Art. 47
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della
missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al
piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. e'
autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture
contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle
operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in
essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo
pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 461 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati
con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.»