Art. 38 
 
         Rafforzamento del sistema delle start-up innovative 
 
  1. Per il rafforzamento, sull'intero  territorio  nazionale,  degli
interventi in favore dellestart-up innovative, alla misura di cui  al
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  24  settembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  264
del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari  a  euro
100 milioni per  l'anno  2020,  destinate  al  rifinanziamento  delle
agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. 
  2.  Per  sostenere  le   start   up   innovative,   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
anche attraverso nuove azioni volte a facilitare  l'incontro  tra  le
stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione,  per  l'anno  2020
sono destinati 10 milioni di euro per la concessione  alle  start  up
innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo  perduto
finalizzate  all'acquisizione  di  servizi  prestati  da   parte   di
incubatori, acceleratori, innovation hub,  business  angels  e  altri
soggetti pubblici o privati  operanti  per  lo  sviluppo  di  imprese
innovative. Le predette  agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,  alle
condizioni e con le modalita' e i termini definiti  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane  e,
piu'  in  generale,  le  potenzialita'   del   settore   dell'impresa
innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal  COV1D-19  e  la
fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5  per
cento delle risorse di cui al medesimo comma 2  al  finanziamento  di
iniziative: 
  a) di  comunicazione  sul  sistema  italiano  delle  start-up,  con
specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di  fronteggiare
l'emergenza derivante dal COVID-19  e  a  quelle  finanziate  con  le
risorse di cui al comma 2; 
  b) di promozione e valorizzazione  delle  attivita'  delle  imprese
innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche  al
fine di promuovere il  raccordo  tra  imprese  innovative  e  imprese
tradizionali; 
  c) di informazioni relative  alle  iniziative  condotte  in  questo
settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 
  3. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  al  Fondo  di
sostegno al venture capital,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 209, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  assegnate
risorse aggiuntive pari  a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche  tramite  la
sottoscrizione  di  strumenti   finanziari   partecipativi,   nonche'
mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati,  la  sottoscrizione
di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di  debito
che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a
beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo  25
del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle  PMI  innovative  di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.   3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  Con
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro  60
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente comma, ivi compreso il rapporto di  co-investimento  tra
le risorse di cui al presente  comma  e  le  risorse  di  investitori
regolamentati o qualificati.  La  misura  massima  dei  finanziamenti
agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e
piccola e media impresa innovativa puo' ottenere e'  pari  a  quattro
volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa,  con
il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. 
  4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca  e  sviluppo  per
fronteggiare l'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: «universita'  e  istituti  di  ricerca»  sono
aggiunte le  seguenti:  «nonche'  con  start-up  innovative,  di  cui
all'articolo  25  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221». 
  5. Il termine di permanenza nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese delle start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
citato decreto-legge n. 179  del  2012,  e'  prorogato  di  12  mesi.
Eventuali  termini  previsti  a  pena  di  decadenza  dall'accesso  a
incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di  12
mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della  permanenza  nella
sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini  della
fruizione delle agevolazioni fiscali e  contributive  previste  dalla
legislazione vigente. 
  6.  Ai  fini  del  rilascio  delle  garanzie  del  Fondo   di   cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n.  662,  in  favore  delle   start-up   innovative   come   definite
dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di  euro
a valere sulle  risorse  gia'  assegnate  al  Fondo,  alla  quale  le
predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo
vigenti,   ivi   incluse   le   disposizioni   applicabili   previste
dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23. 
  7. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
29 e' inserito il seguente: 
    «Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis"all'investimento in
start-up innovative). - 1. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto  previsto
dall'articolo  29,  dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle  persone
fisiche si detrae un  importo  pari  al  50  per  cento  della  somma
investita dal  contribuente  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano
prevalentemente in start-up innovative. 
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica  alle  sole  start-up
innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle  imprese
al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi  del
Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  europea  del  18
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 
  3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in  ciascun
periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere  mantenuto
per  almeno  tre  anni;   l'eventuale   cessione,   anche   parziale,
dell'investi-mento prima del decorso di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ». 
  8.  All'articolo  4  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33,  dopo
il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 
    « 9-ter. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito  delle  persone
fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della  somma
investita dal contri-buente nel capitale sociale di una  o  piu'  PMI
innovative  direttamente  ovvero  per  il  tramite  di  organismi  di
investimento collettivo del risparmio che  investano  prevalentemente
in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI  innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al  momento
dell'investimento ed e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli  aiuti
de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'  eccedere,  in
ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000  e  deve  essere
mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale,
dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.  La  detrazione
di cui  al  presente  comma  spetta  prioritariamente  rispetto  alla
detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e fino  all'ammontare  di  investimento  di  cui  al  periodo
precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite  di  cui
al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione  di  cui
al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del  2012  nei  limiti
del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ». 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  articolo,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dai commi 7 e 8. 
  10.  All'articolo  26-bis,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  le  parole  «di  almeno  euro
1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di  una  societa'
costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni  ovvero
di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti:  «di  almeno
euro  500.000  in  strumenti  rappresentativi  del  capitale  di  una
societa' costituita e operante in Italia  mantenuto  per  almeno  due
anni ovvero di almeno euro 250.000». 
  11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
264 del 13  novembre  2014,  in  favore  delle  start  up  innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'
riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio  dei
comuni colpiti dagli eventi sismici  del  2016  e  2017,  specificati
negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
  12.   Al   fine   di   sostenere   lo    sviluppo    dell'industria
dell'intrattenimento  digitale  a  livello  nazionale,  e'  istituito
presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico   il   fondo   per
l'intrattenimento digitale  denominato  «First  Playable  Fund»,  con
dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020. 
  13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le  fasi
di concezione  e  pre-produzione  dei  videogiochi,  necessarie  alla
realizzazione di prototipi,  tramite  l'erogazione  di  contributi  a
fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese
ammissibili, e per un importo da  10.000  euro  a  200.000  euro  per
singolo prototipo. 
