Art. 48
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione
1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «400 milioni»;
2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (de
minimis)» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per
l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese»;
b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».
2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le
seguenti misure:
a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di
200 milioni di euro per l'anno 2020;
b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',
in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato,
elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti
massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento
presentate entro il 31 dicembre 2021;
c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere
sul fondo di cui alla lettera b), nonche' i cofinanziamenti e le
garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del
decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis,
fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea
stabiliti dalla predetta normativa;
d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della
garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La
presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate
entro il 31 dicembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di
euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento
con le comunita' di affari residenti all'estero, nei limiti delle
risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e
la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese,
anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di
commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265, comma 5, del presente decreto.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui
all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei limiti della
dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di personale
non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al
personale appartenente alla terza area funzionale, posizione
economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente
le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla
scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno
2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro
713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro
951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27
dicembre 2019, n. 160.
5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del
Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione
italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed
internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta
formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la
spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per
l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di
cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione
Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i
poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. (soppresso).
7. (soppresso).
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' istituito il
fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette
a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di
apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino
al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui
all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono
essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma
1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' stipulare con enti pubblici e privati
convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza
specialistica in materia di internazionalizzazione del
sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.»
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«2. E' istituito presso il Mediocredito centrale un
fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.»
- Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.»
- Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell' articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 299 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«299. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e'
autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici
per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente e con corrispondente
incremento della dotazione organica, nel limite delle
unita' eccedenti, un contingente massimo di 50 unita' di
personale non dirigenziale della terza area funzionale,
posizione economica F1. A tale fine e' autorizzata la spesa
di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a
decorrere dall'anno 2021.»
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici):
«Art. 4. Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali
1. Omissis
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le
occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree
occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari, con proprio decreto, provvedono alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
Omissis.»