start-up innovative come definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di euro
a valere sulle risorse gia' assegnate al Fondo, alla quale le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis"all'investimento in
start-up innovative). - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto
dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi
di investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in start-up innovative.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun
periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto
per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investi-mento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ».
8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone
fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma
investita dal contri-buente nel capitale sociale di una o piu' PMI
innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente
in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione
di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla
detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo
precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui
al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui
al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono
individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste
dai commi 7 e 8.
10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero
di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno
euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una
societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due
anni ovvero di almeno euro 250.000».
11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria
dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, e' istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per
l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.
13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le fasi
di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla
realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per
singolo prototipo.
14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi;
b) prestazioni professionali commissionate a liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di
prototipi;
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la
realizzazione dei prototipi;
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei
prototipi.
15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla
distribuzione commerciale.
16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:
a)abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;
c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un
patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone;
d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.
17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il prototipo di
videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 14 da parte del
Ministero dello sviluppo economico.
18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle domande;
i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le
modalita' di erogazione del contributo; le modalita' di verifica,
controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e
revoca.
19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate
in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato:
finalita', definizione e pubblicita'
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova
imprenditorialita' e l'occupazione, in particolare
giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative,
come definite al successivo comma 2 e coerentemente con
quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza
(DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti
formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Le disposizioni della presente sezione intendono
contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura
imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
favorevole all'innovazione, cosi' come a promuovere
maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
imprese innovative e capitali dall'estero.
2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up
innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la
societa' di capitali, costituita anche in forma
cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del
capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a)
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi;
c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o
in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della
start-up innovativa, il totale del valore della produzione
annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e'
superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione
societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o
superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e
valore totale della produzione della start-up innovativa.
Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo
sviluppo precompetitivo e competitivo, quali
sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business
plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti
da incubatori certificati, i costi lordi di personale
interno e consulenti esterni impiegati nelle attivita' di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le
spese legali per la registrazione e protezione di
proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte
in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno
di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovvero sia
titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono
considerate start-up innovative ai fini del presente
decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle
imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che
attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In
tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova
applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, se la start-up
innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i
quattro anni precedenti.
4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a
vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2
e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155.
5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di
start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore
certificato» e' una societa' di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una
Societas Europaea, residente in Italia ai sensi
dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per
sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative
ed e' in possesso dei seguenti requisiti:
a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per
poter installare attrezzature di prova, test, verifica o
ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda
ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari
per test, prove o prototipi;
c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
competenza in materia di impresa e innovazione e ha a
disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con
universita', centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attivita' e progetti
collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e'
valutata ai sensi del comma 7.
6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) del comma 5 e' autocertificato dall'incubatore
di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla
sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore di start-up
innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
sulla base di valori minimi individuati con il medesimo
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:
a) numero di candidature di progetti di costituzione
e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate
nel corso dell'anno;
b) numero di start-up innovative avviate e ospitate
nell'anno;
c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
d) numero complessivo di collaboratori e personale
ospitato;
e) percentuale di variazione del numero complessivo
degli occupati rispetto all'anno, precedente;
f) tasso di crescita media del valore della produzione
delle start-up innovative incubate;
g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a
disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle
regioni, raccolti a favore delle start-up innovative
incubate;
h) numero di brevetti registrati dalle start-up
innovative incubate, tenendo conto del relativo settore
merceologico di appartenenza.
8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e
per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
istituiscono una apposita sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato
devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione.
9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del
registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza
dei requisiti per l'identificazione della start-up
innovativa e dell'incubatore certificato di cui
rispettivamente al comma 2 e al comma 5 e' attestata
mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale
rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
10. La sezione speciale del registro delle imprese di
cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per la start-up innovativa:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli
altri attori della filiera quali incubatori o investitori;
per gli incubatori certificati: all'anagrafica,
all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai requisiti
previsti al comma 5.
11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up
innovative e gli incubatori certificati assicurano
l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
page del proprio sito Internet.
12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta
alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
domanda in formato elettronico, contenente le seguenti
informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a
fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione
di veridicita';
f) elenco delle societa' partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale che lavora nella
start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale.
13. L'incubatore certificato e' automaticamente
iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese
di cui al comma 8, a seguito della compilazione e
presentazione della domanda in formato elettronico,
contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli
indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti
dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attivita' svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili
per lo svolgimento della propria attivita';
f) indicazione delle esperienze professionali del
personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con
universita' e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
di sostegno a start-up innovative.
[14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono
essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e
sono sottoposte al regime di pubblicita' di cui al comma
10.]
15. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio
e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale della start-up innovativa o
dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del
possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso
l'ufficio del registro delle imprese.
16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore
certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione
speciale del registro delle imprese di cui al presente
articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria
del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo
precedente, alla perdita dei requisiti e' equiparato il
mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15.
