Art. 43 
 
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione
                      dell'attivita' d'impresa 
 
  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e
la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una  dotazione  di  100
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e  alla  ristrutturazione
di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte
nel registro di cui  all'art.  185-bis  del  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un  numero
di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino  in  uno  stato  di
difficolta' economico-finanziaria come  individuate  sulla  base  dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo,  il  Fondo  opera,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel
capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui
al comma 2, effettuati a  condizioni  di  mercato,  nel  rispetto  di
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea  2014/C
19/04,  recante  orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato  destinati   a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio  nonche'
attraverso  misure  di   sostegno   al   mantenimento   dei   livelli
occupazionali, in  coordinamento  con  gli  strumenti  vigenti  sulle
politiche attive e passive del lavoro. 
  4. Le imprese che versano nella  condizione  di  cui  al  comma  2,
qualora intendano avvalersi del Fondo di cui  al  presente  articolo,
notificano al Ministero  dello  sviluppo  economico  le  informazioni
relative a: 
    a) le azioni che  intendono  porre  in  essere  per  ridurre  gli
impatti occupazionali, ad esempio  attraverso  incentivi  all'uscita,
prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o
del gruppo di appartenenza dell'impresa; 
    b)  le   imprese   che   abbiano   gia'   manifestato   interesse
all'acquisizione della societa' o  alla  prosecuzione  dell'attivita'
d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per  trovare
un possibile acquirente, anche  mediante  attrazione  di  investitori
stranieri; 
    c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di
acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da  parte
degli stessi. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del
Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel
rispetto di quanto previsto dal presente  articolo,  dando  priorita'
alle domande che impattano maggiormente sui profili  occupazionali  e
sullo sviluppo del sistema produttivo. 
  6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.
30, e' abrogato. Il primo periodo  dell'articolo  31,  comma  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato. 
  7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 6; quanto  a  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 185-bis del decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002, n. 273): 
              «Art. 185-bis. Registro speciale dei marchi storici  di
          interesse nazionale 
              1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano  brevetti  e
          marchi,  il  registro  speciale  dei  marchi  storici  come
          definiti dall'articolo 11-ter. 
              2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici
          e' effettuata su istanza del titolare o  del  licenziatario
          esclusivo del marchio.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 17 Regolamenti 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              [ e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli   accordi
          sindacali.] 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.» 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 31  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni  di  crisi),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 31 
              1. Omissis 
              2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo,  relativamente  alle  operazioni  finalizzate  al
          finanziamento di progetti di valorizzazione  economica  dei
          marchi storici di interesse nazionale, le PMI  proprietarie
          o licenziatarie del marchio storico possono  accedere  alla
          garanzia del Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  di  concerto   col   Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita',
          le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia. 
              Omissis.»