Art. 48 
 
        Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione 
 
  1.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'alinea, le parole «150 milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «400 milioni»; 
      2) alla  lettera  d),  le  parole  «di  importanza  minore  (de
minimis)» sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis)  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
puo'  stipulare  con  enti  pubblici  e   privati   convenzioni   per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in  materia  di
internazionalizzazione del sistema Paese»; 
  b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni». 
  2. Relativamente al fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono  disposte  le
seguenti misure: 
    a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di
200 milioni di euro per l'anno 2020; 
    b)  con  propria  delibera,  il  Comitato  agevolazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',
in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti  di  Stato,
elevare, fino al doppio di  quelli  attualmente  previsti,  i  limiti
massimi dei  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394. La presente lettera si applica  alle  domande  di  finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021; 
    c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti  agevolati  a  valere
sul fondo di cui alla lettera b),  nonche'  i  cofinanziamenti  e  le
garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d)  del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere  gli  importi  massimi
previsti dalla normativa europea in  materia  di  aiuti  de  minimis,
fermi restando gli obblighi  di  notifica  alla  Commissione  europea
stabiliti dalla predetta normativa; 
    d)  i  finanziamenti  agevolati  a  valere  sul  fondo   di   cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della
garanzia, in deroga alla vigente disciplina  relativa  al  fondo.  La
presente lettera si applica alle domande di finanziamento  presentate
entro il 31 dicembre 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
  3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1,  comma  43,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in  stretto  collegamento
con le comunita' di affari residenti  all'estero,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, servizi di informazione, l'export  management  e
la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese,
anche attraverso piattaforme  digitali,  da  parte  delle  camere  di
commercio italiane all'estero.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto. 
  4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di  cui
all'articolo 1, comma 299, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei  limiti  della
dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di  personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a  tempo  determinato  della
durata  massima  di  12  mesi,  equiparato,  ai  fini  economici,  al
personale  appartenente  alla  terza   area   funzionale,   posizione
economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  28,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Conseguentemente
le assunzioni di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non  antecedente  alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo  determinato.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per  l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede  quanto  a  euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale  e  quanto  a  euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021  a  valere
sulle risorse di cui  all'articolo  1,  comma  299,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. 
  5. Per gli interventi necessari a completare la  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana  a  istituzioni   e   progetti   di   ricerca   europei   ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema  di  alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020,  di  euro  15  milioni  per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di
cui  al  presente  comma,  fino  al  31  dicembre  2022,  la  Regione
Emilia-Romagna, in qualita'  di  stazione  appaltante,  opera  con  i
poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020,  a  15  milioni  di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  6. (soppresso). 
  7. (soppresso). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  72  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  72  Misure  per   l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta' 
              1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
          esteri e della cooperazione internazionale e' istituito  il
          fondo da ripartire  denominato  "Fondo  per  la  promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
              a)  realizzazione  di  una  campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
              b) potenziamento  delle  attivita'  di  promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
              c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette
          a  mercati  esteri  realizzate  da  altre   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la  stipula  di
          apposite convenzioni; 
              d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto  fino
          al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai  sensi
          dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita'  stabiliti
          con una o piu' delibere del Comitato  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
          205. I cofinanziamenti sono  concessi  nei  limiti  e  alle
          condizioni previsti  dalla  vigente  normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato. 
              2. In considerazione  dell'esigenza  di  contenere  con
          immediatezza         gli          effetti          negativi
          sull'internazionalizzazione   del    sistema    Paese    in
          conseguenza della diffusione del Covid-19, agli  interventi
          di cui al comma 1,  nonche'  a  quelli  inclusi  nel  piano
          straordinario di cui all'articolo 30 del  decreto-legge  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
          31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: 
              a) i contratti di forniture, lavori e  servizi  possono
          essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
              b)  il  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
          cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
          convenzione,  e  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia  nazionale
          per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
          impresa Spa - Invitalia; 
              b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui  al  comma
          1), il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale puo' stipulare con enti pubblici  e  privati
          convenzioni per l'acquisizione  di  servizi  di  consulenza
          specialistica  in  materia  di  internazionalizzazione  del
          sistema Paese. 
              3. Le iniziative  di  cui  al  presente  articolo  sono
          realizzate nel rispetto delle linee guida  e  di  indirizzo
          strategico  in  materia  di  internazionalizzazione   delle
          imprese adottate dalla Cabina di regia di cui  all'articolo
          14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Fondo di cui al comma  1  e'  ripartito  tra  le
          diverse finalita' con decreto  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              4. Agli oneri di cui al comma 1 si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 126. 
