Art. 52 bis
Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca e dei finanziamenti bancari associati
1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita'
aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con
comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle
amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai
finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati,
della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento
agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino
alla durata massima complessiva di venticinque anni.Tale
rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria,
assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di
rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi
eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei
finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di
attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come
determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data
della rinegoziazione.
2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso
della banca che svolge le attivita' di gestione del finanziamento,
anche in nome e per conto della societa' Cassa depositi e prestiti
Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario
associato a quello agevolato, in conformita' con le previsioni
contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e comprende gli
elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la
garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente
articolo e' corredata della dichiarazione di un professionista
indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o
ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una societa'
di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la
rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato
del Fondo rotativo e di quello bancario associato e' funzionale ad
assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso
di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani
attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e
di concordati in continuita', nonche' di strumenti similari
disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza
a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata
dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa
procedura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 354 e 359
dell'articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n.
311:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca". Il Fondo e' finalizzato alla
concessione alle imprese, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle
associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.»
«359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme
ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468 con imputazione
nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi.»
- Il testo del terzo comma dell'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 27.