Art. 49
Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi
industriale complessa di Torino
1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione
4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei
settori della mobilita' sostenibile pubblica e privata e la
competitivita' dell'industria dell'automotive, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di
un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata
«Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento
tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive» con sede a
Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni di
cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca
nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati
delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante
attivita' d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e
organizza attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e altri
centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la
realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di
tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di
mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida autonoma e
ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della
mobilita' in genere.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, da
pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di
presentazione della proposta progettuale, le modalita' di attuazione
dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e
per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio
sull'esecuzione del progetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 43.