Art. 45
Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 da parte dei comuni
1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono
utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi gia'
trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di
misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.