17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
17-bis. La start-up innovativa e l'incubatore
certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12
e 13 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui
al comma 10.»
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Si riporta il testo del comma 209 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. Piccole e medie imprese innovative
1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito
«PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, societa' di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i
seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo spazio economico europeo, purche' abbiano una sede
produttiva o una filiale in Italia;
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e
dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato
regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale
previsto all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione
in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore
entita' fra costo e valore totale della produzione della
PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca,
sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
e per la locazione di beni immobili; nel computo sono
incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto
contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in
aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono
altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e
sviluppo del piano industriale; le spese relative ai
servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di
personale interno e consulenti esterni impiegati nelle
attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci
ed amministratori; le spese legali per la registrazione e
protezione di proprieta' intellettuale, termini e licenze
d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
sono descritte in nota integrativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della
forza lavoro complessiva, di personale in possesso di
titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o
straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o
all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
di almeno una privativa industriale, relativa a una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale
ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche'
tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto
sociale e all'attivita' di impresa.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
speciale del registro delle imprese di cui all'articolo
2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono
essere iscritte; la sezione speciale del registro delle
imprese consente la condivisione, nel rispetto della
normativa sulla tutela dei dati personali, delle
informazioni relative, per le PMI innovative:
all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio
netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori
della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione
della domanda in formato elettronico, contenente le
seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del
notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese
l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione
di veridicita', indicando altresi', per ciascuno e ove
sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei
quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio
agisce;
g) elenco delle societa' partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze
professionali dei soci e del personale la cui prestazione
lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle PMI,
esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni
professionali, di collaborazione o commerciali con
incubatori certificati, investitori istituzionali e
professionali, universita' e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprieta'
industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet.
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono
aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono
sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese
disponibili, assicurando la massima trasparenza e
accessibilita', per via telematica o su supporto
informatico in formato tabellare gestibile da motori di
ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative
assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e
comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei
limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso
l'adempimento e' effettuato entro sette mesi, il
rappresentante legale delle PMI innovative attesta il
mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma
1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione
presso l'ufficio del registro delle imprese.
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di
cui al comma 4 nella piattaforma informatica
startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella
sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o
confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza
dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
comma 2.
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui
al comma 1 del presente articolo, le PMI innovative sono
cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro
delle imprese di cui al comma 2, permanendo l'iscrizione
alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla
perdita dei requisiti e' equiparato il mancato deposito
della dichiarazione di cui al comma 6.
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, provvedono alle attivita' di cui al presente
articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26,
fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di
segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni
nel registro delle imprese nonche' del diritto annuale
dovuto in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si
applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014.
9-bis.
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al
cinquanta per cento della somma investita dal contribuente
nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano
prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
Registro delle imprese al momento dell'investimento ed e'
concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de
minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro
300.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni;
l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento
prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza
dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La
detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui al
secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione
di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del
2012 nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazioni finanziarie di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative» sono
sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI
innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, delle PMI innovative e degli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f)
del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»;
2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente:
«5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
'PMI innovativa' si intende la PMI definita dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»;
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III,
della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono
inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;
2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative»;
3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative»
sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per
gli organismi di investimento collettivo del risparmio e
per le societa' di capitali che investono prevalentemente
in start-up innovative e in PMI innovative»;
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole:
«start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle
PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo
del risparmio o altre societa' di capitali che investono
prevalentemente in start-up innovative e in PMI
innovative»;
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole:
«start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della
PMI innovativa«;
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono
aggiunti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
l'acquisto e per la successiva alienazione di quote
rappresentative del capitale di start-up innovative e di
PMI innovative costituite in forma di societa' a
responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere
effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla
resa di uno o piu' dei servizi di investimento previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o
l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei
sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito
all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al
registro delle imprese la loro titolarita' di soci per
conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono
espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma,
comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di
mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti,
tenendo adeguata evidenza dell'identita' degli stessi e
delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o
dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la
titolarita' delle quote; tale attestato di conferma ha
natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
diritti sociali, e' nominativamente riferito al
sottoscrittore o all'acquirente, non e' trasferibile,
neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
non costituisce valido strumento per il trasferimento della
proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che
ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto
previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la
facolta' di richiedere, in ogni momento, l'intestazione
diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b),
numero 3), avviene mediante semplice annotazione del
trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la
scritturazione e il trasferimento non comportano costi o
oneri ne' per l'acquirente ne' per l'alienante; la
successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed
esaurisce le formalita' di cui all'articolo 2470, secondo
comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove e' altresi' prevista apposita
casella o altra idonea modalita' per esercitare l'opzione
ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime
ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del
codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della
parte II, titolo II, capo II, l'esecuzione di
sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti
finanziari emessi da start-up innovative e da PMI
innovative ovvero di quote rappresentative del capitale
delle medesime, effettuati secondo le modalita' previste
alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
non necessita della stipulazione di un contratto scritto a
norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa
o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da
ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in apposita
sezione del sito internet di ciascun intermediario. In
difetto, nulla e' dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la
societa' interessata abbia cessato di essere una start-up
innovativa per il decorso del termine previsto
dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, gli intermediari provvedono a
intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e
degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione
ha luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari
delle partecipazioni al registro delle imprese ed e'
soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico
dell'intermediario. Nel caso di opzione per il regime di
cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva
registrazione effettuata dal registro delle imprese
sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui all'articolo
2470, secondo comma, del codice civile».
