Art. 52
Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese
dell'aerospazio
1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia,
relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre
1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati,
senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione
entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo
di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre
2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24
dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi
precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le
quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di
restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31
dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative
disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi
dal completamento degli adempimenti.
Riferimenti normativi
La legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi
per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico» e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 5.