Art. 51 bis
Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi
all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi
all'esercizio 2021».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 379 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 379 Nomina degli organi di controllo
1. - 2. Omissis
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
cooperative costituite alla data di entrata in vigore del
presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al
comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di
controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare
l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci
relativi all'esercizio 2021, stabilita ai sensi
dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino
alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni
dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro
efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili
disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477
del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti
dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la
scadenza indicata nel primo periodo.
Omissis.»