  14. I contributi erogati a valere sul Fondo  di  cui  al  comma  12
vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte  delle
imprese che abbiano i requisiti di ammissione di  cui  al  successivo
comma 16. I contributi potranno essere utilizzati  esclusivamente  al
fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come
spese ammissibili: 
    a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle
attivita' di realizzazione di prototipi; 
    b)   prestazioni    professionali    commissionate    a    liberi
professionisti o ad altre imprese finalizzate alla  realizzazione  di
prototipi; 
    c)   attrezzature   tecniche   (hardware)   acquistate   per   la
realizzazione dei prototipi; 
    d) licenze  di  software  acquistate  per  la  realizzazione  dei
prototipi. 
  15. In tutti i casi,  il  videogioco  deve  essere  destinato  alla
distribuzione commerciale. 
  16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che: 
    a)abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
    b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto  della  loro
residenza fiscale, ovvero per la presenza di una  sede  operativa  in
Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13; 
    c) abbiano capitale  sociale  minimo  interamente  versato  e  un
patrimonio netto non inferiori a diecimila  euro,  sia  nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel  caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa' di persone; 
    d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62. 
  17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il  prototipo  di
videogioco  entro  il  termine  di   18   mesi   dal   riconoscimento
dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma  14  da  parte  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle  domande;
i criteri per la selezione delle stesse;  le  spese  ammissibili;  le
modalita' di erogazione del contributo;  le  modalita'  di  verifica,
controllo e rendicontazione delle spese;  le  cause  di  decadenza  e
revoca. 
  19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari  a
314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate  valutate
in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi  dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   25   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 25 Start-up innovativa e incubatore  certificato:
          finalita', definizione e pubblicita' 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile, lo  sviluppo  tecnologico,  la  nuova
          imprenditorialita'   e   l'occupazione,   in    particolare
          giovanile, con riguardo alle imprese  start-up  innovative,
          come definite al successivo comma  2  e  coerentemente  con
          quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012,
          pubblicato in allegato al Documento di economia  e  finanza
          (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli  orientamenti
          formulati dal Consiglio dei Ministri  dell'Unione  europea.
          Le   disposizioni   della   presente   sezione    intendono
          contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
          imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente
          favorevole  all'innovazione,  cosi'   come   a   promuovere
          maggiore mobilita' sociale e ad attrarre in Italia talenti,
          imprese innovative e capitali dall'estero. 
              2. Ai fini del  presente  decreto,  l'impresa  start-up
          innovativa,  di  seguito  «start-up  innovativa»,   e'   la
          societa'   di   capitali,   costituita   anche   in   forma
          cooperativa, le cui  azioni  o  quote  rappresentative  del
          capitale  sociale  non   sono   quotate   su   un   mercato
          regolamentato   o   su   un   sistema   multilaterale    di
          negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
              a) 
              b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi; 
              c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione  europea  o
          in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio   economico
          europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in
          Italia; 
              d) a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della
          start-up innovativa, il totale del valore della  produzione
          annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato
          entro  sei  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio,  non  e'
          superiore a 5 milioni di euro; 
              e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
              f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo
          sviluppo,  la  produzione  e  la   commercializzazione   di
          prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
              g) non e' stata costituita da  una  fusione,  scissione
          societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo  di
          azienda; 
              h)  possiede  almeno   uno   dei   seguenti   ulteriori
          requisiti: 
              1) le  spese  in  ricerca  e  sviluppo  sono  uguali  o
          superiori al 15 per cento del maggiore valore fra  costo  e
          valore totale della produzione della  start-up  innovativa.
          Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse
          le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai
          fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto
          dai principi contabili, sono altresi' da annoverarsi tra le
          spese  in  ricerca  e  sviluppo:  le  spese  relative  allo
          sviluppo    precompetitivo     e     competitivo,     quali
          sperimentazione, prototipazione  e  sviluppo  del  business
          plan, le spese relative ai servizi di  incubazione  forniti
          da incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di  personale
          interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
          ricerca e sviluppo,  inclusi  soci  ed  amministratori,  le
          spese  legali  per  la  registrazione   e   protezione   di
          proprieta' intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese
          risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte
          in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo  anno
          di  vita,  la  loro  effettuazione   e'   assunta   tramite
          dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante  della
          start-up innovativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore  al  terzo  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due
          terzi della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
          una  privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione
          industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a
          semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale  ovvero  sia
          titolare  dei  diritti  relativi  ad   un   programma   per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tali privative  siano  direttamente  afferenti  all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto e in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal   comma   2,   sono
          considerate  start-up  innovative  ai  fini  del   presente
          decreto se depositano presso l'Ufficio del  registro  delle
          imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,  una
          dichiarazione sottoscritta dal  rappresentante  legale  che
          attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.  In
          tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione  trova
          applicazione per un periodo di quattro anni dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  se  la  start-up
          innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti,
          di tre anni, se  e'  stata  costituita  entro  i  tre  anni
          precedenti, e di due anni, se e' stata costituita  entro  i
          quattro anni precedenti. 
              4. Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  start-up  a
          vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi  2
          e 3 che operano  in  via  esclusiva  nei  settori  indicati
          all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  24  marzo
          2006, n. 155. 