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attivita'
imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu'
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto
costitutivo e le successive modificazioni di start-up
innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto
sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24 e
25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
e le successive modificazioni sono redatti secondo un
modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio
del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico
istituisce nel proprio sito internet istituzionale un
portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le
informazioni necessari per accedere ai bandi di
finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in
favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al
presente articolo e delle start-up innovative di cui al
comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11. All'articolo 25, del citato decreto-legge n. 179
del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto
italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia
ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
b) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: «c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una
filiale in Italia;».
11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio 2015, presso
il Ministero dello sviluppo economico, un portale
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi
relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il
portale informatico deve fornire chiare informazioni
rispetto alle modalita' di accesso ai bandi, ai
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al
settore dalle strutture governative, indicando anche gli
enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari
utilizzatori. Il portale deve altresi' contenere una
sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati
tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare
attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e
delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
11-ter. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
«b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le
parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti:
«quinto anno».
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno
2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8
milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding»
sono inserite le seguenti: «ove non iscritte nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni»;
b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso.
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, le parole: «entro il primo marzo di ogni
anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1°settembre
di ogni anno».
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le
partecipazioni assunte nel capitale delle imprese
beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli
articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, devono essere limitate nel tempo
e smobilizzate non appena consentito dal mercato. La
cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in ogni
caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni dalla
data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia una
societa' di gestione del risparmio, entro la data di
effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
che ha acquisito la partecipazione. Le commissioni di
gestione di cui al punto 12.1 delle disposizioni generali
di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive
19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
del 29 gennaio 2004, dovute all'investitore, non sono
versate per il periodo eccedente i sette anni. Restano
ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
riferimento degli interventi di cui al presente comma.
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma
1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, e' inserito il seguente:
«7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo
25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione
nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
al numero 7 della presente lettera e' aumentato da 15.000
euro a 50.000 euro».
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7
milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro
per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
individuati le modalita' di attuazione delle agevolazioni
di cui al comma 9.
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma
9 del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero
dello sviluppo economico.»
- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«200. Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come
definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del
punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della
Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettati i criteri per la corretta applicazione di tali
definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei
criteri contenuti nel Manuale di Frascati
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base
di calcolo del credito d'imposta, sono considerate
ammissibili, nel rispetto delle regole generali di
effettivita', pertinenza e congruita':
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro
subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di
ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei
limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le
spese di personale relative a soggetti di eta' non
superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera
o in possesso di una laurea magistrale in discipline di
ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione
internazionale standard dell'educazione (Isced)
dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e impiegati
esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione
finanziaria o di locazione semplice e le altre spese
relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati
nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la
realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del
reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in
cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle
sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto
commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di
ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
ricerca nonche' con start up innovative, di cui
all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 aventi sede nel territorio dello Stato, le
spese concorrono a formare la base di calcolo del credito
d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro
ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con
imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo
dell'impresa committente, si applicano le stesse regole
applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
svolte internamente all'impresa. Si considerano
appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da
un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
spese di personale prevista dal secondo periodo della
lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti
neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e
altre strutture di ricerca situati nel territorio dello
Stato. Le spese previste dalla presente lettera sono
ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono
commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se
appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente,
siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 19 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da
terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di
1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate
direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle
attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla
presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti
terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati
membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi
nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque
ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza
d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso
gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle
societa' di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi
equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo
complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale
ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese
ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto
delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i
relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti
nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente
residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio
economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta svolti internamente
dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o
impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle
spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel
caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
contratti indicati alla lettera c).
Omissis.»
- Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 31.
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 31.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 26-bis
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori)
1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a
tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono
effettuare:
a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli
emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per
almeno due anni;
b) un investimento di almeno euro 500.000 in strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' costituita e
operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di
almeno euro 250.000 nel caso tale societa' sia una start-up
innovativa iscritta nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) una donazione a carattere filantropico di almeno
euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico
interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione
dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni
culturali e paesaggistici e che:
1) dimostrano di essere titolari e beneficiari
effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel
caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi di
cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che
deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in
Italia;
2) presentano una dichiarazione scritta in cui si
impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per
effettuare un investimento o una donazione filantropica che
rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla
presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in
Italia;
3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno
superiore al livello minimo previsto dalla legge per
l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per
il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016):
«Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).»
«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).»
«Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).»