Art. 38 ter
Promozione del sistema delle societa' benefit
1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio
nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1,
commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella
misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in
societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre
2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento
dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di
spesa.
2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e'
utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.
3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio
nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di
euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le
modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 376 e seguenti
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
«376. Le disposizioni previste dai commi dal presente
al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e
favorire la diffusione di societa', di seguito denominate
«societa' benefit», che nell'esercizio di una attivita'
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili,
perseguono una o piu' finalita' di beneficio comune e
operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni
ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse.
377. Le finalita' di cui al comma 376 sono indicate
specificatamente nell'oggetto sociale della societa'
benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al
bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di
coloro sui quali l'attivita' sociale possa avere un
impatto. Le finalita' possono essere perseguite da ciascuna
delle societa' di cui al libro V, titoli V e VI, del codice
civile, nel rispetto della relativa disciplina.
378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende
per:
a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio
dell'attivita' economica delle societa' benefit, di uno o
piu' effetti positivi, o la riduzione degli effetti
negativi, su una o piu' categorie di cui al comma 376;
b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i
gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, dall'attivita' delle societa' di cui al
comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e
societa' civile;
c) «standard di valutazione esterno»: modalita' e
criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge,
che devono essere necessariamente utilizzati per la
valutazione dell'impatto generato dalla societa' benefit in
termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali,
identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge,
che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione
dell'attivita' di beneficio comune.
379. La societa' benefit, fermo restando quanto
previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del
proprio oggetto sociale, le finalita' specifiche di
beneficio comune che intende perseguire. Le societa'
diverse dalle societa' benefit, qualora intendano
perseguire anche finalita' di beneficio comune, sono tenute
a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto
delle disposizioni che regolano le modificazioni del
contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo
di societa'; le suddette modifiche sono depositate,
iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di societa' dagli articoli 2252, 2300 e 2436
del codice civile. La societa' benefit puo' introdurre,
accanto alla denominazione sociale, le parole: «Societa'
benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e
nelle comunicazioni verso terzi.
380. La societa' benefit e' amministrata in modo da
bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle
finalita' di beneficio comune e gli interessi delle
categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto
previsto dallo statuto. La societa' benefit, fermo quanto
disposto dalla disciplina di ciascun tipo di societa'
prevista dal codice civile, individua il soggetto o i
soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti
volti al perseguimento delle suddette finalita'.
381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380
puo' costituire inadempimento dei doveri imposti agli
amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di
inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si
applica quanto disposto dal codice civile in relazione a
ciascun tipo di societa' in tema di responsabilita' degli
amministratori.
382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la societa'
benefit redige annualmente una relazione concernente il
perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio
societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle
modalita' e delle azioni attuati dagli amministratori per
il perseguimento delle finalita' di beneficio comune e
delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o
rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo
standard di valutazione esterno con caratteristiche
descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che
comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato
5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi
obiettivi che la societa' intende perseguire nell'esercizio
successivo.
383. La relazione annuale e' pubblicata nel sito
internet della societa', qualora esistente. A tutela dei
soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della
relazione possono essere omessi.
384. La societa' benefit che non persegua le finalita'
di beneficio comune e' soggetta alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di
pubblicita' ingannevole e alle disposizioni del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
svolge i relativi compiti e attivita', nei limiti delle
risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico
dei soggetti vigilati.»
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 26.
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 26.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.