              5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore  di
          start-up innovative certificato,  di  seguito:  «incubatore
          certificato» e' una societa' di capitali, costituita  anche
          in  forma  cooperativa,  di  diritto  italiano  ovvero  una
          Societas   Europaea,   residente   in   Italia   ai   sensi
          dell'articolo  73  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi  per
          sostenere la nascita e lo sviluppo di  start-up  innovative
          ed e' in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
          accogliere start-up innovative, quali spazi  riservati  per
          poter installare attrezzature di prova,  test,  verifica  o
          ricerca; 
              b) dispone di attrezzature adeguate all'attivita' delle
          start-up innovative, quali  sistemi  di  accesso  in  banda
          ultralarga alla rete internet,  sale  riunioni,  macchinari
          per test, prove o prototipi; 
              c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta
          competenza in materia di  impresa  e  innovazione  e  ha  a
          disposizione  una  struttura  tecnica   e   di   consulenza
          manageriale permanente; 
              d)  ha  regolari   rapporti   di   collaborazione   con
          universita', centri di  ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner  finanziari  che  svolgono  attivita'  e   progetti
          collegati a start-up innovative; 
              e) ha adeguata e comprovata  esperienza  nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative, la  cui  sussistenza  e'
          valutata ai sensi del comma 7. 
              6. Il possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  a),
          b), c), d) del comma 5 e'  autocertificato  dall'incubatore
          di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta
          dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione  alla
          sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma
          8, sulla base di indicatori e relativi  valori  minimi  che
          sono stabiliti con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del
          comma 5  e'  autocertificato  dall'incubatore  di  start-up
          innovative,   mediante   dichiarazione   sottoscritta   dal
          rappresentante legale presentata al registro delle imprese,
          sulla base di valori minimi  individuati  con  il  medesimo
          decreto del Ministero dello sviluppo economico  di  cui  al
          comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
              a) numero di candidature di  progetti  di  costituzione
          e/o incubazione di start-up innovative ricevute e  valutate
          nel corso dell'anno; 
              b) numero di start-up  innovative  avviate  e  ospitate
          nell'anno; 
              c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
              d) numero  complessivo  di  collaboratori  e  personale
          ospitato; 
              e) percentuale di  variazione  del  numero  complessivo
          degli occupati rispetto all'anno, precedente; 
              f) tasso di crescita media del valore della  produzione
          delle start-up innovative incubate; 
              g) capitali di rischio ovvero  finanziamenti,  messi  a
          disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle
          regioni,  raccolti  a  favore  delle  start-up   innovative
          incubate; 
              h)  numero  di  brevetti  registrati   dalle   start-up
          innovative incubate, tenendo  conto  del  relativo  settore
          merceologico di appartenenza. 
              8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e  3  e
          per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere
          di  commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura
          istituiscono una apposita  sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a
          cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore  certificato
          devono essere iscritti al fine di poter  beneficiare  della
          disciplina della presente sezione. 
              9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione  speciale  del
          registro delle imprese di cui al comma  8,  la  sussistenza
          dei  requisiti   per   l'identificazione   della   start-up
          innovativa   e   dell'incubatore   certificato    di    cui
          rispettivamente al comma  2  e  al  comma  5  e'  attestata
          mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
          rappresentante e depositata presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese. 
              10. La sezione speciale del registro delle  imprese  di
          cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni  relative,   per   la   start-up   innovativa:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con  gli
          altri attori della filiera quali incubatori o  investitori;
          per    gli    incubatori    certificati:    all'anagrafica,
          all'attivita' svolta, al bilancio, cosi' come ai  requisiti
          previsti al comma 5. 
              11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up
          innovativa, e 13, per l'incubatore certificato,  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di soggetti terzi.  Le  imprese  start-up
          innovative  e   gli   incubatori   certificati   assicurano
          l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home
          page del proprio sito Internet. 
              12. La start-up innovativa e' automaticamente  iscritta
          alla sezione speciale del registro delle imprese di cui  al
          comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della
          domanda in  formato  elettronico,  contenente  le  seguenti
          informazioni: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; 
              e)  elenco  dei  soci,  con  trasparenza   rispetto   a
          fiduciarie, holding ove non  iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580, e successive modificazioni, con  autocertificazione
          di veridicita'; 
              f) elenco delle societa' partecipate; 
              g) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella
          start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
              h)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              l)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale. 
              13.   L'incubatore   certificato   e'   automaticamente
          iscritto alla sezione speciale del registro  delle  imprese
          di  cui  al  comma  8,  a  seguito  della  compilazione   e
          presentazione  della  domanda   in   formato   elettronico,
          contenente le seguenti informazioni recanti i valori  degli
          indicatori,  di  cui   ai   commi   6   e   7,   conseguiti
          dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: 
              a) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              c) oggetto sociale; 
              d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
              e) elenco delle strutture  e  attrezzature  disponibili
          per lo svolgimento della propria attivita'; 
              f)  indicazione  delle  esperienze  professionali   del
          personale che amministra e dirige l'incubatore certificato,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              g) indicazione  dell'esistenza  di  collaborazioni  con
          universita' e centri di ricerca,  istituzioni  pubbliche  e
          partner finanziari; 
              h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita'
          di sostegno a start-up innovative. 
              [14. Le informazioni di cui ai commi 12  e  13  debbono
          essere aggiornate con cadenza non superiore a  sei  mesi  e
          sono sottoposte al regime di pubblicita' di  cui  al  comma
          10.] 
              15. Entro trenta giorni dall'approvazione del  bilancio
          e  comunque  entro  sei  mesi  dalla  chiusura  di  ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante   legale   della   start-up   innovativa   o
          dell'incubatore certificato  attesta  il  mantenimento  del
          possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2
          e  dal  comma  5  e  deposita  tale  dichiarazione   presso
          l'ufficio del registro delle imprese. 
              16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di  cui
          ai commi 2  e  5  la  start-up  innovativa  o  l'incubatore
          certificato  sono  cancellati   d'ufficio   dalla   sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  al  presente
          articolo, permanendo l'iscrizione  alla  sezione  ordinaria
          del registro delle imprese.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
          precedente, alla perdita dei  requisiti  e'  equiparato  il
          mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. 
              17. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              17-bis.   La   start-up   innovativa   e   l'incubatore
          certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi  12
          e       13       nella       piattaforma        informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  8,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini  di  cui
          al comma 10.» 
