Art. 51
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di
amministrazione straordinaria
1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 27, comma 2, e 57
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
1. Omissis
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni ("programma di
ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi
di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
Omissis.»
«Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma).
1. L'esecuzione del programma e' autorizzata dal
Ministero dell'industria con decreto, sentito il comitato
di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua
presentazione.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma si
intende comunque autorizzato se il Ministero non si
pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
3. Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il
Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del
programma; ad essi il commissario straordinario provvede
entro trenta giorni dalla richiesta, a pena di revoca
dall'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti,
modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
4. I termini di durata del programma stabiliti a norma
dell'art. 27, comma 2, decorrono dalla data
dell'autorizzazione.
4-bis. Se in prossimita' della scadenza del programma,
anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo
66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto o in
parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre,
per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un periodo non superiore a
dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione,
predisposta dal Commissario straordinario, sentito il
comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma
richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale
di proroga e' comunicato al Tribunale competente ai fini
dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del
presente decreto.»
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione
industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298.
- Si riporta il testo dei commi 4-ter e 4-septies
dell'articolo 4 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39:
«Art. 4. Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario
1. - 4-bis. Omissis
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter.1 - 4-sexies. Omissis
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per
un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa.»