Art. 44
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di
un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che
nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di
anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e'
parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente
tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |2.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |1.500 |
+---------------+---------------------+
b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
1.000 euro:
=======================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+===============+=====================+
|0-20 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|21-60 |1.000 |
+---------------+---------------------+
|61-110 |750 |
+---------------+---------------------+
1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni di
CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello
previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione
e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della
casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto
dell'imposta sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i
contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il
contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente
articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034,
1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da
Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato
omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione,
contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2
comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1
rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per
l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,
del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1041 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.»
- Si riporta il testo dei commi da 1031 a 1038
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n.
145:
«1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:
===========================================
| CO2g/km | Contributo (euro) |
+=================+=======================+
| 0-20 | 6.000 |
+-----------------+-----------------------+
| 21-60 | 2.500 |
+-----------------+-----------------------+
b) in assenza della rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro
4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2g/km
Contributo (euro)
0-20
4.000
21-60
1.500
1032. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve
essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto
utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti
familiari.
1033. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla
rottamazione e sono indicate le misure dello sconto
praticato e del contributo statale di cui al comma 1031.
1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non
riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato
per la demolizione e di provvedere direttamente alla
richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello
telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
1035. Ai fini di quanto disposto dal comma 1034, il
venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta
appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case
costruttrici al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi
in circolazione.
1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto
all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri incentivi
di carattere nazionale.
1037. Le imprese costruttrici o importatrici del
veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano tale importo quale credito
d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate.
1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano copia della
fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.