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
              - Si riporta il testo del  comma  209  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
              «209.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  206,  e'
          istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
          con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni dal 2022 al 2025.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure urgenti per  il  sistema
          bancario  e  gli  investimenti),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 4. Piccole e medie imprese innovative 
              1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito
          «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite  dalla
          raccomandazione   2003/361/CE,   societa'   di    capitali,
          costituite anche in forma  cooperativa,  che  possiedono  i
          seguenti requisiti: 
              a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, o in  uno  degli  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo spazio economico europeo, purche'  abbiano  una  sede
          produttiva o una filiale in Italia; 
              b)   la   certificazione   dell'ultimo    bilancio    e
          dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un  revisore
          contabile o da  una  societa'  di  revisione  iscritti  nel
          registro dei revisori contabili; 
              c) le loro  azioni  non  sono  quotate  in  un  mercato
          regolamentato; 
              d)  l'assenza  di  iscrizione  al   registro   speciale
          previsto all'articolo 25, comma  8,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
              e) almeno due dei seguenti requisiti: 
              1) volume di spesa in ricerca, sviluppo  e  innovazione
          in misura uguale o superiore al 3 per cento della  maggiore
          entita' fra costo e valore totale  della  produzione  della
          PMI innovativa.  Dal  computo  per  le  spese  in  ricerca,
          sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto
          e per la locazione  di  beni  immobili;  nel  computo  sono
          incluse  le  spese  per  acquisto  di  tecnologie  ad  alto
          contenuto innovativo. Ai  fini  del  presente  decreto,  in
          aggiunta a quanto previsto  dai  principi  contabili,  sono
          altresi' da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e
          innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo
          e  competitivo,  quali  sperimentazione,  prototipazione  e
          sviluppo  del  piano  industriale;  le  spese  relative  ai
          servizi di incubazione forniti  da  incubatori  certificati
          come definiti dall'articolo 25, comma 5, del  decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221;  i  costi  lordi  di
          personale interno  e  consulenti  esterni  impiegati  nelle
          attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi  soci
          ed amministratori; le spese legali per la  registrazione  e
          protezione di proprieta' intellettuale, termini  e  licenze
          d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato  e
          sono descritte in nota integrativa; 
              2) impiego come dipendenti o collaboratori a  qualsiasi
          titolo, in percentuale uguale o superiore al  quinto  della
          forza lavoro  complessiva,  di  personale  in  possesso  di
          titolo di dottorato di  ricerca  o  che  sta  svolgendo  un
          dottorato  di  ricerca  presso  un'universita'  italiana  o
          straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
          da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso
          istituti  di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o
          all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a  un
          terzo della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in
          possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
              3) titolarita', anche quali depositarie o licenziatarie
          di  almeno  una  privativa  industriale,  relativa  a   una
          invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
          prodotto a semiconduttori o a una nuova  varieta'  vegetale
          ovvero titolarita' dei diritti relativi ad un programma per
          elaboratore  originario  registrato  presso   il   Registro
          pubblico speciale per i programmi per elaboratore,  purche'
          tale  privativa  sia  direttamente  afferente   all'oggetto
          sociale e all'attivita' di impresa. 
              2.  Presso   le   Camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione
          speciale del registro delle  imprese  di  cui  all'articolo
          2188 del codice civile, a  cui  le  PMI  innovative  devono
          essere iscritte; la sezione  speciale  del  registro  delle
          imprese  consente  la  condivisione,  nel  rispetto   della
          normativa  sulla   tutela   dei   dati   personali,   delle
          informazioni   relative,    per    le    PMI    innovative:
          all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci  fondatori  e
          agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio
          netto, al sito internet, ai rapporti con gli  altri  attori
          della filiera. 
              3. L'iscrizione  avviene  a  seguito  di  presentazione
          della  domanda  in  formato  elettronico,   contenente   le
          seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni: 
              a) ragione sociale e codice fiscale; 
              b) data e luogo di costituzione, nome e  indirizzo  del
          notaio; 
              c) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
              d) oggetto sociale; 
              e) breve descrizione  dell'attivita'  svolta,  comprese
          l'attivita' e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione; 
              f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a societa'
          fiduciarie e holding ove non iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
          n. 580, e successive modificazioni, con  autocertificazione
          di veridicita', indicando  altresi',  per  ciascuno  e  ove
          sussistano, gli eventuali  soggetti  terzi  per  conto  dei
          quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il  socio
          agisce; 
              g) elenco delle societa' partecipate; 
              h) indicazione dei titoli di studio e delle  esperienze
          professionali dei soci e del personale la  cui  prestazione
          lavorativa e' connessa all'attivita' innovativa delle  PMI,
          esclusi eventuali dati sensibili; 
              i)    indicazione    dell'esistenza    di     relazioni
          professionali,  di   collaborazione   o   commerciali   con
          incubatori   certificati,   investitori   istituzionali   e
          professionali, universita' e centri di ricerca; 
              l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
              m)  elenco  dei  diritti  di  privativa  su  proprieta'
          industriale e intellettuale; 
              n) numero dei dipendenti; 
              o) sito internet. 
              4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi  2  e  3  sono
          aggiornate entro il  30  giugno  di  ciascun  anno  e  sono
          sottoposte al regime di pubblicita' di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  Le  informazioni  di  cui  al  comma  3  sono  rese
          disponibili,   assicurando   la   massima   trasparenza   e
          accessibilita',  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico in formato tabellare  gestibile  da  motori  di
          ricerca, con possibilita' di elaborazione e ripubblicazione
          gratuita da parte di  soggetti  terzi.  Le  PMI  innovative
          assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni
          dalla home page del proprio sito Internet. 
              6. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e
          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun
          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei
          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma
          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso
          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il
          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il
          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma
          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione
          presso l'ufficio del registro delle imprese. 
              6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di
          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica
          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella
          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o
          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza
          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al
          comma 2. 
