Art. 46 bis
Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e
manifestazioni commerciali
1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per
l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a
fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state
disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione
epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per
l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono
destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli
operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei
danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a
fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle
medesime risorse.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art 49 Credito d'imposta per la partecipazione di PMI
a fiere internazionali
1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di
internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese
esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto,
per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e'
riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di
10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro
per l'anno 2021.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese di partecipazione a
manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese
per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento
dei medesimi spazi; per le attivita' pubblicitarie, di
promozione e di comunicazione, connesse alla
partecipazione.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
(UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il
credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di spese ammesse al beneficio,
nell'ambito di quelle di cui al comma 2;
b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma
1;
c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore, che si svolgono in Italia o
all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta;
d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la
stessa ne da' comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede al recupero
del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
50.»
- Si riporta il testo dell'articolo 12-bis del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 12-bis Rimborso alle imprese per mancata
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
internazionali
1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta,
per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese
per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
all'estero che siano state disdette in ragione
dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in
atto.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.