Art. 51 bis 
 
Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
             decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del
codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  le  parole:  «bilanci  relativi
all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi
all'esercizio 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 379 del
          citato decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 379 Nomina degli organi di controllo 
              1. - 2. Omissis 
              3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa'
          cooperative costituite alla data di entrata in  vigore  del
          presente articolo, quando ricorrono i requisiti di  cui  al
          comma  1,  devono  provvedere  a  nominare  gli  organi  di
          controllo o il revisore e,  se  necessario,  ad  uniformare
          l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
          predetto comma entro la data di  approvazione  dei  bilanci
          relativi   all'esercizio   2021,   stabilita    ai    sensi
          dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.  Fino
          alla  scadenza  del  termine,  le  previgenti  disposizioni
          dell'atto costitutivo e dello statuto  conservano  la  loro
          efficacia anche se  non  sono  conformi  alle  inderogabili
          disposizioni di  cui  al  comma  1.  Ai  fini  della  prima
          applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  2477
          del codice civile, commi secondo e terzo,  come  sostituiti
          dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti  la
          scadenza indicata nel primo periodo. 
              Omissis.»