              7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti  di  cui
          al comma 1 del presente articolo, le  PMI  innovative  sono
          cancellate d'ufficio dalla sezione  speciale  del  registro
          delle imprese di cui al comma  2,  permanendo  l'iscrizione
          alla sezione ordinaria del  registro  delle  imprese.  Alla
          perdita dei requisiti e'  equiparato  il  mancato  deposito
          della dichiarazione di cui al comma 6. 
              8. Le Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, provvedono alle attivita' di cui  al  presente
          articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie,  umane  e
          strumentali disponibili a legislazione vigente. 
              9. Alle PMI innovative si applicano  gli  articoli  26,
          fatto  salvo  l'obbligo  del  pagamento  dei   diritti   di
          segreteria dovuti per adempimenti relativi alle  iscrizioni
          nel registro delle  imprese  nonche'  del  diritto  annuale
          dovuto in favore  delle  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221;
          l'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012,  si
          applica alle PMI innovative nel rispetto delle condizioni e
          dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato
          destinati   a   promuovere   gli   investimenti   per    il
          finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C
          19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014. 
              9-bis. 
              9-ter. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito
          delle  persone  fisiche  si  detrae  un  importo  pari   al
          cinquanta per cento della somma investita dal  contribuente
          nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'   PMI   innovative
          direttamente  ovvero  per  il  tramite  di   organismi   di
          investimento  collettivo  del   risparmio   che   investano
          prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica
          alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del
          Registro delle imprese al momento dell'investimento  ed  e'
          concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.  1407/2013  della
          Commissione europea del 18 dicembre  2013  sugli  aiuti  de
          minimis.  L'investimento  massimo   detraibile   non   puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          300.000 e  deve  essere  mantenuto  per  almeno  tre  anni;
          l'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli  interessi  legali.  La
          detrazione di cui al presente comma spetta prioritariamente
          rispetto  alla  detrazione  di  cui  all'articolo  29   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e fino
          all'ammontare di investimento di cui al periodo precedente.
          Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui  al
          secondo periodo, e' fruibile esclusivamente  la  detrazione
          di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n.  179  del
          2012 nei limiti del regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
              10. Al testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazioni finanziarie di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              0a) all'articolo 1: 
              1) al  comma  5-novies,  le  parole:  «portale  per  la
          raccolta di  capitali  per  le  start-up  innovative»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «portale  per  la  raccolta  di
          capitali  per  le  start-up  innovative  e   per   le   PMI
          innovative» e sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
          «, delle PMI innovative e degli organismi  di  investimento
          collettivo del risparmio o  altre  societa'  che  investono
          prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative,
          come individuati, rispettivamente, dalle lettere  e)  e  f)
          del comma  2  dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze 30 gennaio  2014,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»; 
              2) dopo il comma 5-decies e' inserito il seguente: 
              «5-undecies. Per 'piccola e media impresa innovativa' o
          'PMI innovativa' si intende la PMI  definita  dall'articolo
          4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3»; 
              a) alla rubrica del capo III-quater,  del  titolo  III,
          della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative»  sono
          inserite le seguenti: «e le PMI innovative»; 
              b) all'articolo 50-quinquies: 
              1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up  innovative»
          sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»; 
              2) al comma 1, dopo le  parole:  «start-up  innovative»
          sono inserite le seguenti: «, per le  PMI  innovative,  per
          gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e
          per le societa' di capitali che  investono  prevalentemente
          in start-up innovative e in PMI innovative»; 
              3) al comma 2, dopo le  parole:  «start-up  innovative»
          sono inserite le seguenti: «, per le  PMI  innovative,  per
          gli organismi di investimento collettivo  del  risparmio  e
          per le societa' di capitali che  investono  prevalentemente
          in start-up innovative e in PMI innovative»; 
              c) all'articolo  100-ter,  comma  1,  dopo  le  parole:
          «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti:  «,  dalle
          PMI innovative, dagli organismi di investimento  collettivo
          del risparmio o altre societa' di  capitali  che  investono
          prevalentemente   in   start-up   innovative   e   in   PMI
          innovative»; 
              c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo  le  parole:
          «start-up innovativa» sono inserite le seguenti:  «o  della
          PMI innovativa«; 
              c-ter) all'articolo  100-ter,  dopo  il  comma  2  sono
          aggiunti i seguenti: 
              «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo  36,
          comma 1-bis, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o
          l'acquisto  e  per  la  successiva  alienazione  di   quote
          rappresentative del capitale di start-up  innovative  e  di
          PMI  innovative  costituite  in   forma   di   societa'   a
          responsabilita' limitata: 
              a)  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  possono   essere
          effettuati per il tramite di  intermediari  abilitati  alla
          resa di uno o piu' dei  servizi  di  investimento  previsti
          dall'articolo 1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e);  gli
          intermediari  abilitati  effettuano  la  sottoscrizione   o
          l'acquisto delle quote in nome  proprio  e  per  conto  dei
          sottoscrittori  o  degli  acquirenti  che  abbiano  aderito
          all'offerta tramite portale; 
              b) entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  chiusura
          dell'offerta,  gli  intermediari  abilitati  comunicano  al
          registro delle imprese la  loro  titolarita'  di  soci  per
          conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine,
          le condizioni di adesione  pubblicate  nel  portale  devono
          espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso
          di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di
          avvalersi del regime alternativo di cui al presente  comma,
          comporti il  contestuale  e  obbligatorio  conferimento  di
          mandato agli intermediari incaricati affinche' i medesimi: 
              1)  effettuino  l'intestazione  delle  quote  in   nome
          proprio e per conto dei sottoscrittori o degli  acquirenti,
          tenendo adeguata evidenza  dell'identita'  degli  stessi  e
          delle quote possedute; 
              2)  rilascino,  a  richiesta   del   sottoscrittore   o
          dell'acquirente, un attestato di  conferma  comprovante  la
          titolarita' delle quote;  tale  attestato  di  conferma  ha
          natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei
          diritti   sociali,   e'   nominativamente    riferito    al
          sottoscrittore  o  all'acquirente,  non  e'   trasferibile,
          neppure in via temporanea ne' a qualsiasi titolo, a terzi e
          non costituisce valido strumento per il trasferimento della
          proprieta' delle quote; 
              3) consentano ai sottoscrittori e agli  acquirenti  che
          ne facciano richiesta di alienare le quote  secondo  quanto
          previsto alla lettera c) del presente comma; 
              4) accordino ai sottoscrittori  e  agli  acquirenti  la
          facolta' di richiedere,  in  ogni  momento,  l'intestazione
          diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza; 
              c) la successiva alienazione delle quote da parte di un
          sottoscrittore o acquirente, ai  sensi  della  lettera  b),
          numero  3),  avviene  mediante  semplice  annotazione   del
          trasferimento nei registri  tenuti  dall'intermediario;  la
          scritturazione e il trasferimento non  comportano  costi  o
          oneri  ne'  per  l'acquirente  ne'  per   l'alienante;   la
          successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai
          fini dell'esercizio dei  diritti  sociali,  sostituisce  ed
          esaurisce le formalita' di cui all'articolo  2470,  secondo
          comma, del codice civile. 
