Art. 43
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa
1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione
di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un numero
di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di
difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Fondo opera,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui
al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C
19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonche'
attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli
occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle
politiche attive e passive del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo,
notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni
relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli
impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse
all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare
un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori
stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di
acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte
degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e
sullo sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, e' abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 185-bis del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273):
«Art. 185-bis. Registro speciale dei marchi storici di
interesse nazionale
1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi, il registro speciale dei marchi storici come
definiti dall'articolo 11-ter.
2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici
e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario
esclusivo del marchio.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 Regolamenti
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
[ e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.]
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 31 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31
1. Omissis
2. Per le medesime finalita' di cui al presente
articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al
finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei
marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie
o licenziatarie del marchio storico possono accedere alla
garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto col Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita',
le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.
Omissis.»