Art. 38 ter 
 
            Promozione del sistema delle societa' benefit 
 
  1.  Per  sostenere   il   rafforzamento,   nell'intero   territorio
nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1,
commi 376 e seguenti, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
riconosciuto un contributo sotto forma  di  credito  d'imposta  nella
misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in
societa' benefit, sostenuti a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre
2020. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  fino  all'esaurimento
dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite  di
spesa. 
  2.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»,  al  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della  pesca   e   dell'acquacoltura.   Il   credito   d'imposta   e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021. 
  3.  Per  la  promozione  delle  societa'  benefit  nel   territorio
nazionale, nello stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione  di  3  milioni  di
euro per  l'anno  2020.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  sono  definiti  le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo,  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 7  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  376  e  seguenti
          dell'articolo 1 della citata legge  28  dicembre  2015,  n.
          208: 
              «376. Le disposizioni previste dai commi  dal  presente
          al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e
          favorire la diffusione di societa', di  seguito  denominate
          «societa' benefit», che  nell'esercizio  di  una  attivita'
          economica,  oltre  allo  scopo  di  dividerne  gli   utili,
          perseguono una o  piu'  finalita'  di  beneficio  comune  e
          operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
          confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni
          ed attivita' culturali e sociali, enti  e  associazioni  ed
          altri portatori di interesse. 
              377. Le finalita' di cui al  comma  376  sono  indicate
          specificatamente  nell'oggetto   sociale   della   societa'
          benefit e sono perseguite mediante una  gestione  volta  al
          bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di
          coloro  sui  quali  l'attivita'  sociale  possa  avere   un
          impatto. Le finalita' possono essere perseguite da ciascuna
          delle societa' di cui al libro V, titoli V e VI, del codice
          civile, nel rispetto della relativa disciplina. 
              378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382,  si  intende
          per: 
              a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio
          dell'attivita' economica delle societa' benefit, di  uno  o
          piu'  effetti  positivi,  o  la  riduzione  degli   effetti
          negativi, su una o piu' categorie di cui al comma 376; 
              b) «altri portatori di  interesse»:  il  soggetto  o  i
          gruppi    di    soggetti    coinvolti,    direttamente    o
          indirettamente, dall'attivita' delle  societa'  di  cui  al
          comma   376,   quali   lavoratori,   clienti,    fornitori,
          finanziatori,   creditori,   pubblica   amministrazione   e
          societa' civile; 
              c)  «standard  di  valutazione  esterno»:  modalita'  e
          criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente  legge,
          che  devono  essere  necessariamente  utilizzati   per   la
          valutazione dell'impatto generato dalla societa' benefit in
          termini di beneficio comune; 
              d)   «aree   di   valutazione»:   ambiti    settoriali,
          identificati nell'allegato 5 annesso alla  presente  legge,
          che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione
          dell'attivita' di beneficio comune. 
              379.  La  societa'  benefit,  fermo   restando   quanto
          previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito  del
          proprio  oggetto  sociale,  le  finalita'   specifiche   di
          beneficio  comune  che  intende  perseguire.  Le   societa'
          diverse   dalle   societa'   benefit,   qualora   intendano
          perseguire anche finalita' di beneficio comune, sono tenute
          a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel  rispetto
          delle  disposizioni  che  regolano  le  modificazioni   del
          contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun  tipo
          di  societa';  le  suddette  modifiche   sono   depositate,
          iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto  previsto  per
          ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300  e  2436
          del codice civile. La  societa'  benefit  puo'  introdurre,
          accanto alla denominazione sociale,  le  parole:  «Societa'
          benefit»  o  l'abbreviazione:  «SB»   e   utilizzare   tale
          denominazione nei titoli  emessi,  nella  documentazione  e
          nelle comunicazioni verso terzi. 
              380. La societa' benefit e'  amministrata  in  modo  da
          bilanciare l'interesse dei  soci,  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  beneficio  comune  e  gli  interessi   delle
          categorie indicate nel comma 376,  conformemente  a  quanto
          previsto dallo statuto. La societa' benefit,  fermo  quanto
          disposto dalla  disciplina  di  ciascun  tipo  di  societa'
          prevista dal codice  civile,  individua  il  soggetto  o  i
          soggetti responsabili a cui  affidare  funzioni  e  compiti
          volti al perseguimento delle suddette finalita'. 
              381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma  380
          puo'  costituire  inadempimento  dei  doveri  imposti  agli
          amministratori dalla legge e  dallo  statuto.  In  caso  di
          inadempimento degli  obblighi  di  cui  al  comma  380,  si
          applica quanto disposto dal codice civile  in  relazione  a
          ciascun tipo di societa' in tema di  responsabilita'  degli
          amministratori. 
              382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la  societa'
          benefit redige annualmente  una  relazione  concernente  il
          perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio
          societario e che include: 
              a) la  descrizione  degli  obiettivi  specifici,  delle
          modalita' e delle azioni attuati dagli  amministratori  per
          il perseguimento delle  finalita'  di  beneficio  comune  e
          delle  eventuali  circostanze  che  lo  hanno  impedito   o
          rallentato; 
              b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando  lo
          standard  di  valutazione   esterno   con   caratteristiche
          descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che
          comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato
          5 annesso alla presente legge; 
              c) una sezione  dedicata  alla  descrizione  dei  nuovi
          obiettivi che la societa' intende perseguire nell'esercizio
          successivo. 
              383.  La  relazione  annuale  e'  pubblicata  nel  sito
          internet della societa', qualora esistente.  A  tutela  dei
          soggetti  beneficiari,   taluni   dati   finanziari   della
          relazione possono essere omessi. 
              384. La societa' benefit che non persegua le  finalita'
          di beneficio comune e' soggetta alle disposizioni di cui al
          decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145,  in  materia  di
          pubblicita' ingannevole e alle disposizioni del codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206. L'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato
          svolge i relativi compiti e  attivita',  nei  limiti  delle
          risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico
          dei soggetti vigilati.» 
                
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
                
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
                
              - Il riferimento  al  testo  del  regolamento  (UE)  n.
          717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 26. 
                
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 26. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.