Art. 48 bis 
 
Concessione  di  un  credito  d'imposta  per  contenere  gli  effetti
negativi sulle rimanenze finali di  magazzino  nel  settore  tessile,
                    della moda e degli accessori  
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da  COVID-19  sulle  rimanenze  finali  di  magazzino   nei   settori
contraddistinti  da  stagionalita'  e  obsolescenza   dei   prodotti,
limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in
vigore delle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  9  marzo  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020,  ai  soggetti  esercenti  attivita'
d'impresa  operanti  nell'industria  tessile  e  della  moda,   della
produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda  e
accessori) e' riconosciuto un  contributo,  nella  forma  di  credito
d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore  delle  rimanenze
finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, eccedente la media del medesimo  valore  registrato  nei  tre
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore  del  citato  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 9 marzo 2020.  Il  metodo  e  i  criteri  applicati  per  la
valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta
di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto  a  quelli
utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.
Il   credito   d'imposta   e'   riconosciuto   fino   all'esaurimento
dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di
spesa. 
  2. Nei riguardi dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  con  bilancio
certificato, i controlli sono  svolti  sulla  base  dei  bilanci.  Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio
sindacale devono avvalersi di una  certificazione  della  consistenza
delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un  revisore  legale  dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti  nella
sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
27  gennaio  2010,  n.  39.  Il  revisore  legale  dei  conti  o   il
professionista  responsabile  della  revisione  legale   dei   conti,
nell'assunzione dell'incarico, osserva  i  principi  di  indipendenza
elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma  12,  del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli
previsti  dal   codice   etico   dell'International   Federation   of
Accountants (IFAC). 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
criteri per la corretta individuazione dei settori economici  in  cui
operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al  comma
1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente
articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa  di  cui  al
comma 1. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo  2020,  recante
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a  45  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
265,comma 5, del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 92  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
              «Art. 92 Variazioni delle rimanenze 
              1.  Le  variazioni  delle  rimanenze  finali  dei  beni
          indicati  all'articolo  85,  comma  1,  lettere  a)  e  b),
          rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a  formare  il
          reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali,  la
          cui valutazione non sia effettuata a costi  specifici  o  a
          norma dell'articolo 93, sono  assunte  per  un  valore  non
          inferiore a quello  che  risulta  raggruppando  i  beni  in
          categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo  a
          ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato
          a norma delle disposizioni che seguono. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 10, comma  12,
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  (Attuazione
          della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni  legali
          dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica  le
          direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che   abroga   la
          Direttiva 84/253/CEE): 
              «Art. 8 
              Sezione A e B del Registro 
              1. Il soggetto incaricato  della  tenuta  del  Registro
          acquisisce con le modalita' di cui all'articolo  21,  comma
          6, lettera d), gli incarichi di revisione legale  conferiti
          in  conformita'  del  presente  decreto   legislativo.   Le
          societa'  di  revisione  legale  comunicano,  per   ciascun
          incarico, il responsabile dell'incarico e i revisori legali
          che hanno collaborato al suo svolgimento. 
              2. I revisori legali iscritti al Registro che  svolgono
          attivita'  di  revisione  legale  o   che   collaborano   a
          un'attivita'  di  revisione  legale  in  una  societa'   di
          revisione legale, o che hanno svolto le predette  attivita'
          nei tre anni  precedenti,  sono  collocati  in  un'apposita
          sezione denominata «Sezione A». 
              3. Gli iscritti che  non  hanno  assunto  incarichi  di
          revisione legale o non hanno collaborato a un'attivita'  di
          revisione legale in una societa' di  revisione  legale  per
          tre  anni  consecutivi,  sono  collocati,   d'ufficio,   in
          un'apposita sezione del registro denominata «Sezione B»,  e
          non  sono  soggetti  ai  controlli  di  qualita'   di   cui
          all'articolo 20. 
              4. I  soggetti  iscritti  nella  «Sezione  A»  e  nella
          «Sezione B» del Registro, sono in  ogni  caso  tenuti  agli
          obblighi di comunicazione e di aggiornamento del  contenuto
          informativo ai sensi  dell'articolo  7,  ad  osservare  gli
          obblighi in materia  di  formazione  continua,  nonche'  al
          pagamento del contributo annuale di iscrizione.» 
              «Art. 10 Indipendenza e obiettivita' 
              1. - 11. Omissis 
              12. I soggetti abilitati  all'esercizio  dell'attivita'
          di revisione legale dei  conti  rispettano  i  principi  di
          indipendenza e obiettivita'  elaborati  da  associazioni  e
          ordini   professionali    congiuntamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sentita la  Consob.
          A tal fine, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
              Omissis.» 
              - Il testo dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241 e' riportato nei  rifermenti  normativi
          all'art. 26. 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 2.