              2-ter. Il regime  alternativo  di  trasferimento  delle
          quote  di  cui  al  comma  2-bis  deve  essere  chiaramente
          indicato nel portale, ove  e'  altresi'  prevista  apposita
          casella o altra idonea modalita' per  esercitare  l'opzione
          ovvero  indicare  l'intenzione  di  applicare   il   regime
          ordinario di cui  all'articolo  2470,  secondo  comma,  del
          codice  civile  e  all'articolo  36,   comma   1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
              2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione  della
          parte   II,   titolo   II,   capo   II,   l'esecuzione   di
          sottoscrizioni,  acquisti  e   alienazioni   di   strumenti
          finanziari  emessi  da  start-up  innovative   e   da   PMI
          innovative ovvero di  quote  rappresentative  del  capitale
          delle medesime, effettuati secondo  le  modalita'  previste
          alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo,
          non necessita della stipulazione di un contratto scritto  a
          norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo,  spesa
          o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante
          deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata
          e  chiara  evidenziazione  delle  condizioni  praticate  da
          ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche' in  apposita
          sezione del sito  internet  di  ciascun  intermediario.  In
          difetto, nulla e' dovuto agli intermediari. 
              2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data  in  cui  la
          societa' interessata abbia cessato di essere  una  start-up
          innovativa   per   il   decorso   del   termine    previsto
          dall'articolo  25,  commi  2,  lettera   b),   e   3,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          successive modificazioni,  gli  intermediari  provvedono  a
          intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori  e
          degli acquirenti direttamente agli  stessi.  L'intestazione
          ha luogo mediante comunicazione  dell'elenco  dei  titolari
          delle  partecipazioni  al  registro  delle  imprese  ed  e'
          soggetta  a  un  diritto  di  segreteria  unico,  a  carico
          dell'intermediario. Nel caso di opzione per  il  regime  di
          cui al comma 2-bis del  presente  articolo,  la  successiva
          registrazione  effettuata  dal   registro   delle   imprese
          sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui  all'articolo
          2470, secondo comma, del codice civile». 
              10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio  di  attivita'
          imprenditoriale e con l'obiettivo  di  garantire  una  piu'
          uniforme applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          start-up innovative e  di  incubatori  certificati,  l'atto
          costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di  start-up
          innovative sono redatti per atto pubblico ovvero  per  atto
          sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli 24  e
          25 del codice  dell'amministrazione  digitale,  di  cui  al
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo
          e le  successive  modificazioni  sono  redatti  secondo  un
          modello uniforme adottato con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico e sono trasmessi al  competente  ufficio
          del registro delle imprese  di  cui  all'articolo  8  della
          legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 
              10-ter.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico
          istituisce  nel  proprio  sito  internet  istituzionale  un
          portale nel quale sono indicati  tutti  i  documenti  e  le
          informazioni   necessari   per   accedere   ai   bandi   di
          finanziamento pubblici e privati  diretti  e  indiretti  in
          favore delle piccole e medie imprese innovative di  cui  al
          presente articolo e delle start-up  innovative  di  cui  al
          comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  successive  modificazioni.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              11. All'articolo 25, del citato  decreto-legge  n.  179
          del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 2, primo periodo, le  parole:  «di  diritto
          italiano ovvero una Societas Europea, residente  in  Italia
          ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse; 
              b) al comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: «c) e' residente in Italia ai sensi dell'articolo
          73 del decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, o  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
          economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o  una
          filiale in Italia;». 
              11-bis. E' istituito, entro il 30 luglio  2015,  presso
          il  Ministero  dello   sviluppo   economico,   un   portale
          informatico che raccoglie tutti  gli  interventi  normativi
          relativi al settore delle  start-up  innovative  (SUI).  Il
          portale  informatico  deve  fornire   chiare   informazioni
          rispetto  alle  modalita'   di   accesso   ai   bandi,   ai
          finanziamenti e a tutte le forme  di  sostegno  offerte  al
          settore dalle strutture governative,  indicando  anche  gli
          enti di riferimento preposti come  interlocutori  dei  vari
          utilizzatori.  Il  portale  deve  altresi'  contenere   una
          sezione dedicata ai territori, nella quale  siano  indicati
          tutti i riferimenti regionali  e  locali,  con  particolare
          attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori  e
          delle  strutture  di  sostegno  alle  start-up  stesse.  Le
          amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del
          presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente   e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              11-ter. Al  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  all'articolo  25,  comma  2,  la  lettera   b)   e'
          sostituita dalla seguente: 
              «b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi»; 
              b)  all'articolo  26,  comma  8,  secondo  periodo,  le
          parole:  «quarto  anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «quinto anno». 
