Art. 46 
 
            Misure urgenti in materia di servizi postali 
 
  1. All'articolo  108  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono  sostituite  con  le
seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»; 
      2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2  del  decreto
legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole:
«nonche' per lo svolgimento dei  servizi  di  notificazione  a  mezzo
posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo  201
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»; 
      3) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi  i
comportamenti  tenuti  dagli  operatori  postali  per  garantire   la
continuita' del  servizio  e  la  tutela  della  salute  pubblica  in
occasione dello stato di emergenza.»; 
    b) il comma 1-bis e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  108  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  108  Misure  urgenti  per  lo  svolgimento   del
          servizio postale 
              1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare  l'adozione
          delle misure di  prevenzione  della  diffusione  del  virus
          Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela
          dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli
          invii postali, per  lo  svolgimento  del  servizio  postale
          relativo agli invii raccomandati, agli invii  assicurati  e
          alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma
          2 del decreto legislativo 22 luglio 1999  n.  261,  nonche'
          per lo svolgimento dei servizi  di  notificazione  a  mezzo
          posta, di cui  alla  legge  20  novembre  1982,  n.  890  e
          all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, gli operatori  postali  procedono  alla  consegna  dei
          suddetti invii e pacchi  mediante  preventivo  accertamento
          della presenza del destinatario o di persona  abilitata  al
          ritiro,  senza  raccoglierne  la  firma  e  con  successiva
          immissione dell'invio o  del  pacco  nella  cassetta  della
          corrispondenza     dell'abitazione,     dell'ufficio      o
          dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo
          indirizzo,  indicato  contestualmente  dal  destinatario  o
          dalla persona abilitata al  ritiro.  La  firma  e'  apposta
          dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui  e'
          attestata anche la suddetta  modalita'  di  recapito.  Sono
          fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori  postali
          per garantire la continuita' del servizio e la tutela della
          salute pubblica in occasione dello stato di emergenza. 
              1-bis (abrogato) 
              2.    Considerati    l'evolversi    della    situazione
          epidemiologica  COVID-19  e  il  carattere  particolarmente
          diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi
          su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire  il
          rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  previste  dalla
          vigente normativa volte a contenere  il  diffondersi  della
          pandemia, in via del tutto eccezionale  e  transitoria,  la
          somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente
          decreto e fino al 31 maggio 2020, e' ridotta del 30% se  il
          pagamento  e'  effettuato   entro   trenta   giorni   dalla
          contestazione o notificazione della violazione.  La  misura
          prevista dal periodo  precedente  puo'  essere  estesa  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  qualora
          siano previsti ulteriori termini  di  durata  delle  misure
          restrittive.»