Art. 39 
 
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di  impresa  e
                     per la politica industriale 
 
  1. Al fine di potenziare e rendere  piu'  efficace  l'attivita'  di
elaborazione delle politiche  industriali  dei  settori  maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite  di  spesa  di  euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di  consulenti  ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa  mediante
avviso pubblico, specializzati in materia  di  politica  industriale,
nel numero massimo di dieci  unita'  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di  esperti  di
politica industriale di cui all'articolo  3  della  legge  11  maggio
1999, n. 140. 
  2. All'articolo 3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140,  comma  1,
primo periodo, le parole:  «,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti,» sono soppresse. 
  3. All'articolo 1, comma 852, della  legge  27  dicembre  2006,  n.
296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di  300.000  euro»  sono
inserite le seguenti: «destinata, nella misura non  superiore  al  40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di  amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270  e
al  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,». 
  4. Al fine di potenziare le attivita' di  prevenzione  e  soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021  e  2022  il  Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel  limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una  selezione  comparativa  mediante  avviso  pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di  imprese,
nel numero massimo di dieci  unita'  per  ciascun  anno  del  periodo
considerato  da  destinare  a  supporto  della   struttura   di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro  800.000  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
  5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e'  assegnata  la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per  la  costituzione  di  nuove  imprese,
nelle  forme  di  societa'  o  societa'  cooperativa,  da  parte   di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti  da  imprese  in  crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa'  cooperative  che
gestiscono aziende confiscate  alla  criminalita'  organizzata  e  di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli  di  occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del  3  gennaio  2015,
nei limiti dello stanziamento di cui  al  presente  periodo.  Per  le
medesime  ragioni  di  cui  al  primo  periodo,  gli  enti   di   cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, possono continuare  a  concedere  i  finanziamenti  ivi
indicati, a  condizioni  piu'  favorevoli  di  quelle  esistenti  sul
mercato, fino al volume complessivo di  30  milioni  di  euro  e  per
importi  unitari  non   superiori   a   40.000   euro   per   ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del  comma  6  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  11
          maggio  1999,  n.  140  (Norme  in  materia  di   attivita'
          produttive), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale. 
              1. Per lo svolgimento di funzioni di  elaborazione,  di
          analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato  e'   autorizzato   ad   avvalersi   della
          collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
          appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per  la
          politica industriale, dotato della necessaria struttura  di
          supporto e disciplinato  con  apposito  decreto,  anche  in
          attuazione dei  criteri  direttivi  e  di  quanto  disposto
          dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 ,  ferma
          restando    la    dotazione    organica    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato.  L'onere
          relativo, comprensivo di  quello  di  cui  all'articolo  2,
          comma 3, lettera f), e'  determinato  in  lire  6  miliardi
          annue a decorrere dal 1999.» 
