Art. 40
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del
servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il
periodo di emergenza da COVID-19
1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6
maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di
distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed
in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del
mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria
pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti,
puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro
per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di
lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi
di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in
autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla
raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e
di ristorazione.
3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico
su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al
comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra
le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di
presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione
del contributo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei
distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle
piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi con le
modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- La Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata
nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 18 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600:
«Art. 18 (Contabilita' semplificata per le imprese
minori)
1. - 9. Omissis
10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori,
di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audio-videomagnetici, e per i distributori di carburante,
ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi percepiti si
assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei
predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio,
valori bollati e postali, marche assicurative e valori
similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti
spettanti ai rivenditori.
Omissis.»