Art. 42
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la
difesa ed il sostegno dell'innovazione
1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione,
crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e
della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di
euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'
di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le
imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare
riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di
progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei
limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del
medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento,
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta
di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti
innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione
dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e
formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle
start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il
Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di
natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia
di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di
affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al
presente comma.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA-Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in
materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita
convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2020.
5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'
autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di
seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza
del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione
Enea Tech e' approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e
dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12
milioni di euro per l'anno 2020.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse
assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti
di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi
propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni
immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e
indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti
finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di
sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento
tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle
stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di
organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari
a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265.
Riferimenti normativi
- Il testo dell'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 38.
- Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 33 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 38.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 5. Oneri di motivazione analitica
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una
societa' o l'acquisto di una partecipazione, anche
attraverso aumento di capitale, avvenga in conformita' a
espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di
costituzione di una societa' a partecipazione pubblica,
anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di
partecipazioni, anche indirette, da parte di
amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite deve
essere analiticamente motivato con riferimento alla
necessita' della societa' per il perseguimento delle
finalita' istituzionali di cui all'articolo 4,
evidenziando, altresi', le ragioni e le finalita' che
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
economica e della sostenibilita' finanziaria nonche' di
gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
motivazione deve anche dare conto della compatibilita'
della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e
di economicita' dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con le
norme dei trattati europei e, in particolare, con la
disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto
deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo
modalita' da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di
costituzione della societa' o di acquisizione della
partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a
fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, che puo' esercitare i poteri di cui
all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali
sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo;
per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
loro enti strumentali, delle universita' o delle altre
istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella
regione, e' competente la Sezione regionale di controllo;
per gli atti degli enti assoggettati a controllo della
Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
e' competente la Sezione del controllo sugli enti
medesimi.»