Art. 42 bis
Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito
energetico
1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale
funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di
energia e di clima:
a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono
inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;
2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica»;
3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:
«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di
qualificazione di sistemi e tecnologie»;
b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 32 Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale
1. Al fine di corrispondere all'esigenza di garantire
uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 attraverso la
promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con
propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo
sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti
rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficacia energetica al fine di
contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito industriale e
di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei poli
di innovazione finalizzati alla realizzazione dei progetti
di cui al punto 1);
iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico a favore di enti pubblici.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 38 del
citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dalla presente legge:
«Articolo 38 Disposizioni finanziarie
1. - 3. Omissis
4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'articolo
32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, al
netto di quanto complessivamente necessario per assicurare
il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d),
possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017,
alle attivita' di cui alla lettera b), del comma 1,
dell'articolo 32, del predetto decreto legislativo n. 28
del 2011, con le modalita' ivi indicate.
Omissis.»