              - Si riporta il testo del  comma  852  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
          contrastare  il  declino  dell'apparato  produttivo   anche
          mediante  salvaguardia  e  consolidamento  di  attivita'  e
          livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
          di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  che  versino  in  crisi
          economico-finanziaria,   istituisce,   d'intesa   con    il
          Ministero  del   lavoro   e   della   previdenza   sociale,
          un'apposita  struttura  e  prevede  forme  di  cooperazione
          interorganica fra i due  Ministeri,  anche  modificando  il
          proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
          attivita' ricognitive e di monitoraggio,  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.   Tale
          struttura  opera  in  collaborazione  con   le   competenti
          Commissioni parlamentari, nonche' con le  regioni  nel  cui
          ambito si  verificano  le  situazioni  di  crisi  d'impresa
          oggetto d'intervento. I parlamentari eletti  nei  territori
          nel  cui  ambito  si  verificano  le  situazioni  di  crisi
          d'impresa oggetto d'intervento possono  essere  invitati  a
          partecipare ai lavori della struttura. La struttura di  cui
          ai  periodi  precedenti  garantisce  la  pubblicita'  e  la
          trasparenza dei  propri  lavori,  anche  attraverso  idonee
          strumentazioni informatiche. A tal fine e'  autorizzata  la
          spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
          al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di  supporto
          finalizzate alla trattazione di  tematiche  concernenti  le
          procedure  di  amministrazione  straordinaria  di  cui   al
          decreto  legislativo  8  luglio   1999,   n.   270   e   al
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  a
          decorrere  dall'anno  2007,  cui   si   provvede   mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          3 della legge 11 maggio  1999,  n.  140.  Con  il  medesimo
          provvedimento si provvede, anche mediante soppressione,  al
          riordino degli  organismi  esistenti  presso  il  Ministero
          dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
          attivita' industriali e delle crisi di impresa.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   23   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile 
              1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire  la
          crescita sostenibile e la creazione  di  nuova  occupazione
          nel rispetto delle contestuali  esigenze  di  rigore  nella
          finanza pubblica e di equita'  sociale,  in  un  quadro  di
          sviluppo  di  nuova  imprenditorialita',  con   particolare
          riguardo al sostegno alla piccola  e  media  impresa  e  di
          progressivo riequilibrio socio-economico, di genere  e  fra
          le diverse aree territoriali del Paese. 
              2. Il Fondo speciale rotativo di  cui  all'articolo  14
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  istituito  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico assume la  denominazione
          di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito  Fondo).
          Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e  priorita'
          periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto   dei   vincoli
          derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
          finanziamento di programmi  e  interventi  con  un  impatto
          significativo  in  ambito  nazionale  sulla  competitivita'
          dell'apparato produttivo,  con  particolare  riguardo  alle
          seguenti finalita': 
              a) la promozione di progetti  di  ricerca,  sviluppo  e
          innovazione di rilevanza strategica per il  rilancio  della
          competitivita' del sistema  produttivo,  anche  tramite  il
          consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e
          sviluppo delle imprese; 
              b) il rafforzamento  della  struttura  produttiva,  [in
          particolare del Mezzogiorno,]  il  riutilizzo  di  impianti
          produttivi e il rilancio di aree che versano in  situazioni
          di  crisi  complessa  di  rilevanza  nazionale  tramite  la
          sottoscrizione di accordi di programma; 
              c) la promozione della  presenza  internazionale  delle
          imprese e l'attrazione di investimenti  dall'estero,  anche
          in raccordo con le azioni che saranno attivate  dall'ICE  -
          Agenzia     per     la     promozione     all'estero      e
          l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
              c-bis) interventi in favore  di  imprese  in  crisi  di
          grande dimensione. 
              c-bis) la  definizione  e  l'attuazione  dei  piani  di
          valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate  alla
          criminalita' organizzata. 
              3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
          2, con decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  nel  rispetto   degli
          equilibri  di  finanza  pubblica,   sono   individuate   le
          priorita', le  forme  e  le  intensita'  massime  di  aiuto
          concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a  quanto
          previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  31  marzo
          1998,  n.  123  ad  eccezione  del  credito  d'imposta.  Le
          predette misure sono attivate con  bandi  ovvero  direttive
          del Ministro dello sviluppo economico,  che  individuano  i
          termini, le  modalita'  e  le  procedure,  anche  in  forma
          automatizzata,  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
          agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
          dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposita  convenzione,  di  societa'  in  house  ovvero  di
          societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari   requisiti
          tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
          un'apposita gara, secondo le modalita' e  le  procedure  di
          cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Agli
          oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di  cui  al
          presente comma si applica quanto previsto dall'articolo  3,
          comma 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  123  e
          dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
          n. 78, convertito con  modificazioni  con  legge  3  agosto
          2009, n. 102. 
              3 -bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo  possono
          essere periodicamente aggiornati con la medesima  procedura
          di  cui  al   comma   3   sulla   base   del   monitoraggio
          dell'andamento   degli   incentivi   relativi   agli   anni
          precedenti. 
