Art. 39
Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e
potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e
per la politica industriale
1. Al fine di potenziare e rendere piu' efficace l'attivita' di
elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente
colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico
puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro
300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed
esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante
avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di
politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio
1999, n. 140.
2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1,
primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari
competenti,» sono soppresse.
3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono
inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40
per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla
trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione
straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e
al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,».
4. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro
dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite
di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati
all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico,
specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese,
nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo
considerato da destinare a supporto della struttura di cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la
somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione
di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese,
nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di
lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,
nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che
gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di
cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione,
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015,
nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le
medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui
all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi
indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul
mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per
importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun
finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11
maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attivita'
produttive), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale.
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di
analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad avvalersi della
collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2,
comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi
annue a decorrere dal 1999.»
- Si riporta il testo del comma 852 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di
contrastare il declino dell'apparato produttivo anche
mediante salvaguardia e consolidamento di attivita' e
livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il
proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le
attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale
struttura opera in collaborazione con le competenti
Commissioni parlamentari, nonche' con le regioni nel cui
ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa
oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori
nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi
d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a
partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui
ai periodi precedenti garantisce la pubblicita' e la
trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee
strumentazioni informatiche. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore
al 40 per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto
finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le
procedure di amministrazione straordinaria di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, a
decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al
riordino degli organismi esistenti presso il Ministero
dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle
attivita' industriali e delle crisi di impresa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23 Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, [in
particolare del Mezzogiorno,] il riutilizzo di impianti
produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione.
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3 -bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
[5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16,
comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a
svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31
dicembre 2015, per le attivita' e i procedimenti avviati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, che
continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge.]
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Il testo del comma 7 dell'articolo 112 del citato
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 31-bis.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.