              4-bis.  Al  fine  di  sostenere  i  cittadini  italiani
          all'estero  nell'ambito  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, nello stato di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  sono
          autorizzati i seguenti interventi: 
              a) la spesa di  euro  1  milione  per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure per  la  tutela  degli  interessi
          italiani  e  della   sicurezza   dei   cittadini   presenti
          all'estero in  condizioni  di  emergenza,  ivi  inclusa  la
          protezione  del  personale  dipendente  di  amministrazioni
          pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al  di  fuori
          del territorio nazionale; 
              b) la spesa di  euro  6  milioni  per  l'anno  2020  ad
          integrazione delle misure  per  l'assistenza  ai  cittadini
          all'estero in condizioni di indigenza o di  necessita',  ai
          sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto  legislativo  3
          febbraio 2011, n. 71. 
              4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo  di  cui  al
          comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31  luglio
          2020,   l'erogazione   di   sussidi   senza   promessa   di
          restituzione  anche  a  cittadini   non   residenti   nella
          circoscrizione consolare. 
              4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
          pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale.» 
              - Si riporta il testo del primo comma  dell'articolo  2
          del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   1981,   n.   394
          (Provvedimenti   per   il   sostegno   delle   esportazioni
          italiane): 
              «2. E' istituito presso  il  Mediocredito  centrale  un
          fondo a carattere rotativo destinato  alla  concessione  di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
          227, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.» 
              - Si riporta il testo del  comma  270  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «270. L'organo competente ad amministrare il  Fondo  di
          cui all'articolo 3 della legge  28  maggio  1973,  n.  295,
          nonche'  il  fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.  394,  e'  il
          Comitato agevolazioni, composto da due  rappresentanti  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di cui uno con funzioni di  presidente,  da
          un  rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da un rappresentante del Ministero dello  sviluppo
          economico e da un rappresentante designato  dalle  regioni,
          nominati con decreto del Ministero degli  affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Con  decreto  di
          natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  disciplinati
          competenze e funzionamento del predetto Comitato.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  43  dell'articolo  1
          della  legge  28  dicembre  1995,   n.   549   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «43. La dotazione dei capitoli di cui al  comma  40  e'
          quantificata annualmente ai sensi dell' articolo 11,  comma
          3, lettera d), della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2. 
              - Si riporta il testo del  comma  299  dell'articolo  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «299. L'ICE - Agenzia per la  promozione  all'estero  e
          l'internazionalizzazione   delle   imprese   italiane    e'
          autorizzata, per l'anno 2020, a bandire  concorsi  pubblici
          per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a
          tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali
          previste dalla legislazione vigente  e  con  corrispondente
          incremento  della  dotazione  organica,  nel  limite  delle
          unita' eccedenti, un contingente massimo di  50  unita'  di
          personale non dirigenziale  della  terza  area  funzionale,
          posizione economica F1. A tale fine e' autorizzata la spesa
          di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a
          decorrere dall'anno 2021.» 
              - Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9  del
          citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 Contenimento delle spese in materia di  impiego
          pubblico 
              1. - 27. Omissis 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
          118, per l'anno  2014,  il  limite  di  cui  ai  precedenti
          periodi e' fissato al 60 per cento  della  spesa  sostenuta
          nel 2009. A decorrere dal  2013  gli  enti  locali  possono
          superare il predetto limite per le assunzioni  strettamente
          necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni   di
          polizia  locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
          sociale nonche' per le spese sostenute per  lo  svolgimento
          di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
          cui all'articolo 70, comma 1, del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.  276.  Le  limitazioni  previste   dal
          presente comma non si applicano alle regioni  e  agli  enti
          locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese  di
          personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva  non
          puo' essere superiore alla spesa sostenuta  per  le  stesse
          finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso  escluse  dalle
          limitazioni previste dal presente comma le spese  sostenute
          per  le   assunzioni   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma  188,  della  legge   23
          dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
          altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'articolo  1
          della  medesima  legge  n.  266  del  2005,  e   successive
          modificazioni.  Alla  copertura  del  relativo   onere   si
          provvede  mediante  l'attivazione   della   procedura   per
          l'individuazione delle  risorse  di  cui  all'articolo  25,
          comma  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. Alle minori economie pari a 27  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate  derivanti  dall'articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3  dell'articolo  4
          del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14   giugno   2019,   n.   55
          (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio  del  settore  dei
          contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli  interventi
          infrastrutturali,   di   rigenerazione    urbana    e    di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici): 
              «Art.   4.    Commissari    straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali 
              1. Omissis 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali  si  procede  comunque  all'iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              3. Per  l'esecuzione  degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti  pubblici,  fatto   salvo   il   rispetto   delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Per  le
          occupazioni di urgenza e per le espropriazioni  delle  aree
          occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i  Commissari
          straordinari,  con   proprio   decreto,   provvedono   alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. 
              Omissis.»