              3-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  lettera
          c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore  di
          imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
          23 dicembre 2003, n. 347,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  18  febbraio  2004,  n.  39,  che  presentano
          rilevanti   difficolta'   finanziarie   ai    fini    della
          continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
          dei livelli occupazionali.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono stabiliti, nel  rispetto  della
          disciplina comunitaria sugli aiuti di  Stato,  modalita'  e
          criteri per  la  concessione,  erogazione  e  rimborso  dei
          predetti finanziamenti. L'erogazione  puo'  avvenire  anche
          mediante anticipazioni di  tesoreria  da  estinguere  entro
          l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo. 
              4. Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due
          distinte contabilita'  speciali  gia'  intestate  al  Fondo
          medesimo esclusivamente per l'erogazione  di  finanziamenti
          agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
          di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea  o
          dalle regioni, ferma  restando  la  gestione  ordinaria  in
          bilancio per  gli  altri  interventi.  Per  ciascuna  delle
          finalita' indicate al  comma  2  e'  istituita  un'apposita
          sezione nell'ambito del Fondo. 
              [5. Il  comitato  tecnico  previsto  dall'articolo  16,
          comma 2 della legge 17 febbraio  1982,  n.  46  continua  a
          svolgere  le  proprie  funzioni,  sino  alla  data  del  31
          dicembre 2015, per le attivita' e  i  procedimenti  avviati
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  che
          continuano  ad   essere   disciplinati   dalle   pertinenti
          disposizioni attuative della medesima legge.] 
              6. I finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sul
          Fondo  possono  essere  assistiti  da  garanzie   reali   e
          personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
          per le anticipazioni dei contributi. 
              7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge  sono  abrogate  le  disposizioni  di   legge
          indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 11 del presente articolo. 
              8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
          nonche' le somme restituite o non erogate alle  imprese,  a
          seguito dei provvedimenti di revoca e  di  rideterminazione
          delle agevolazioni concesse  ai  sensi  delle  disposizioni
          abrogate  ai  sensi  del  precedente  comma,   cosi'   come
          accertate  con  decreto   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere   riassegnate   nel   medesimo   importo   alla
          contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
          di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
          accertate al netto delle risorse necessarie per far  fronte
          agli impegni gia' assunti e per  garantire  la  definizione
          dei procedimenti di cui al comma 11. 
              9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
          sensi  del  comma  7,  le  disponibilita'  esistenti  sulle
          contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
          sviluppo  economico  e   presso   l'apposita   contabilita'
          istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
          degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203,  lettera
          f) della legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          nel   medesimo   importo,   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, su richiesta  del  Ministero
          dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello  stato
          di previsione dello  stesso  Ministero  per  la  successiva
          assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
          per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
          disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
          necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti  e  per
          garantire  la  definizione  dei  procedimenti  di  cui   al
          successivo comma  11.  Le  predette  contabilita'  speciali
          continuano ad operare fino al  completamento  dei  relativi
          interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
          derivanti dalle programmazioni comunitarie  gia'  approvate
          dalla UE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              10. Al fine di garantire la prosecuzione  delle  azioni
          volte a promuovere la coesione e il riequilibrio  economico
          e sociale tra le diverse aree del Paese, le  disponibilita'
          accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e  9  del
          presente articolo, rivenienti da  contabilita'  speciali  o
          capitoli di bilancio relativi a misure di  aiuto  destinate
          alle  aree  sottoutilizzate  sono  utilizzate  secondo   il
          vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              11. I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  sono
          disciplinati, ai fini della concessione  e  dell'erogazione
          delle agevolazioni e comunque fino alla  loro  definizione,
          dalle disposizioni delle leggi  di  cui  all'Allegato  1  e
          dalle  norme  di  semplificazione   recate   dal   presente
          decreto-legge. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              - Il testo del comma 7  dell'articolo  112  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
          nei riferimenti normativi all'art. 31-bis. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.