Art. 46 bis 
 
Credito  d'imposta  per  la  mancata   partecipazione   a   fiere   e
                     manifestazioni commerciali 
 
  1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo  49
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58,  destinate,  per
l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione  a
fiere  e  manifestazioni  commerciali  all'estero  che  siano   state
disdette   in   ragione   dell'emergenza   legata   alla   situazione
epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di  euro  per
l'anno 2020. Le  somme  aggiuntive  di  cui  al  primo  periodo  sono
destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese  e  agli
operatori del settore fieristico,  con  riferimento  al  ristoro  dei
danni prodotti dall'annullamento o  dalla  mancata  partecipazione  a
fiere e  manifestazioni  commerciali  in  Italia,  nei  limiti  delle
medesime risorse. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   49   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
              «Art 49 Credito d'imposta per la partecipazione di  PMI
          a fiere internazionali 
              1. Al fine di migliorare il livello e  la  qualita'  di
          internazionalizzazione delle  PMI  italiane,  alle  imprese
          esistenti alla data del 1° gennaio  2019  e'  riconosciuto,
          per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un  credito  d'imposta
          nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2
          fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta  e'
          riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo  massimo  di
          10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni  di  euro
          per l'anno 2021. 
              2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma   1   e'
          riconosciuto   per   le   spese   di    partecipazione    a
          manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si
          svolgono in Italia o all'estero, relativamente  alle  spese
          per l'affitto degli spazi  espositivi;  per  l'allestimento
          dei medesimi spazi;  per  le  attivita'  pubblicitarie,  di
          promozione    e    di    comunicazione,    connesse    alla
          partecipazione. 
              3. Il credito d'imposta e'  riconosciuto  nel  rispetto
          delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento
          (UE) n. 717/2014 della commissione,  del  27  giugno  2014,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.  Il
          credito  d'imposta  e'  utilizzabile,   esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          applicative del  presente  articolo,  con  riferimento,  in
          particolare, a: 
              a)  le  tipologie  di  spese  ammesse   al   beneficio,
          nell'ambito di quelle di cui al comma 2; 
              b) le procedure  per  l'ammissione  al  beneficio,  che
          avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
          relative domande, nel rispetto dei limiti di cui  al  comma
          1; 
              c)   l'elenco    delle    manifestazioni    fieristiche
          internazionali di settore, che  si  svolgono  in  Italia  o
          all'estero, per cui e' ammesso il credito di imposta; 
              d) le  procedure  di  recupero  nei  casi  di  utilizzo
          illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
          dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,
          n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2010, n. 73. 
              5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
          dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
          fruizione, totale o parziale,  del  credito  d'imposta,  la
          stessa ne da' comunicazione  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          citato decreto-legge n. 40 del 2010, provvede  al  recupero
          del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni
          secondo legge. 
              6. All'onere di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          50.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12-bis  del  citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40: 
              «Art.  12-bis  Rimborso  alle   imprese   per   mancata
          partecipazione  a  fiere   e   manifestazioni   commerciali
          internazionali 
              1. Il credito d'imposta  di  cui  all'articolo  49  del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  spetta,
          per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese
          per la partecipazione a fiere e manifestazioni  commerciali
          all'estero   che   siano   state   disdette   in    ragione
          dell'emergenza legata  alla  situazione  epidemiologica  in
          atto.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 2.