Art. 42 
 
Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per  la
               difesa ed il sostegno dell'innovazione 
 
  1. Al fine di sostenere e accelerare  i  processi  di  innovazione,
crescita e ripartenza  duratura  del  sistema  produttivo  nazionale,
rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia  e
della ricerca applicata, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per
il trasferimento tecnologico», con una dotazione di  500  milioni  di
euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con  le  modalita'
di  cui  al  comma  3,  di  iniziative  e  investimenti  utili   alla
valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca  presso  le
imprese  operanti   sul   territorio   nazionale,   con   particolare
riferimento alle start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI  innovative  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  2. Le iniziative di cui  al  comma  1  sono  volte  a  favorire  la
collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione  di
progetti  di  innovazione  e  spin-off   e   possono   prevedere   lo
svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma  4,  nei
limiti delle risorse  stanziate  ai  sensi  dell'ultimo  periodo  del
medesimo  comma,  di  attivita'  di   progettazione,   coordinamento,
promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta
di  soluzioni  tecnologicamente   avanzate,   processi   o   prodotti
innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture  e  diffusione
dei risultati della  ricerca,  di  consulenza  tecnico-scientifica  e
formazione,  nonche'  attivita'  di  supporto  alla  crescita   delle
start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 
  3. Al fine di sostenere  le  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del
fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso  la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di
natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in  materia
di aiuti di Stato ovvero delle vigenti  disposizioni  in  materia  di
affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra
amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro   60   giorni
dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati  i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  la
partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al
presente comma. 
  4. Per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  2  e  3  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale   dell'ENEA-Agenzia
nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia   e   lo   sviluppo
sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa  gia'  attribuite  in
materia di trasferimento  tecnologico,  previa  stipula  di  apposita
convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per l'anno 2020. 
  5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'
autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di
seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla  vigilanza
del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto  della  Fondazione
Enea Tech e'  approvato,  su  proposta  dell'ENEA,  con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico.  Ai  fini  dell'istituzione   e
dell'operativita' della Fondazione e'  autorizzata  la  spesa  di  12
milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Il patrimonio  della  Fondazione  e'  costituito  dalle  risorse
assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da  apporti
di soggetti pubblici e privati. Le attivita',  oltre  che  dai  mezzi
propri, sono costituite da contributi di  enti  pubblici  e  privati.
Alla fondazione possono, inoltre, esser  concessi  in  comodato  beni
immobili facenti parte del demanio e  del  patrimonio  disponibile  e
indisponibile  dello  Stato.  La  Fondazione  promuove   investimenti
finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle  iniziative  di
sostegno  in  materia  di  ricerca   e   sviluppo   e   trasferimento
tecnologico,  favorendo  la  partecipazione  anche  finanziaria  alle
stesse da parte di  imprese,  fondi  istituzionali  o  privati  e  di
organismi e  enti  pubblici,  inclusi  quelli  territoriali,  nonche'
attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni  di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo
5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo,  pari
a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  25  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 38. 
              - Il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio
          2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2015, n. 33 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 38. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 5. Oneri di motivazione analitica 
              1. A eccezione dei casi in cui la costituzione  di  una
          societa'  o  l'acquisto  di   una   partecipazione,   anche
          attraverso aumento di capitale, avvenga  in  conformita'  a
          espresse previsioni  legislative,  l'atto  deliberativo  di
          costituzione di una  societa'  a  partecipazione  pubblica,
          anche nei casi di cui all'articolo 17,  o  di  acquisto  di
          partecipazioni,    anche    indirette,    da    parte    di
          amministrazioni pubbliche in societa' gia' costituite  deve
          essere  analiticamente  motivato   con   riferimento   alla
          necessita'  della  societa'  per  il  perseguimento   delle
          finalita'   istituzionali   di    cui    all'articolo    4,
          evidenziando, altresi',  le  ragioni  e  le  finalita'  che
          giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza
          economica e della  sostenibilita'  finanziaria  nonche'  di
          gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La
          motivazione deve  anche  dare  conto  della  compatibilita'
          della scelta con i principi di efficienza, di  efficacia  e
          di economicita' dell'azione amministrativa. 
              2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della
          compatibilita' dell'intervento finanziario previsto con  le
          norme dei  trattati  europei  e,  in  particolare,  con  la
          disciplina europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle
          imprese. Gli enti locali sottopongono  lo  schema  di  atto
          deliberativo a forme  di  consultazione  pubblica,  secondo
          modalita' da essi stessi disciplinate. 
              3.  L'amministrazione  invia  l'atto  deliberativo   di
          costituzione  della  societa'  o  di   acquisizione   della
          partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti,  a
          fini conoscitivi, e all'Autorita' garante della concorrenza
          e  del  mercato,  che  puo'  esercitare  i  poteri  di  cui
          all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti
          delle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  nazionali
          sono competenti le Sezioni Riunite in  sede  di  controllo;
          per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonche' dei
          loro enti strumentali,  delle  universita'  o  delle  altre
          istituzioni  pubbliche  di  autonomia  aventi  sede   nella
          regione, e' competente la Sezione regionale  di  controllo;
          per gli atti degli  enti  assoggettati  a  controllo  della
          Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259,
          e'  competente  la  Sezione  del   controllo   sugli   enti
          medesimi.»