Art. 49 bis
Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo
delle scienze della vita con sede in Lombardia
1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti
pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della
regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i
centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up
innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale
concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di
progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione
con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo
1, commi da 116 a123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il
trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con
sede in Lombardia.
2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra
soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca
nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati
delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo
l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta'
intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca
collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di
biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi
genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la
diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui
fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento
attivo.
3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure
organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una
contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale
scopo attribuite.
4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di
dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto
presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi da 116 a 123
dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019),
come modificato dalla presente legge:
«116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici
e privati nei settori della ricerca finalizzata alla
prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma
nazionale per la ricerca (PNR), e' istituita la Fondazione
per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di
ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata nei settori della salute, della genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle
decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico
e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al
relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo,
di seguito denominata «Fondazione ». Per il raggiungimento
dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con
omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai quali
viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016
predispone lo schema di statuto della Fondazione che e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della
salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della
Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione
alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonche'
le modalita' con cui tali soggetti possono partecipare
finanziariamente al progetto scientifico Human technopole.
119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da
apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da
soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai
mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del
demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare
valore artistico e storico alla Fondazione e' effettuato
dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, fermo
restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile.
120. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Fondazione puo' avvalersi di personale, anche di livello
dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta
della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi
ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della
collaborazione di esperti e di societa' di consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti
universitari e di ricerca.
121. Per la costituzione della Fondazione e per la
realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma
116 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il
2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5
milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per
il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a
decorrere dal 2023. Il contributo e' erogato sulla base
dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di
cui al comma 116. Gli apporti al fondo di dotazione e al
fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio
dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero
aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla
Fondazione.
122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della Fondazione e di conferimento e
devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e
diritto e vengono effettuati in regime di neutralita'
fiscale.
123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi
da 116 a 122 del presente articolo, compresa la disciplina
dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in
ordine al progetto Human technopole di cui al medesimo
comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse
residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro della salute.»
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 37.