              11-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a  2  milioni  di
          euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni
          di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
              a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015,  a  13,8
          milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni  di  euro  per
          l'anno 2017 e a 3,4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno   2019,   mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
          5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
              b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e  a  3,1
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2015-2017, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e
          a 3,1 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
          0,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia. 
              11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              11-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012, n. 221,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 12, lettera e), dopo la  parola:  «holding»
          sono inserite le seguenti: «ove non iscritte  nel  registro
          delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580, e successive modificazioni»; 
              b) al comma 16, il terzo periodo e' soppresso. 
              11-septies. All'articolo 32, comma 7, del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  e   successive
          modificazioni, le parole: «entro il  primo  marzo  di  ogni
          anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1°settembre
          di ogni anno». 
              11-octies. In  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  le
          partecipazioni   assunte   nel   capitale   delle   imprese
          beneficiando dell'anticipazione  finanziaria  di  cui  agli
          articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
          successive modificazioni, devono essere limitate nel  tempo
          e  smobilizzate  non  appena  consentito  dal  mercato.  La
          cessione delle azioni o delle quote acquisite deve in  ogni
          caso avvenire entro un periodo massimo di dieci anni  dalla
          data di acquisizione ovvero, qualora l'investitore sia  una
          societa' di  gestione  del  risparmio,  entro  la  data  di
          effettiva scadenza del fondo mobiliare dalla stessa gestito
          che ha  acquisito  la  partecipazione.  Le  commissioni  di
          gestione di cui al punto 12.1 delle  disposizioni  generali
          di cui al decreto del Ministro delle  attivita'  produttive
          19 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  23
          del 29  gennaio  2004,  dovute  all'investitore,  non  sono
          versate per il periodo  eccedente  i  sette  anni.  Restano
          ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa di
          riferimento degli interventi di cui al presente comma. 
              11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del  comma
          1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1°luglio 2009, n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102, e' inserito il seguente: 
              «7-bis. per le start-up innovative, di cui all'articolo
          25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e
          successive modificazioni, durante il periodo di  iscrizione
          nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
          comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
          al numero 7 della presente lettera e' aumentato  da  15.000
          euro a 50.000 euro». 
              12. All'onere derivante dal  comma  9,  valutato  in  7
          milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6  milioni  di  euro
          per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          individuati le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni
          di cui al comma 9. 
              12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al  comma
          9  del  presente  articolo   e'   subordinata,   ai   sensi
          dell'articolo  108,   paragrafo   3,   del   Trattato   sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea; alla richiesta provvede  il  Ministero
          dello sviluppo economico.» 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «200. Sono considerate attivita' di ricerca e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
              a) le spese di personale relative ai ricercatori  e  ai
          tecnici titolari di rapporto di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
              b) le quote di  ammortamento,  i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
              c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi
          ad oggetto il diretto svolgimento  da  parte  del  soggetto
          commissionario  delle  attivita'  di  ricerca  e   sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti  di
          ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di
          ricerca  nonche'  con   start   up   innovative,   di   cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 aventi sede nel  territorio  dello  Stato,  le
          spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato.  Le  spese  previste  dalla  presente  lettera  sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
              d) le quote di ammortamento  relative  all'acquisto  da
          terzi, anche in licenza  d'uso,  di  privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al citato  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 4  settembre  1996.  Non  si  considerano  comunque
          ammissibili le  spese  per  l'acquisto,  anche  in  licenza
          d'uso,  dei  suddetti   beni   immateriali   derivanti   da
          operazioni intercorse con imprese appartenenti allo  stesso
          gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti
          allo stesso gruppo le imprese controllate  da  un  medesimo
          soggetto, controllanti o collegate ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile, inclusi i  soggetti  diversi  dalle
          societa' di capitali; 
              e)  le  spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          delle  maggiorazioni  ivi  previste,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
              f) le spese per materiali, forniture e  altri  prodotti
          analoghi impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta   svolti   internamente
          dall'impresa anche per  la  realizzazione  di  prototipi  o
          impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento  delle
          spese di personale indicate alla  lettera  a)  ovvero,  nel
          caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
          contratti indicati alla lettera c). 
              Omissis.» 
                
              - Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23
          dicembre  1996,  n.  662  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 31. 
              - Il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 31. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  26-bis
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori) 
              1. L'ingresso e il soggiorno per  periodi  superiori  a
          tre mesi sono consentiti, al di fuori delle  quote  di  cui
          all'articolo 3,  comma  4,  agli  stranieri  che  intendono
          effettuare: 
              a) un investimento di almeno euro 2.000.000  in  titoli
          emessi dal Governo italiano e  che  vengano  mantenuti  per
          almeno due anni; 
              b) un investimento di almeno euro 500.000 in  strumenti
          rappresentativi del capitale di una societa'  costituita  e
          operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero  di
          almeno euro 250.000 nel caso tale societa' sia una start-up
          innovativa iscritta nella  sezione  speciale  del  registro
          delle  imprese  di  cui  all'articolo  25,  comma  8,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
              c) una donazione a  carattere  filantropico  di  almeno
          euro 1.000.000  a  sostegno  di  un  progetto  di  pubblico
          interesse, nei settori della cultura, istruzione,  gestione
          dell'immigrazione, ricerca scientifica,  recupero  di  beni
          culturali e paesaggistici e che: 
              1)  dimostrano  di  essere   titolari   e   beneficiari
          effettivi di un importo almeno pari a euro  2.000.000,  nel
          caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nei casi  di
          cui alla lettera b) e alla presente  lettera,  importo  che
          deve essere in ciascun caso disponibile e  trasferibile  in
          Italia; 
              2) presentano  una  dichiarazione  scritta  in  cui  si
          impegnano a utilizzare i fondi di  cui  al  numero  1)  per
          effettuare un investimento o una donazione filantropica che
          rispettino i criteri di cui alle lettere a)  e  b)  e  alla
          presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso  in
          Italia; 
              3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta
          rispetto ai fondi di cui al numero 1) e  in  misura  almeno
          superiore  al  livello  minimo  previsto  dalla  legge  per
          l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,  per
          il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli allegati 1, 2 e  2-bis  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016): 
              «Allegato 1 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 
              REGIONE ABRUZZO. 
              Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 
              1. Campotosto (AQ); 
              2. Capitignano (AQ); 
              3. Montereale (AQ); 
              4. Rocca Santa Maria (TE); 
              5. Valle Castellana (TE); 
              6. Cortino (TE); 
              7. Crognaleto (TE); 
              8. Montorio al Vomano (TE). 
              REGIONE LAZIO. 
              Sub ambito territoriale Monti Reatini: 
              9. Accumoli (RI); 
              10. Amatrice (RI); 
              11. Antrodoco (RI); 
              12. Borbona (RI); 
              13. Borgo Velino (RI); 
              14. Castel Sant'Angelo (RI); 
              15. Cittareale (RI); 
              16. Leonessa (RI); 
              17. Micigliano (RI); 
              18. Posta (RI). 
              REGIONE MARCHE. 
              Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 
              19. Amandola (FM); 
              20. Acquasanta Terme (AP); 
              21. Arquata del Tronto (AP); 
              22. Comunanza (AP); 
              23. Cossignano (AP); 
              24. Force (AP); 
              25. Montalto delle Marche (AP); 
              26. Montedinove (AP); 
              27. Montefortino (FM); 
              28. Montegallo (AP); 
              29. Montemonaco (AP); 
              30. Palmiano (AP); 
              31. Roccafluvione (AP); 
              32. Rotella (AP); 
              33. Venarotta (AP). 
              Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
              34. Acquacanina (MC); 
              35. Bolognola (MC); 
              36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 
              37. Cessapalombo (MC); 
              38. Fiastra (MC); 
              39. Fiordimonte (MC); 
              40. Gualdo (MC); 
              41. Penna San Giovanni (MC); 
              42. Pievebovigliana (MC); 
              43. Pieve Torina (MC); 
              44. San Ginesio (MC); 
              45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 
              46. Sarnano (MC); 
              47. Ussita (MC); 
              48. Visso (MC). 
              REGIONE UMBRIA. 
              Area Val Nerina: 
              49. Arrone (TR); 
              50. Cascia (PG); 
              51. Cerreto di Spoleto (PG); 
              52. Ferentillo (TR); 
              53. Montefranco (TR); 
              54. Monteleone di Spoleto (PG); 
              55. Norcia (PG); 
              56. Poggiodomo (PG); 
              57. Polino (TR); 
              58. Preci (PG); 
              59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 
              60. Scheggino (PG); 
              61. Sellano (PG); 
              62. Vallo di Nera (PG).» 
              «Allegato 2 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del  26  e  del  30
          ottobre 2016 
              REGIONE ABRUZZO: 
              1. Campli (TE); 
              2. Castelli (TE); 
              3. Civitella del Tronto (TE); 
              4. Torricella Sicura (TE); 
              5. Tossicia (TE); 
              6. Teramo. 
              REGIONE LAZIO: 
              7. Cantalice (RI); 
              8. Cittaducale (RI); 
              9. Poggio Bustone (RI); 
              10. Rieti; 
              11. Rivodutri (RI). 
              REGIONE MARCHE: 
              12. Apiro (MC); 
              13. Appignano del Tronto (AP); 
              14. Ascoli Piceno; 
              15. Belforte del Chienti (MC); 
              16. Belmonte Piceno (FM); 
              17. Caldarola (MC); 
              18. Camerino (MC); 
              19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 
              20. Castel di Lama (AP); 
              21. Castelraimondo (MC); 
              22. Castignano (AP); 
              23. Castorano (AP); 
              24. Cerreto D'esi (AN); 
              25. Cingoli (MC); 
              26. Colli del Tronto (AP); 
              27. Colmurano (MC); 
              28. Corridonia (MC); 
              29. Esanatoglia (MC); 
              30. Fabriano (AN); 
              31. Falerone (FM); 
              32. Fiuminata (MC); 
              33. Folignano (AP); 
              34. Gagliole (MC); 
              35. Loro Piceno (MC); 
              36. Macerata; 
              37. Maltignano (AP); 
              38. Massa Fermana (FM); 
              39. Matelica (MC); 
              40. Mogliano (MC); 
              41. Monsapietro Morico (FM); 
              42. Montappone (FM); 
              43. Monte Rinaldo (FM); 
              44. Monte San Martino (MC); 
              45. Monte Vidon Corrado (FM); 
              46. Montecavallo (MC); 
              47. Montefalcone Appennino (FM); 
              48. Montegiorgio (FM); 
              49. Monteleone (FM); 
              50. Montelparo (FM); 
              51. Muccia (MC); 
              52. Offida (AP); 
              53. Ortezzano (FM); 
              54. Petriolo (MC); 
              55. Pioraco (MC); 
              56. Poggio San Vicino (MC); 
              57. Pollenza (MC); 
              58. Ripe San Ginesio (MC); 
              59. San Severino Marche (MC); 
              60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 
              61. Sefro (MC); 
              62. Serrapetrona (MC); 
              63. Serravalle del Chienti (MC); 
              64. Servigliano (FM); 
              65. Smerillo (FM); 
              66. Tolentino (MC); 
              67. Treia (MC); 
              68. Urbisaglia (MC). 
              REGIONE UMBRIA: 
              69. Spoleto (PG).» 
              «Allegato 2-bis 
              Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 
              Regione Abruzzo: 
              1) Barete (AQ); 
              2) Cagnano Amiterno (AQ); 
              3) Pizzoli (AQ); 
              4) Farindola (PE); 
              5) Castelcastagna (TE); 
              6) Colledara (TE); 
              7) Isola del Gran Sasso (TE); 
              8) Pietracamela (TE); 
              9) Fano Adriano (TE).»