Art. 44 
 
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni
                             di Co2 g/km 
 
  1. Il Fondo di cui all'articolo  1,  comma  1041,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  1031,
della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  alle  persone  fisiche  e
giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre
2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo  nuovo  di  fabbrica
sono riconosciuti i seguenti contributi: 
    a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale  rottamazione  di
un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010  o  che
nel periodo di vigenza  dell'agevolazione  superi  i  dieci  anni  di
anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo  statale  e'
parametrato al numero di  grammi  (g)  di  anidride  carbonica  (CO2)
emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui  alla  seguente
tabella ed  e'  riconosciuto  a  condizione  che  sia  praticato  dal
venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: 
      
 
               =======================================
               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |
               +===============+=====================+
               |0-20           |2.000                |
               +---------------+---------------------+
               |21-60          |2.000                |
               +---------------+---------------------+
               |61-110         |1.500                |
               +---------------+---------------------+
 
  b) per l'acquisto di un veicolo  in  assenza  di  rottamazione,  il
contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km
secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a
condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad  almeno
1.000 euro: 
    
 
               =======================================
               |    CO2g/km    |  Contributo (euro)  |
               +===============+=====================+
               |0-20           |1.000                |
               +---------------+---------------------+
               |21-60          |1.000                |
               +---------------+---------------------+
               |61-110         |750                  |
               +---------------+---------------------+
 
  1-ter. I contributi di cui al  comma  1-bis  sono  riconosciuti  ai
veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni  di
CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi  un  prezzo  inferiore  a  quello
previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano
omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione
e abbiano un prezzo risultante dal  listino  prezzi  ufficiale  della
casa automobilistica produttrice inferiore a  40.000  euro  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  1-quater.  Qualora  il  veicolo  acquistato  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui ai commi 1-bis e  1-ter  del  presente  articolo,  i
contributi di cui al  citato  comma  1-bis  sono  cumulabili  con  il
contributo di cui al  comma  1031  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145. 
  1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis  del  presente
articolo si applicano le disposizioni dei  commi  1032,  1033,  1034,
1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145. 
  1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1°  luglio  2020  e  il  31
dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato  nelle  classi  da
Euro 0 a  Euro  3  con  contestuale  acquisto  di  un  veicolo  usato
omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2
inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute  al  pagamento  del  60  per
cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato. 
  1-septies. Le persone fisiche che consegnano per  la  rottamazione,
contestualmente all'acquisto di  un  veicolo  con  emissioni  di  CO2
comprese tra 0 e  110  g/km,  un  secondo  veicolo  di  categoria  M1
rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo  1  della
legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  hanno  diritto  a  un  ulteriore
incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al
primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di
imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,
biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,
servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile. 
  1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di  euro  per
l'anno  2020  quale  limite  di  spesa  da  destinare  esclusivamente
all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente  articolo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le  modalita'  per  assicurare  il
rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. 
  1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
dei commi da 1-bis a  1-octies  del  presente  articolo,  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma  5,
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  1041  dell'articolo  1
          della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: 
              «1041. Per  provvedere  all'erogazione  dei  contributi
          statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
          con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
          milioni  per  ciascuno  degli  anni  2020   e   2021,   che
          costituisce  limite  di  spesa  per  la   concessione   del
          beneficio.» 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  1031  a  1038
          dell'articolo 1 della citata legge  30  dicembre  2018,  n.
          145: 
              «1031. In via sperimentale, a chi  acquista,  anche  in
          locazione finanziaria, e  immatricola  in  Italia,  dal  1°
          marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria  M1
          nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
          ufficiale della casa automobilistica produttrice  inferiore
          a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto: 
              a) a condizione che si consegni contestualmente per  la
          rottamazione un veicolo della medesima categoria  omologato
          alle classi da Euro 0 a Euro 4, un  contributo  parametrato
          al numero dei grammi di biossido  di  carbonio  emessi  per
          chilometro (CO2g/km),  secondo  gli  importi  di  cui  alla
          seguente tabella: 
    

 ===========================================
 |     CO2g/km     |   Contributo (euro)   |
 +=================+=======================+
 |       0-20      |         6.000         |
 +-----------------+-----------------------+
 |      21-60      |         2.500         |
 +-----------------+-----------------------+

    
              b) in assenza della rottamazione di  un  veicolo  della
          medesima categoria omologato alle classi da Euro 0  a  Euro
          4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
          dei grammi di biossido di carbonio  emessi  per  chilometro
          secondo gli importi di cui alla seguente tabella: 
              CO2g/km 
              Contributo (euro) 
              0-20 
              4.000 
              21-60 
              1.500 
              1032. Il veicolo consegnato per  la  rottamazione  deve
          essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto
          intestatario del nuovo  veicolo  o  ad  uno  dei  familiari
          conviventi alla data  di  acquisto  del  medesimo  veicolo,
          ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
          deve essere intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto
          utilizzatore del suddetto veicolo  o  a  uno  dei  predetti
          familiari. 
              1033. Nell'atto di acquisto deve  essere  espressamente
          dichiarato che il  veicolo  consegnato  e'  destinato  alla
          rottamazione  e  sono  indicate  le  misure  dello   sconto
          praticato e del contributo statale di cui al comma 1031. 
              1034. Entro quindici giorni dalla data di consegna  del
          veicolo nuovo, il  venditore  ha  l'obbligo,  pena  il  non
          riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo  usato
          per  la  demolizione  e  di  provvedere  direttamente  alla
          richiesta di cancellazione per demolizione  allo  sportello
          telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre
          2000, n. 358. 
              1035. Ai fini di quanto disposto  dal  comma  1034,  il
          venditore consegna i veicoli usati ai  centri  di  raccolta
          appositamente autorizzati, anche per il tramite delle  case
          costruttrici  al  fine  della  messa  in  sicurezza,  della
          demolizione,   del   recupero   di   materiali   e    della
          rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi
          in circolazione. 
              1036. Il contributo di cui al comma 1031 e' corrisposto
          all'acquirente dal venditore mediante compensazione con  il
          prezzo di acquisto e non e' cumulabile con altri  incentivi
          di carattere nazionale. 
              1037.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici   del
          veicolo  nuovo  rimborsano  al  venditore   l'importo   del
          contributo  e  recuperano  tale   importo   quale   credito
          d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997,  n.  241,  senza  applicazione  dei  limiti  di   cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, presentando il modello F24  esclusivamente  tramite  i
          servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle
          entrate. 
              1038. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo  a
          quello in cui e' stata emessa la  fattura  di  vendita,  le
          imprese costruttrici o importatrici conservano copia  della
          fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere
          ad esse trasmessa dal venditore.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 2.