Art. 46
Misure urgenti in materia di servizi postali
1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le
seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;
2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole:
«nonche' per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
3) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i
comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la
continuita' del servizio e la tutela della salute pubblica in
occasione dello stato di emergenza.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 108 Misure urgenti per lo svolgimento del
servizio postale
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione
delle misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela
dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli
invii postali, per lo svolgimento del servizio postale
relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e
alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma
2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonche'
per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, gli operatori postali procedono alla consegna dei
suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento
della presenza del destinatario o di persona abilitata al
ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva
immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo
indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o
dalla persona abilitata al ritiro. La firma e' apposta
dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui e'
attestata anche la suddetta modalita' di recapito. Sono
fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali
per garantire la continuita' del servizio e la tutela della
salute pubblica in occasione dello stato di emergenza.
1-bis (abrogato)
2. Considerati l'evolversi della situazione
epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi
su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il
rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla
vigente normativa volte a contenere il diffondersi della
pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la
somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se il
pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla
contestazione o notificazione della violazione. La misura
prevista dal periodo precedente puo' essere estesa con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora
siano previsti ulteriori termini di durata delle misure
restrittive.»