Art. 38 ter Promozione del sistema delle societa' benefit 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021. 3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 376 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: «376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di societa', di seguito denominate «societa' benefit», che nell'esercizio di una attivita' economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o piu' finalita' di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. 377. Le finalita' di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della societa' benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attivita' sociale possa avere un impatto. Le finalita' possono essere perseguite da ciascuna delle societa' di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. 378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attivita' economica delle societa' benefit, di uno o piu' effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o piu' categorie di cui al comma 376; b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attivita' delle societa' di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e societa' civile; c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla societa' benefit in termini di beneficio comune; d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attivita' di beneficio comune. 379. La societa' benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalita' specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le societa' diverse dalle societa' benefit, qualora intendano perseguire anche finalita' di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di societa'; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La societa' benefit puo' introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Societa' benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. 380. La societa' benefit e' amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La societa' benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa' prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalita'. 381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 puo' costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli amministratori. 382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la societa' benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalita' e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la societa' intende perseguire nell'esercizio successivo. 383. La relazione annuale e' pubblicata nel sito internet della societa', qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. 384. La societa' benefit che non persegua le finalita' di beneficio comune e' soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicita' ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attivita', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.» - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. - Il riferimento al testo del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. - Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.