Art. 51 
 
Proroga dei termini dei programmi di esecuzione  delle  procedure  di
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti  secondo  gli
indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo  8
luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo  57  del
medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse  alla  procedura
di  amministrazione  straordinaria  ai  sensi  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  2004,  n.  39,  anche  qualora  gia'  prorogati  ai   sensi
dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del  medesimo  decreto-legge
n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono
prorogati di sei mesi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 27, comma 2, e  57
          del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30 luglio 1998, n. 274): 
              «Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). 
              1. Omissis 
              2. Tale  risultato  deve  potersi  realizzare,  in  via
          alternativa: 
              a) tramite la cessione dei complessi  aziendali,  sulla
          base  di  un  programma  di   prosecuzione   dell'esercizio
          dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
          di cessione dei complessi aziendali"); 
              b) tramite la ristrutturazione economica e  finanziaria
          dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento  di
          durata  non   superiore   a   due   anni   ("programma   di
          ristrutturazione"); 
              b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
          pubblici essenziali anche tramite la cessione di  complessi
          di  beni  e  contratti  sulla  base  di  un  programma   di
          prosecuzione  dell'esercizio  dell'impresa  di  durata  non
          superiore ad un anno ("programma di cessione dei  complessi
          di beni e contratti"). 
              Omissis.» 
                
              «Art. 57 (Autorizzazione all'esecuzione del programma). 
              1.  L'esecuzione  del  programma  e'  autorizzata   dal
          Ministero dell'industria con decreto, sentito  il  comitato
          di   sorveglianza,   entro   trenta   giorni   dalla    sua
          presentazione. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 58, il programma  si
          intende  comunque  autorizzato  se  il  Ministero  non   si
          pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione. 
              3. Il termine previsto dal comma 2  e'  sospeso  se  il
          Ministero chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni  del
          programma; ad essi il  commissario  straordinario  provvede
          entro trenta giorni  dalla  richiesta,  a  pena  di  revoca
          dall'incarico.   Ulteriori   richieste   di    chiarimenti,
          modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo. 
              4. I termini di durata del programma stabiliti a  norma
          dell'art.   27,   comma    2,    decorrono    dalla    data
          dell'autorizzazione. 
              4-bis. Se in prossimita' della scadenza del  programma,
          anche in caso di proroga dei termini  di  cui  all'articolo
          66, la cessione non e' ancora intervenuta, in  tutto  o  in
          parte, il Ministro dello sviluppo economico puo'  disporre,
          per una sola volta, un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un  periodo  non  superiore  a
          dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione,
          predisposta  dal  Commissario  straordinario,  sentito   il
          comitato  di  sorveglianza,  l'attuazione   del   programma
          richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
          pregiudizio per i creditori. Il provvedimento  ministeriale
          di proroga e' comunicato al Tribunale  competente  ai  fini
          dell'esercizio delle  proprie  attribuzioni  ai  sensi  del
          presente decreto.» 
              -  Il  decreto-legge  23   dicembre   2003,   n.   347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39 recante «Misure urgenti per la ristrutturazione
          industriale di grandi imprese in stato  di  insolvenza»  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298. 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  4-ter  e  4-septies
          dell'articolo 4 del citato decreto-legge 23 dicembre  2003,
          n. 347,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
          febbraio 2004, n. 39: 
              «Art. 4.  Accertamento  dello  stato  di  insolvenza  e
          programma del commissario straordinario 
              1. - 4-bis. Omissis 
              4-ter. Nel caso  in  cui  al  termine  di  scadenza  il
          programma risulti eseguito solo in parte, in ragione  della
          particolare complessita' delle  operazioni  attinenti  alla
          ristrutturazione o alla  cessione  a  terzi  dei  complessi
          aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
          problemi  occupazionali,   il   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  su  istanza  del   commissario   straordinario,
          sentito il  comitato  di  sorveglianza,  puo'  disporre  la
          proroga del termine di  esecuzione  del  programma  per  un
          massimo di dodici mesi. 
              4-ter.1 - 4-sexies. Omissis 
              4-septies. Per le procedure il  cui  programma  risulti
          gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che,  in  ragione
          della loro particolare  complessita',  non  possano  essere
          definite entro il termine indicato al  suddetto  comma,  il
          Ministro dello sviluppo  economico  puo'  disporre  con  le
          medesime modalita'  un'ulteriore  proroga  del  termine  di
          esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi,  o  per
          un massimo di 24  mesi  nel  caso  in  cui,  essendo  stato
          autorizzato  un  programma  di   cessione   dei   complessi
          aziendali, tale cessione  non  sia  ancora  realizzata,  in
          tutto o in parte, e risulti, sulla base  di  una  specifica
          relazione   del    commissario    straordinario,    l'utile
          prosecuzione dell'esercizio d'impresa.»