Art. 50
Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini
della maggiorazione dell'ammortamento
1. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il
termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 1. Maggiorazione dell'ammortamento per i beni
strumentali nuovi
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali
strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di
trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile
2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020
(4), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo
riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento
e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione e' maggiorato del 30 per cento. La
maggiorazione del costo non si applica sulla parte di
investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni
di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.»