Art. 38 bis
Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli
accessori
1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli
accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up
che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di
promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e
degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto
contenuto artistico e creativo, e' prevista l'erogazione di
contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50
per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalita' di
presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri
per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita'
di erogazione dei contributi, alle modalita' di verifica, di
controllo e di rendicontazione delle spese nonche' alle cause di
decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si veda nei riferimenti normativi all'art. 25-bis.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.