Art. 50 
 
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali  nuovi  ai  fini
                della maggiorazione dell'ammortamento 
 
  1. In considerazione della  situazione  emergenziale  COVID-19,  il
termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «Art. 1. Maggiorazione  dell'ammortamento  per  i  beni
          strumentali nuovi 
              1. Ai fini delle imposte sui redditi,  per  i  soggetti
          titolari di reddito d'impresa e per gli  esercenti  arti  e
          professioni che effettuano investimenti in  beni  materiali
          strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri  mezzi  di
          trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dal  1°  aprile
          2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il  30  giugno  2020
          (4), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
          relativo ordine  risulti  accettato  dal  venditore  e  sia
          avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari  al
          20 per cento  del  costo  di  acquisizione,  con  esclusivo
          riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento
          e  dei  canoni  di  locazione  finanziaria,  il  costo   di
          acquisizione  e'  maggiorato   del   30   per   cento.   La
          maggiorazione del costo  non  si  applica  sulla  parte  di
          investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni
          di euro. Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208.»